Assegno divorzile, indagini patrimoniali obbligatorie, convivenza pregressa nelle unioni civili e adozioni internazionali: la giurisprudenza 2024-2026 ridisegna i confini del diritto di famiglia.
Il diritto di famiglia è uno degli ambiti in cui la giurisprudenza evolve più rapidamente, spinta dai cambiamenti sociali e dalle questioni che le corti sono chiamate a risolvere per la prima volta. Negli ultimi mesi alcune sentenze significative hanno ridefinito i confini dell’assegno divorzile, chiarito i poteri istruttori del giudice nella valutazione delle condizioni economiche dei coniugi, e affrontato il tema delle unioni civili con riguardo sia all’assegno sia all’adozione internazionale.
La domanda che molti si pongono è cosa cambia con le ultime sentenze su separazione, divorzio e unioni civili: la risposta emerge da un insieme di pronunce che toccano aspetti diversi ma convergenti. La Cassazione ha ribadito le differenze tra assegno di mantenimento e assegno divorzile, ha reso obbligatorie le indagini tramite la polizia tributaria quando ci sono indizi di stile di vita non corrispondente alle dichiarazioni, e le Sezioni Unite hanno riconosciuto la rilevanza della convivenza pregressa all’unione civile ai fini dell’assegno divorzile. Questioni che ridisegnano in modo concreto i diritti e gli obblighi delle coppie che si separano.
Separazione e divorzio: due istituti distinti
Separazione e divorzio sono istituti distinti che nel linguaggio comune vengono spesso confusi. La separazione legale sospende gli obblighi personali del matrimonio — fedeltà, convivenza, collaborazione — ma non scioglie il vincolo coniugale. Permane il dovere di assistenza materiale tra i coniugi. È presupposto necessario per il divorzio: sei mesi di separazione nel caso consensuale, un anno in quello giudiziale, ai sensi dell’art. 3, n. 2, lettera b), della legge n. 898 del 1970.
Lo scioglimento del vincolo non è automatico: una coppia può rimanere separata legalmente a vita, conservando alcuni legami giuridici e diritti successori — fatta eccezione per i casi di addebito. La possibilità di presentare un unico ricorso per entrambe le pronunce semplifica le incombenze pratiche, ma non elimina il periodo separativo né la necessità di due provvedimenti distinti.
Se i coniugi scelgono la via consensuale — anche mediante negoziazione assistita — possono inserire negli accordi questioni più ampie, come il trasferimento di immobili. I tribunali, invece, possono decidere solo sulle domande strettamente inerenti a separazione e divorzio, alle questioni accessorie ammesse (addebito, mantenimento, figli) e all’assegnazione della casa coniugale.
L’assegno di mantenimento nella separazione
L’ordinanza della Cassazione n. 30119 del 2024 ribadisce un principio fondamentale sulla separazione: il vincolo coniugale permane, e con esso il dovere di assistenza materiale tra i coniugi. Di conseguenza, l’assegno di mantenimento nella separazione deve garantire al coniuge beneficiario redditi adeguati a conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il tenore di vita pregresso rimane il parametro di riferimento.
Questo è il punto in cui separazione e divorzio divergono più nettamente: nel divorzio, il venir meno del vincolo coniugale ha portato la giurisprudenza a ridimensionare il peso del tenore di vita pregresso, valorizzando invece altri criteri.
L’assegno divorzile: componente assistenziale e compensativo-perequativa
Più articolata è la disciplina dell’assegno divorzile, regolato dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970. Il tribunale riconosce l’obbligo di contribuzione quando un ex coniuge non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive — come l’impossibilità di rientrare nel mondo del lavoro. I criteri per la quantificazione includono le condizioni personali e reddituali di ciascuno, le ragioni del divorzio, il contributo dato alla conduzione della famiglia e alla formazione dei patrimoni, e la durata del legame.
La giurisprudenza ha elaborato nel tempo una distinzione tra due componenti dell’assegno divorzile che possono concorrere in modo variabile.
La componente assistenziale è stata ridimensionata rispetto al passato: il venir meno del vincolo coniugale ha portato a non considerare più il tenore di vita pregresso come elemento decisivo.
La componente compensativo-perequativa è invece considerata strettamente correlata alle conseguenze di scelte condivise durante il matrimonio, quando una parte abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, contribuendo così alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno. Da ultimo, l’ordinanza della Cassazione n. 8018 del 2025 ha ribadito e precisato questo orientamento.
