Le clausole vessatorie spostano i diritti a favore della parte forte del contratto. Nei rapporti con i consumatori sono nulle automaticamente, anche senza che il consumatore le contesti. Il giudice può rilevarle da solo. Guida pratica con esempi concreti.
Hai firmato un contratto di telefonia e poi hai scoperto che per qualsiasi controversia dovresti rivolgerti a un tribunale di Milano, anche se abiti a Palermo. Hai sottoscritto un abbonamento in palestra e hai letto che per recedere senza penali devi darlo a sapere sei mesi prima. Hai comprato uno smartphone online e nel contratto c’è scritto che la garanzia dura solo sei mesi.
Tutte queste clausole hanno qualcosa in comune: sono probabilmente clausole vessatorie, cioè condizioni contrattuali che spostano i diritti a favore di chi ha scritto il contratto — la società, la banca, l’assicurazione — rendendo più gravosa la posizione dell’altra parte.
La risposta alla domanda su cosa siano le clausole vessatorie e come difendersi richiede di conoscere il Codice del consumo, l’art. 1341 cod. civ. e un elenco preciso di situazioni concrete in cui una clausola è considerata abusiva per legge.
Cosa sono le clausole vessatorie
Le clausole vessatorie sono condizioni contrattuali predisposte unilateralmente dalla parte “forte” — banca, assicurazione, gestore telefonico, piattaforma online — che determinano uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, a danno del consumatore.
Non si giudica se il prezzo è conveniente o meno: quello riguarda la libertà contrattuale. Si guarda allo squilibrio nelle posizioni di diritto — chi può recedere, chi risponde dei danni, chi sceglie il tribunale, chi può modificare le condizioni del contratto.
Nei contratti tra consumatori e professionisti, queste clausole sono regolate dal Codice del consumo. Nei contratti tra privati o tra imprese, si applica invece l’art. 1341 cod. civ., che richiede una specifica approvazione scritta separata per le clausole più gravose.
L’effetto fondamentale: nullità parziale
L’effetto principale è la nullità della clausola, non dell’intero contratto. Il contratto resta in vita, ma la clausola abusiva viene eliminata come se non fosse mai stata scritta. Al suo posto si applicano le norme di legge — il foro del consumatore invece di quello imposto, la garanzia biennale invece di quella ridotta a sei mesi, i termini di recesso ragionevoli invece di quelli esageratamente anticipati.
Il giudice può rilevare la vessatorietà anche d’ufficio, senza che il consumatore la contesti espressamente. La nullità opera a vantaggio del consumatore, non del professionista.
Le clausole vessatorie più comuni: riconoscerle nella pratica
Il foro lontano dalla residenza del consumatore. Nei contratti con consumatori, la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore. Una clausola che fissa il foro esclusivo a Milano per un consumatore che vive a Bari è nulla. Il consumatore può sempre agire davanti al proprio giudice, indipendentemente da quanto scritto nel contratto.
La limitazione della responsabilità del professionista. Sono nulle, senza eccezioni, le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista per danni alla persona del consumatore — lesioni fisiche, danni alla salute — derivanti da fatto o omissione del professionista. Lo stesso vale per le clausole che escludono le azioni del consumatore in caso di inadempimento totale o parziale. Esempio: il contratto di viaggio che esclude la responsabilità dell’organizzatore per danni derivanti da carenze di sicurezza dell’hotel. Quella clausola è nulla e il consumatore mantiene intatto il diritto al risarcimento.
Le penali manifestamente eccessive. È considerata abusiva la clausola che impone al consumatore una penale sproporzionata rispetto al danno effettivo. Esempio: penale di 500 euro per recedere da un abbonamento da 20 euro al mese, anche se mancano pochi mesi alla scadenza. Esempio: la clausola della palestra che impone il pagamento di tutte le rate residue anche in caso di recesso per motivi di salute documentati. Queste clausole sono presumibilmente nulle: al consumatore si applica la disciplina ordinaria sulla risoluzione e sul risarcimento.
