Il decreto Omnibus raddoppia i termini e chiude finalmente il rebus delle fatture a cavallo d’anno, ma sul periodo di passaggio resta un vuoto da colmare.

Chi gestisce la contabilità di un’azienda sa quanto possa essere delicato il momento in cui arriva una fattura in ritardo, magari a gennaio per un’operazione di dicembre, con il rischio di perdere la finestra utile per portare in detrazione l’Iva pagata. Ci si chiede allora quanto tempo ci sia oggi per gestire e recuperare l’imposta su una fattura ricevuta in ritardo. La risposta arriva dal decreto correttivo Omnibus, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto: il termine per esercitare la detrazione passa da un anno a due anni, ripristinando di fatto il sistema in vigore prima della stretta introdotta dal Dl 50/2017.

Cosa cambia nelle regole sulla detrazione dell’Iva

La modifica si inserisce nel solco tracciato dalla legge delega n. 111/2023 di riforma del sistema tributario, e punta a una maggiore conformità alla disciplina Iva europea. Le norme che regolano il diritto alla detrazione, cioè gli articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972 e i corrispondenti articoli 56 e 88 del nuovo Testo unico Iva, sono state modificate per stabilire un principio preciso: la detrazione è ora esercitabile al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sempre alle condizioni esistenti alla data in cui si è manifestata l’esigibilità dell’imposta.

Cambia anche la regola sull’annotazione dei documenti: l’annotazione di fatture e documenti d’importazione va eseguita entro il medesimo termine di due anni, senza più alcun riferimento specifico all’anno di ricezione dei documenti. Questo elemento, come vedremo, è proprio quello che risolve uno dei problemi più concreti per gli operatori.

Perché il legislatore ha deciso di allungare i termini

La modifica risponde in primo luogo alle esigenze degli operatori in cooperative compliance, che necessitano di tempi più lunghi per svolgere i propri controlli interni, come ricorda l’analisi d’impatto che accompagna il provvedimento. Ma il beneficio si estende a tutti i contribuenti, non solo a questa categoria specifica.

C’è poi una ragione più strutturale, legata all’evoluzione tecnologica degli ultimi anni: il successo della fatturazione elettronica ha reso meno pressante l’esigenza che aveva originariamente motivato la stretta del 2017. Quando i controlli sull’Iva richiedevano tempi più lunghi per verificare la coerenza dei documenti cartacei, accorciare i termini di detrazione serviva a contenere il rischio di frodi. Con la fattura elettronica, che garantisce tracciabilità immediata e verifiche automatizzate, questa esigenza si è ridimensionata, aprendo la strada a un ritorno verso termini più ampi.

Come si risolve il problema delle fatture a cavallo d’anno

Uno degli aspetti più pratici della novità riguarda le cosiddette fatture “a cavallo d’anno”: quelle relative a operazioni con Iva esigibile in un determinato anno, ma ricevute solo l’anno successivo. Con la vecchia disciplina, questo scarto temporale costringeva spesso il contribuente a spostare la detrazione all’anno successivo rispetto a quello in cui il diritto era effettivamente sorto.

Una fattura relativa a un’operazione del 2026, ma ricevuta materialmente nel 2027, poteva creare complicazioni pratiche nella gestione della detrazione, costringendo l’operatore a districarsi tra termini stretti e scadenze ravvicinate.

Come chiarisce la relazione illustrativa al decreto, grazie alle modifiche introdotte dall’articolo 12, una fattura relativa a un’operazione del 2026, ricevuta nell’anno successivo, purché entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa a quell’anno, cioè entro il 30 aprile 2027, e registrata entro lo stesso termine nell’apposito sezionale, consentirà la detrazione direttamente nel modello Iva 2027 relativo al 2026, che è l’anno in cui il diritto è effettivamente sorto.

Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al passato: nel vigore della precedente disciplina, questo meccanismo funzionava soltanto nel caso in cui la fattura fosse stata ricevuta già entro la fine dello stesso anno, il 2026, e registrata nel sezionale entro il termine per la dichiarazione relativa a quell’anno. Resta comunque fermo un unico divieto specifico: non è possibile inserire, ad esempio, nella liquidazione periodica relativa a dicembre, una fattura di quel mese ma ricevuta solo entro il successivo 15 gennaio.

Il nodo del periodo transitorio

Un aspetto delicato riguarda l’entrata in vigore della nuova disciplina. Diversamente da quanto aveva fatto il Dl 50/2017, che stabiliva espressamente come la riduzione dei termini si applicasse ai documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2017per operazioni effettuate e con Iva esigibile da quella data, la nuova normativa non detta alcuna regola specifica per il periodo transitorio. Il decreto si applica semplicemente dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza chiarire come vadano gestite le situazioni già in corso al momento dell’entrata in vigore.

Questa lacuna legittima possibili scenari applicativi differenti, come ha evidenziato anche Assonime nelle proprie osservazioni allo schema di decreto, formulate in vista della sua approvazione definitiva (consultazione n. 15/2026). Proprio per questo, appare opportuno un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione finanziaria attraverso un documento di prassi, che consenta agli operatori di muoversi con maggiore serenità e che, si spera, possa aprire al recupero più ampio possibile dell’imposta per le situazioni pregresse.

Le ricadute sulle note di variazione

Un ulteriore effetto della revisione riguarda le note di variazione, disciplinate dall’articolo 26 del Dpr 633/1972. Le circolari 1/E/2018 e 20/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate avevano collegato le regole di queste note a quelle dell’articolo 19 sulla detrazione, partendo dal presupposto che l’Iva relativa alle note di accredito rappresenti, a tutti gli effetti, una forma di detrazione. Si tratta di un’impostazione che, come osserva chi scrive, non appare del tutto condivisibile sul piano concettuale, ma che comunque è stata seguita finora dalla prassi dell’Agenzia.

Per coerenza con questo orientamento, lo stesso criterio dovrebbe applicarsi anche alla nuova disciplina appena introdotta. Questo significa che la nota di variazione in diminuzione dovrebbe essere emessa, al più tardi, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il recupero dell’imposta.

Per una liquidazione giudiziale intervenuta a dicembre 2026, il creditore potrà emettere la nota di accredito non più entro il 30 aprile 2027, come avveniva con la vecchia disciplina, ma entro il 30 aprile 2029, potendo poi esercitare conseguentemente il diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente.

Questo allungamento dei tempini offre ai creditori un margine di manovra molto più ampio per gestire situazioni complesse, come le procedure concorsuali, dove il recupero del credito e la relativa gestione fiscale richiedono spesso tempi lunghi e non sempre prevedibili in anticipo.




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 Paolo Florio

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