Se il contratto di mutuo contiene una clausola con tasso sopra soglia, tutti gli interessi sono nulli anche se la banca non li ha mai applicati. Le spese assicurative entrano nel calcolo del TEG. La Corte d’Appello di Bologna chiarisce le regole.
Una società stipula un mutuo. Nel contratto c’è una clausola che prevede un tasso di interesse superiore alla soglia antiusura. Durante il rapporto, però, la banca non applica mai quel tasso: mantiene gli addebiti entro soglia per tutta la durata del finanziamento. La clausola era lì, scritta nel contratto, ma non è mai stata usata. La banca sostiene che non ci sia nulla da eccepire. Il cliente contesta.
Chi ha ragione? La Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 1527 del 1° giugno 2026, risponde senza incertezze: ha ragione il cliente. Il mutuo con clausola usuraria azzera tutti gli interessi, anche se il tasso illegale non è mai stato concretamente applicato. La sola presenza della clausola nel contratto è sufficiente a produrre la nullità — e dalla nullità discende che non è dovuto alcun interesse, nemmeno quelli che la banca ha effettivamente applicato entro soglia.
Perché la clausola nulla azzera tutto, non solo il tasso in eccesso
Il fondamento giuridico è nella combinazione di due norme. L’art. 644 cod. pen. punisce chi si fa promettere interessi usurari — non solo chi li riscuote. L’art. 1815, comma 2, cod. civ. stabilisce che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
La parola chiave è “convenuti”: concordati, pattuiti, promessi. Non “applicati”. La norma sanziona la promessa, non l’esecuzione. Una clausola contrattuale che prevede un tasso sopra soglia è già una promessa di interessi usurari — e quella promessa è già l’illecito.
Le conseguenze sono radicali. Il contratto non si ridetermina con un tasso inferiore. Non si riduce la quota eccedente la soglia. Si azzera tutto: il contratto da oneroso diventa gratuito, la banca ha erogato il capitale e lo recupererà, ma senza alcun corrispettivo per il prestito. Tutti gli interessi già pagati durante il rapporto devono essere restituiti.
Come si calcola il tasso per verificare l’usura: interessi corrispettivi e moratori
La verifica dell’usura richiede il confronto tra il Tasso Effettivo Globale (TEG) del contratto e la soglia antiusura vigente nel trimestre di stipula. Ma il calcolo del TEG non è sempre semplice, e su questo punto la sentenza bolognese fornisce indicazioni precise.
Gli interessi corrispettivi sono il prezzo del prestito: la remunerazione che la banca ottiene per aver messo il capitale a disposizione. Gli interessi moratori sono diversi: scattano solo in caso di inadempimento del debitore e hanno natura di clausola penale — una liquidazione convenzionale preventiva del danno da ritardo.
Poiché nascono da presupposti diversi e antitetici, non si cumulano: non si applicano contemporaneamente. Ma questo non significa che il tasso moratorio sia irrilevante per la verifica dell’usura. La Corte è netta: quando il contratto prevede che il tasso moratorio si ottenga sommando al tasso corrispettivo un certo numero di punti percentuali aggiuntivi, la verifica dell’usura va fatta sul valore complessivo risultante dalla somma — non sui soli punti differenziali. È il tasso finale che va confrontato con la soglia antiusura, non la componente aggiuntiva isolata.
Le spese assicurative entrano nel calcolo: la regola che molte banche ignorano
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda le polizze assicurative collegate al mutuo. Molti contratti di finanziamento prevedono l’obbligo di sottoscrivere una polizza — sulla vita del mutuatario, sull’immobile, sul rischio di perdita del lavoro — come condizione per ottenere il credito. Queste spese vengono spesso escluse dal calcolo del TEG, abbassando artificialmente il tasso da confrontare con la soglia.
La Corte d’Appello di Bologna chiarisce che questa pratica non è corretta. L’art. 644, comma 4, cod. pen. impone di tener conto, per la determinazione del tasso, di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.” Le spese assicurative sostenute dal debitore per ottenere il mutuo rientrano in questa categoria — è sufficiente che risultino collegate alla concessione del credito.
