La Cassazione regala l’esonero dai turni notturni a tutti i caregiver, ignorando la gravità dell’handicap. Un disastro per le imprese.
C’è un filo sottile che separa la doverosa tutela dei soggetti più fragili dalla totale paralisi organizzativa del nostro tessuto produttivo. Con un colpo di spugna giurisprudenziale dalle conseguenze dirompenti, la Cassazione ha deciso di riscrivere le regole sull’esonero dal lavoro notturno per i dipendenti che assistono un familiare. Il trionfalismo di facciata, pronto a celebrare l’ennesima conquista sociale, nasconde una realtà allarmante per l’economia reale: la definizione di caregiver viene oggi dilatata a dismisura. La Suprema Corte estende il privilegio di rifiutare la prestazione d’opera nelle fasce orarie notturne a chiunque abbia a carico un soggetto disabile, indipendentemente dalla reale gravità clinica e dalla concreta necessità di un’assistenza continua.
Questa pronuncia rischia di trasformarsi in una bomba a orologeria per le imprese, costrette a rimescolare freneticamente i turni e a scaricare il peso massacrante della produttività notturna esclusivamente sui colleghi che non possiedono certificazioni mediche da esibire.
L’interpretazione letterale che innesca la fuga dai turni
L’ordinanza 20229/2026, depositata dalla Corte di legittimità lo scorso 16 giugno, sancisce un principio che svuoterà progressivamente i reparti produttivi nelle ore più buie e faticose. L’articolo 11, comma 1, lettera c, del Dlgs 66/2003 statuisce che il dipendente avente “a carico” un soggetto con handicap non possa essere obbligato a prestare la propria opera durante la notte. Finora, il buon senso direzionale e la prassi aziendale tendevano a legare questa prerogativa a situazioni cliniche serie, dove l’assenza del lavoratore da casa metteva a rischio la salute dell’assistito.
Oggi, i giudici stabiliscono che affinché scatti questo diritto inoppugnabile, non è minimamente richiesto che la persona fragile versi in una situazione clinica di gravità tale da necessitare di cure permanenti. Si consolida così un automatismo in cui viene reciso ogni rapporto diretto e proporzionale tra il grado di invalidità del malato e lo status privilegiato del lavoratore. La circostanza dell’”essere a carico” viene declassata a una generica relazione affettiva e di cura.
In termini pratici, questo significa che un magazziniere che convive con un parente affetto da una lieve e gestibilissima menomazione (per la quale non serve alcuna veglia notturna o intervento d’urgenza) godrà degli stessi identici diritti di esonero di un infermiere che assiste un figlio allettato. Una simile equiparazione appiattisce il concetto stesso di cura, trasformando una garanzia pensata per i casi disperati in un comodo scivolo legale per evitare le mansioni più usuranti.
Il cortocircuito istituzionale tra i poteri dello Stato
La dirompente pronuncia non è nata nel vuoto, ma si inserisce in uno scontro istituzionale senza esclusione di colpi tra i massimi organi della giurisprudenza italiana. Solo un paio di anni fa, il Consiglio di Stato (con la sentenza della seconda sezione n. 8798 del 17 ottobre 2022) aveva tentato di porre un argine interpretativo. I giudici amministrativi avevano imposto una lettura logica e sistematica dell’espressione “a proprio carico”, restringendo con grande lucidità il perimetro dell’esonero ai soli casi in cui l’handicap si presentasse in forma oggettivamente grave.
Quell’intervento rappresentava un tentativo pragmatico di salvare l’operatività di ospedali, acciaierie, fabbriche a ciclo continuo e poli logistici. Eppure, la Cassazione ha scelto di demolire questa tesi, trincerandosi dietro un formalismo letterale del tutto scollegato dalle dinamiche del mercato del lavoro. Gli Ermellini hanno argomentato che il legislatore, ogniqualvolta ha voluto subordinare un beneficio alla severità della patologia (come accade per i permessi retribuiti o per il blocco dei trasferimenti di sede ex articolo 33 della legge 104/1992), lo ha esplicitato chiaramente nel testo di legge. Poiché nella norma sull’orario notturno questo specifico limite non è stato previsto, il divieto di impiego notturno deve valere indistintamente per tutti.
Ora il rigetto di un’interpretazione logico-sistematica getta le divisioni HR delle aziende nell’incertezza, privandole di ogni strumento per valutare la reale urgenza del bisogno e costringendole a subire un esodo legalizzato dai turni svantaggiati.
L’illusione dell’inclusione pagata a caro prezzo dai colleghi
La giustificazione sociologica che sorregge questo clamoroso ribaltamento giurisprudenziale poggia sulla nobile, seppur astratta, esigenza di favorire la socializzazione e l’inserimento della persona fragile in ogni ambito vitale in cui si esprime la personalità. La Corte bolla la lettura razionale del Consiglio di Stato come l’introduzione di un limite ingiustificato rispetto alla chiara volontà protettiva del legislatore. Si richiama a gran voce il concetto degli “accomodamenti ragionevoli” che il datore di lavoro sarebbe sempre tenuto a mettere in campo per appianare le disuguaglianze rispetto ai dipendenti in condizione di normalità.
Tuttavia, il conto salato di questo sistema giuridico, fanaticamente orientato alla “massima protezione”, viene brutalmente presentato alle imprese e, in via diretta, agli altri dipendenti. Se l’assenza dalle notti viene garantita a una platea sterminata di individui prescindendo dall’effettiva gravità dell’invalidità domestica, qualcuno dovrà inevitabilmente coprire le posizioni rimaste vuote per far marciare le catene di montaggio o per garantire i servizi pubblici essenziali. L’accomodamento smette immediatamente di essere “ragionevole” nel preciso istante in cui fa saltare la programmazione dei turni, aumenta a dismisura lo stress psicofisico dei lavoratori “sani” (costretti a sopperire a carenze di organico strutturali) e fa esplodere i costi aziendali legati alle indennità e agli straordinari. Il cortocircuito della giurisprudenza moderna è evidente: la tutela spasmodica e incondizionata del singolo si trasforma in una condanna alla fatica doppia per il resto della comunità lavorativa.
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Paolo Florio
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