Imposta sui rifiuti: il presupposto è il possesso dell’immobile, non l’uso effettivo. Ma i Comuni possono prevedere riduzioni o esenzioni per case inagibili, prive di utenze o usate solo stagionalmente. Dipende dal regolamento comunale.
Un appartamento ereditato rimane vuoto per anni in attesa di essere venduto. Una seconda casa al mare viene usata solo tre settimane l’anno. Un immobile inagibile è inutilizzato da quando è caduta parte del tetto. In tutti e tre i casi arriva la bolletta TARI. È davvero dovuta?
La risposta alla domanda su se la TARI si paghi anche per la casa vuota è, in via di principio, sì — perché la legge lega il tributo al possesso dell’immobile, non all’uso effettivo. Ma esistono riduzioni e possibili esenzioni, e per capire se si applicano bisogna guardare al regolamento TARI del proprio Comune.
Il presupposto: basta possedere l’immobile
La TARI scatta al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Non è richiesta l’effettiva produzione di rifiuti: è sufficiente che l’immobile sia in grado di produrne.
Questo significa che il proprietario di una casa lasciata vuota è in linea di principio soggetto alla TARI, anche se non ci abita, non ci tiene nulla dentro e non produce nessun rifiuto. Il semplice fatto di essere proprietario di un locale agibile e utilizzabile fa sorgere l’obbligo.
Se ci sono più soggetti che possiedono o detengono l’immobile, rispondono in solido.
Chi paga quando l’uso è temporaneo
C’è un caso in cui il proprietario non paga perché il tributo si sposta sull’utilizzatore: quando l’immobile è dato in locazione o in uso a terzi. Però si applica una regola precisa. Se la detenzione temporanea non supera sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta solo dal possessore — il proprietario — non dall’utilizzatore temporaneo. Se invece la detenzione è superiore a sei mesi, paga l’utilizzatore.
Facciamo un esempio pratico. Anna affitta il suo appartamento a Bruno per tre mesi estivi. Essendo la detenzione inferiore a sei mesi, la TARI la paga Anna, non Bruno.
La parte fissa e la parte variabile
La TARI si compone di due parti. La parte fissa è sempre dovuta: è commisurata alla superficie e alle caratteristiche dell’utenza, indipendentemente da quanto si produce di rifiuti. La parte variabile è rapportata ai rifiuti effettivamente conferiti.
La parte variabile può non essere dovuta se si dimostra di non produrre rifiuti smaltibili. Ma questo meccanismo di esclusione è pensato principalmente per le utenze non domestiche — negozi, uffici, aziende — che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Per le abitazioni private lasciate vuote, la parte fissa continua in linea di massima a essere dovuta, salvo diverse previsioni del regolamento comunale.
Quando la casa vuota potrebbe non pagare la TARI
La normativa nazionale non prevede un’esenzione automatica per le abitazioni semplicemente non abitate. Tuttavia, la legge statale consente ai Comuni di introdurre nel proprio regolamento TARI specifiche riduzioni facoltative, tra cui quelle che più interessano il caso delle case vuote.
I Comuni possono prevedere riduzioni per: abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali non abitativi e aree ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano per più di sei mesi all’anno all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo.
In più, i regolamenti comunali possono andare oltre questi casi tipizzati e prevedere ulteriori riduzioni o esenzioni per situazioni particolari, come immobili inagibili o in ristrutturazione, immobili privi di allacci alle utenze, abitazioni con unico occupante.
Facciamo un esempio pratico. Carlo possiede un appartamento al mare che usa solo ad agosto. Il regolamento TARI del Comune costiero prevede una riduzione del 40% per le abitazioni ad uso stagionale. Carlo può presentare la dichiarazione TARI allegando documentazione dell’uso discontinuo e pagare l’importo ridotto.
Le riduzioni obbligatorie previste dalla legge statale
La normativa nazionale prevede anche alcune riduzioni che i Comuni devono obbligatoriamente applicare, indipendentemente da cosa dice il regolamento comunale. Le principali sono:
nelle zone dove la raccolta dei rifiuti non è effettuata, la TARI non può superare il 40% della tariffa ordinaria; in caso di mancato svolgimento del servizio o grave disservizio riconosciuto dall’autorità sanitaria, la TARI scende al massimo al 20%; il cittadino italiano non residente in Italia, titolare di pensione estera, che possiede in Italia un solo immobile non locato né concesso in comodato, paga la TARI ridotta di due terzi; dal 2026, chi ha un ISEE inferiore a 9.530 euro — elevato a 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli — paga la TARI ridotta al 75%, con riduzione automatica per chi ha presentato la DSU.
Il ruolo decisivo del regolamento comunale
Il punto centrale è che per le “case vuote” non esiste una risposta uguale per tutti i Comuni italiani. La normativa statale fissa il presupposto generale e alcune riduzioni obbligatorie, ma lascia ai Comuni ampia discrezionalità su tutto il resto.
Alcune situazioni ricorrenti che i regolamenti comunali disciplinano frequentemente sono: immobili dichiarati inagibili o inabitabili — con esenzione o forte riduzione previa documentazione; immobili in corso di ristrutturazione, se di fatto inutilizzabili; immobili privi di allacci alle utenze principali come acqua, luce e gas, considerati indice di non utilizzo effettivo; seconde case usate solo stagionalmente.
In tutti questi casi, il regolamento comunale stabilisce se la riduzione è ammessa, in quale percentuale, con quali prove — autocertificazioni, certificati di inagibilità, attestazioni di distacco delle utenze — e con quali termini per la presentazione della dichiarazione.
Cosa fare concretamente
Per sapere se la propria casa vuota paga comunque la TARI e in quale misura, bisogna: verificare il regolamento TARI del Comune dove si trova l’immobile; controllare se ricorrono i requisiti documentabili per ottenere la riduzione o l’esenzione prevista; presentare la dichiarazione TARI entro i termini e con le modalità indicate dal Comune, allegando la documentazione richiesta.
Il Comune può richiedere autocertificazioni, contratti di fornitura cessati, certificati di inagibilità, sopralluoghi. Senza la dichiarazione, le riduzioni facoltative non si applicano automaticamente.
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Angelo Greco
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