Il recesso unilaterale solo per il professionista. È abusiva la clausola che riconosce al solo professionista il potere di recedere senza preavviso ragionevole, mentre al consumatore è richiesto un termine lungo o l’imposizione di penali. Esempio: la banca che si riserva di chiudere il conto corrente “in qualsiasi momento, senza preavviso”, mentre il cliente deve dare 60 giorni di preavviso. Questa asimmetria è un indice tipico di squilibrio.
Il preavviso eccessivo per evitare il rinnovo tacito. È abusiva la clausola che impone un preavviso molto anticipato per disdire il contratto ed evitare il rinnovo automatico. Esempio: per non rinnovare l’abbonamento annuale alla palestra bisogna disdire sei mesi prima con raccomandata. Esempio: per evitare il rinnovo di un contratto di hosting bisogna comunicare la disdetta 90 giorni prima della scadenza. In questi casi la clausola è nulla e si applicano termini ragionevoli.
La modifica unilaterale del contratto senza giustificato motivo. È abusiva la clausola che consente al professionista di modificare le condizioni del contratto — prezzi, tariffe, condizioni di servizio — senza un giustificato motivo indicato nel contratto e senza rispettare forme e preavvisi. In ambito bancario, lo ius variandi è ammesso solo con giustificato motivo, con preavviso minimo di due mesi e con il diritto del cliente di recedere senza spese. Una clausola che consente alla banca di aumentare i tassi o le commissioni per “esigenze aziendali” generiche è inefficace: le variazioni non si applicano, e il cliente ha diritto alle condizioni originarie o al recesso gratuito.
La limitazione della garanzia legale. Qualsiasi clausola che riduca i diritti del consumatore in materia di garanzia di conformità — la garanzia biennale sui beni di consumo — è nulla. Esempio: il contratto di vendita di uno smartphone che limita la garanzia a sei mesi, o che esclude la responsabilità del venditore per difetti di conformità dopo un anno. Il consumatore mantiene integralmente i diritti di riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo e risoluzione previsti dalla legge.
Le clausole sull’ADR che rendono difficile il ricorso stragiudiziale. È abusiva la clausola che impone al consumatore di rivolgersi a un unico organismo di risoluzione alternativa delle controversie — magari estero e costoso — o che rende eccessivamente difficile l’accesso a queste procedure. Il consumatore può sempre scegliere tra gli organismi ADR competenti o rivolgersi al giudice ordinario.
Le clausole che limitano le prove o modificano l’onere probatorio. È abusiva la clausola che impone decadenze eccessive, che limita la facoltà di sollevare eccezioni di inadempimento, o che sposta l’onere della prova a carico del consumatore. Esempio: la clausola che impone di denunciare i vizi entro 24 ore con raccomandata a pena di decadenza. Esempio: la clausola che esclude la possibilità di sospendere i pagamenti per contestazioni sulla qualità del servizio. Queste clausole sono nulle: il consumatore mantiene piene facoltà di difesa.
Nei contratti tra privati o tra imprese: la doppia firma
Quando non c’è un consumatore ma due privati o due imprese, si applica l’art. 1341 cod. civ. Le clausole che limitano la responsabilità, prevedono decadenze, impongono arbitrati o derogano alla competenza del giudice devono essere specificamente approvate per iscritto con firma separata. Una firma generica in calce al contratto non basta. Se questa firma specifica manca, la clausola non produce effetti, ma il contratto resta valido.
Come difendersi in pratica
Il consumatore può rivolgersi al giudice del proprio foro di residenza, indipendentemente da quanto previsto nel contratto. Può chiedere la disapplicazione della clausola abusiva e l’applicazione delle norme di legge. Può ottenere la restituzione di quanto pagato in base a una clausola nulla. In caso di comportamenti sistematici da parte di grandi operatori, può segnalare la situazione alle associazioni dei consumatori o all’AGCM (Autorità Garante Concorrenza e Mercato), che ha il potere di intervenire per accertare e reprimere l’utilizzo di clausole abusive.
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Angelo Greco
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