Il collegamento può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova. Ma la sentenza introduce una presunzione che semplifica notevolmente la posizione del mutuatario: quando la stipula della polizza è contestuale all’erogazione del mutuo, il collegamento si presume. La banca non può sostenere che la polizza fosse facoltativa o indipendente se è stata sottoscritta lo stesso giorno del contratto di finanziamento.
In pratica: chi ha stipulato un mutuo con una polizza assicurativa obbligatoria contestuale deve includere quelle spese nel calcolo del TEG quando verifica se il contratto supera la soglia antiusura.
I decreti ministeriali difformi dalla legge vanno disapplicati
Il terzo punto della sentenza è il più tecnico ma ha implicazioni sistemiche rilevanti. I decreti ministeriali che rilevano trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) — la base su cui si calcola la soglia antiusura — non sempre includono tutte le voci che la legge impone di considerare. Alcune tipologie di commissioni o costi accessori vengono escluse dal calcolo ministeriale.
La Corte affronta direttamente questa incongruenza con un ragionamento lineare: i decreti ministeriali sono provvedimenti amministrativi, e come tali sono subordinati alla legge. L’art. 644 cod. pen. definisce quali voci devono essere incluse nel calcolo del tasso. Se i decreti ministeriali escludono voci che la legge impone di includere, i decreti sono illegittimi in quella parte.
La conseguenza è che il giudice ordinario ha non solo il potere ma il dovere di disapplicare i decreti ministeriali nella parte in cui contrastano con la norma primaria. La mancata inclusione di una voce nei decreti non comporta la sua esclusione ai fini della determinazione della soglia usuraria: quella voce va inclusa comunque, e il confronto va fatto con il tasso correttamente calcolato.
Questo principio apre spazi di contestazione anche in casi apparentemente regolari: se alcune voci obbligatorie per legge non sono state incluse nel calcolo ministeriale — e quindi nel confronto con la soglia — il contratto potrebbe risultare usurario una volta che quelle voci vengono correttamente computate.
Il profilo penale: quando scatta il tentativo di usura
La sentenza tocca anche i confini penali della fattispecie, con un’indicazione rilevante per i casi in cui gli interessi usurari siano stati promessi ma non ancora riscossi.
Il delitto di usura può configurarsi come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata. Il tentativo è configurabile quando vengono posti in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a farsi dare interessi usurari, anche prima che quelli interessi vengano effettivamente corrisposti. La mera clausola contrattuale che prevede interessi usurari — inserita nel contratto, firmata dalle parti, mai ancora applicata — può integrare gli estremi del tentativo di usura.
Questo significa che l’aspetto penale della vicenda non si esaurisce nel momento in cui gli interessi vengono pagati: nasce già con la stipula del contratto che li prevede.
Come verificare se il proprio mutuo è usurario
Per chi vuole capire se il proprio contratto di finanziamento presenta profili di usura, il percorso indicato dalla sentenza è questo.
Il primo passo è recuperare il contratto originale con tutte le condizioni economiche: tasso nominale, commissioni, spese di istruttoria, e soprattutto la documentazione relativa a eventuali polizze assicurative stipulate contestualmente al mutuo.
Il secondo passo è identificare la soglia antiusura vigente nel trimestre in cui il contratto è stato stipulato. I tassi soglia sono pubblicati trimestralmente dal Ministero dell’Economia e sono reperibili sul sito della Banca d’Italia.
Il terzo passo è ricostruire il TEG effettivo sommando tutte le componenti: tasso nominale, commissioni di qualsiasi tipo, spese collegate all’erogazione del credito incluse le polizze obbligatorie, e il tasso moratorio calcolato sul valore complessivo — non solo sul differenziale rispetto al tasso corrispettivo.
Se la somma supera la soglia del trimestre di stipula, si è in presenza di usura originaria. Le conseguenze, come confermato dalla Corte d’Appello di Bologna, sono radicali: nullità della clausola sugli interessi, nessun interesse dovuto, restituzione di quanto pagato nel corso del rapporto.
Il consiglio operativo è rivolgersi a un avvocato specializzato in contenzioso bancario per la verifica preliminare, evitando il fai-da-te su una materia tecnica in cui piccole differenze di calcolo possono cambiare l’esito della valutazione.
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Angelo Greco
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