Con il decreto legge sulla pubblica amministrazione approvato lo scorso 4 agosto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto, il Governo ha messo mano a una delle questioni più delicate del reclutamento del personale docente, dettata dalla crescente frequenza dei concorsi ordinari e dalla conseguente sovrapposizione temporale tra diverse procedure selettive.
Il quadro normativo di partenza
Per comprendere la portata dell’intervento, occorre muovere dall’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che disciplina le modalità di assunzione dei docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Tale disposizione prevedeva, sino ad oggi, la cancellazione automatica del docente dalle graduatorie concorsuali al termine dell’anno di formazione e prova, a condizione che questi avesse superato positivamente il test finale e ricevuto la valutazione favorevole.
La ratio originaria della norma era chiara: evitare il cumulo di posizioni in graduatoria da parte di soggetti già stabilmente immessi in ruolo, razionalizzando il sistema delle assunzioni e impedendo che un medesimo individuo potesse “occupare” più posti virtualmente, distorcendo le dinamiche di scorrimento delle graduatorie.
La criticità emersa con i concorsi annuali
Il problema si è manifestato con l’introduzione dei concorsi ordinari a cadenza annuale, previsti dalla riforma del reclutamento connessa al PNRR. La maggiore frequenza delle procedure selettive ha determinato un rischio concreto di sovrapposizione: un docente risultato vincitore di un concorso bandito in un determinato anno, in attesa della nomina, poteva essere contestualmente assunto tramite una procedura concorsuale precedente, completare l’anno di prova e vedersi cancellato dalle graduatorie del concorso più recente prima ancora che il suo turno di nomina giungesse a scadenza.
La norma abrogativa, in scadenza al 1° settembre 2026, avrebbe pertanto determinato l’effetto paradossale di escludere dalla procedura concorsuale appena conclusa soggetti che avevano legittimamente superato le prove selettive, unicamente per il fatto di aver fruito di un’opportunità lavorativa derivante da un concorso precedente.
La soluzione tecnica adottata
L’intervento normativo contenuto nel decreto PA modifica la disciplina prevedendo che il superamento del periodo di formazione e prova non comporti più, di per sé, la cancellazione del docente dalle graduatorie dei concorsi ordinari. La disposizione, che opera come norma di interpretazione autentica ovvero come modifica puntuale della disciplina previgente, introduce una distinzione fondamentale tra due momenti:
- Il superamento del periodo di prova: in questa fase, il docente non viene depennato dalle graduatorie concorsuali nelle quali risulti utilmente collocato, potendo pertanto attendere il proprio turno di nomina anche in presenza di un’occupazione in ruolo derivante da altra procedura.
- La conferma in ruolo: l’effetto cancellativo si produce soltanto in un momento successivo, e precisamente quando il docente, a seguito della positiva conclusione del periodo di formazione e prova, viene confermato in ruolo presso la medesima istituzione scolastica presso la quale ha svolto il periodo di prova. In quel frangente, viene contestualmente cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto nelle quali risulti iscritto.
Tale meccanismo, nella sua architettura tecnica, consente di separare temporalmente il momento della valutazione positiva (che di per sé non produce effetti estintivi sulla posizione in graduatoria) da quello della conferma in ruolo (che invece determina l’effetto cancellativo).
Profili di compatibilità con la disciplina europea e il PNRR
Dal punto di vista della compatibilità con gli impegni assunti in sede europea nell’ambito del PNRR, il legislatore ha operato una valutazione di impatto circostanziata. La disposizione, infatti, riguarda una platea estremamente limitata di soggetti – quantificata in poche centinaia di unità – risultati vincitori di più procedure concorsuali. Non si tratta, pertanto, di una misura che incide sul volume complessivo delle assunzioni a tempo indeterminato, bensì di una razionalizzazione della gestione delle posizioni individuali già censite e computate ai fini del raggiungimento del target.
Il decreto ricognitivo dei 37.680 candidati univoci, adottato ai fini della rendicontazione finale alla Commissione europea, già al netto di quelli comunicati per target M4C1-14 e M4C1-14-bis, individua puntualmente vincitori e idonei – questi ultimi nella misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso – nelle graduatorie di merito adottate e convalidate dagli Uffici scolastici regionali al 27 giugno 2026. La nuova disposizione opera su tale perimetro senza alterare i dati complessivi del reclutamento.
Effetti applicativi e decorrenza
La norma, inserita nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, trova applicazione con effetto immediato, scongiurando le cancellazioni che, a legislazione previgente, sarebbero automaticamente intervenute il 1° settembre 2026 per i docenti che avevano completato il periodo di prova nell’anno scolastico appena concluso.
La disposizione, infine, non interviene sulla disciplina del periodo di formazione e prova di cui all’art. 1, comma 116, della legge 107/2015, né modifica i criteri di valutazione del personale in periodo di prova, limitandosi a scindere l’effetto valutativo positivo da quello espulsivo dalle graduatorie, che rimane ancorato alla sola ipotesi di conferma definitiva in ruolo.
Conseguentemente, la disposizione in esame non produce alcun impatto sul volume complessivo delle assunzioni a tempo indeterminato, trattandosi di una mera razionalizzazione delle posizioni individuali già censite e computate ai fini del target.
Leggi anche
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Andrea Carlino
Source link