Le indagini tramite la polizia tributaria: da facoltà a obbligo
Un punto particolarmente significativo emerge dall’ordinanza della Cassazione n. 6533 del 2026. Il caso riguarda una moglie che chiede l’assegno divorzile dichiarando di aver sacrificato il proprio percorso professionale alla famiglia, di non avere mezzi adeguati e di non potersi reinserire nel mondo del lavoro. Il marito produce indizi di uno stile di vita agiato della moglie, in contrasto con la documentazione da lei depositata.
La Cassazione afferma che in questa situazione disporre indagini tramite la polizia tributaria non è una facoltà del giudice ma un obbligo, per garantire che la decisione sia fondata su dati reali e non su dichiarazioni non verificate. Quando gli indizi di contraddizione tra stile di vita dichiarato e quello effettivo sono concreti, il giudice non può limitarsi alla documentazione prodotta dalle parti: deve attivare i poteri istruttori a sua disposizione.
Si tratta di un cambio di impostazione rilevante: da strumento discrezionale a strumento necessario in presenza di elementi di contraddizione sufficientemente seri.
Le unioni civili: scioglimento e differenze con il divorzio
Per le coppie unite civilmente, la procedura di scioglimento è diversa da quella prevista per i coniugi. Le unioni civili possono essere sciolte per la maggior parte dei motivi previsti dall’art. 3 della legge n. 898 del 1970 — numeri 1 e 2, lettere a), c), d), e) — che riguardano casi particolari legati a procedimenti penali e a fatti avvenuti all’estero.
Non è invece previsto lo scioglimento per il motivo ordinario — il trascorrere del tempo dalla separazione legale — perché per le unioni civili non esiste un istituto analogo alla separazione. Al suo posto, quando le parti (o anche una sola di esse) manifestano la volontà di sciogliere il legame davanti all’ufficiale di stato civile, bastano tre mesi da quel momento per procedere allo scioglimento, che può avvenire davanti al tribunale, mediante negoziazione assistita o davanti all’ufficiale di stato civile.
L’assegno nelle unioni civili e la convivenza pregressa
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 35969 del 2023, hanno affrontato una questione inedita: se la convivenza antecedente alla celebrazione dell’unione civile — compresa quella precedente all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 — debba essere considerata ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile.
Le Sezioni Unite hanno risposto affermativamente. Applicando i principi costituzionali e considerando la genesi della legge sulle unioni civili — introdotta anche per sanare la violazione di norme comunitarie — hanno affermato che il periodo di convivenza precedente all’instaurazione del legame formale va preso in considerazione come presupposto per il riconoscimento dell’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati.
L’importanza di questa pronuncia va oltre il caso specifico: pone sul medesimo piano, almeno sotto questo profilo, matrimonio e unione civile, aprendo la strada a possibili applicazioni analoghe in altri ambiti, pur senza che nel nostro ordinamento vi sia ancora una completa sovrapposizione tra i due istituti.
Le differenze tra matrimonio e unione civile restano: la Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2024, ha affrontato una questione specifica — le conseguenze sul legame giuridico di una sentenza di rettificazione di sesso di un componente della coppia unita civilmente — e ha chiarito che le differenze strutturali tra matrimonio e unione civile permangono. Il rimedio alle situazioni di illegittimità costituzionale non può essere quello di omologare i due istituti, ma deve tener conto delle differenze e trovare soluzioni che preservino le specificità di ciascuno, consentendo al tempo stesso di riconoscere alle coppie omoaffettive mezzi diversi ma analoghi di tutela.
Adozioni internazionali e unioni civili: la questione alla Corte Costituzionale
Un tema di grande rilevanza — ancora in attesa di risposta definitiva — riguarda l’accesso delle coppie unite civilmente all’adozione internazionale. Il Tribunale per i minorenni di Venezia, con ordinanza dell’11 marzo 2026, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale: una coppia unita civilmente ha percorso l’intero iter di valutazione per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale, con esito positivo, ma la norma vigente non consente al tribunale di emettere il relativo decreto.
La questione approda alla Corte Costituzionale in un momento in cui la Consulta ha già ampliato l’accesso all’adozione internazionale per le persone singole di stato libero, con la sentenza n. 33 del 2025. Resta da vedere se estenderà la stessa facoltà alle coppie unite civilmente — una decisione che avrebbe conseguenze significative sull’equiparazione tra i due istituti e sui diritti dei minori coinvolti.
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Angelo Greco
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