Chi risarcisce i danni causati da un cinghiale che attraversa la strada?


Paga la Regione, non la Provincia né il Comune. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e la responsabilità ricade sull’ente titolare della gestione faunistica. È una responsabilità oggettiva: la Regione paga a meno che non provi il caso fortuito o la colpa assorbente del conducente. Lo afferma Trib. Bari n. 3056/2026.

Un cinghiale sbuca dagli arbusti ai lati di una strada provinciale. L’auto lo investe e si ribalta contro un muretto a secco. Il conducente riporta traumi, il veicolo è da considerarsi irrecuperabile, il cinghiale muore. Chi paga i danni?

La risposta alla domanda su chi risarcisca i danni causati da un cinghiale che attraversa la strada è la Regione — non il Comune, non la Provincia, non l’assicurazione del conducente. Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3056 del 19 maggio 2026, afferma con chiarezza che la responsabilità per i danni da fauna selvatica è una responsabilità oggettiva che grava sulla Regione quale ente titolare della gestione faunistica, e che può essere esclusa solo provando il caso fortuito.

Il fondamento giuridico: art. 2052 cod. civ., non art. 2043

La distinzione tra le due norme richiamate dalla sentenza non è tecnicismo accademico: ha conseguenze pratiche decisive per chi deve ottenere il risarcimento.

L’art. 2043 cod. civ. è la norma generale sulla responsabilità extracontrattuale: chi cagiona un danno ingiusto con dolo o colpa è tenuto a risarcirlo. Per ottenere il risarcimento, la vittima deve dimostrare non solo il danno e il nesso causale, ma anche la colpa di chi lo ha causato — l’omissione, la negligenza, il comportamento scorretto.

L’art. 2052 cod. civ. è la norma speciale sul danno cagionato da animali: il proprietario è responsabile indipendentemente dalla colpa, salvo che provi il caso fortuito. È una responsabilità oggettiva — non occorre dimostrare che qualcuno ha sbagliato: basta dimostrare che l’animale ha causato il danno.

La scelta tra le due norme è tutt’altro che indifferente. Con l’art. 2043 la vittima deve provare la colpa della Regione — ad esempio che mancavano segnali di pericolo, che le recinzioni erano inadeguate, che i piani di gestione faunistica erano inesistenti. Con l’art. 2052 la vittima deve solo provare il nesso causale tra l’animale e il danno: è la Regione che deve dimostrare il caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità.

Il Tribunale di Bari applica l’art. 2052 — la norma più favorevole alla vittima.

Perché risponde la Regione e non altri enti

La fauna selvatica — inclusi i cinghiali — è patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della L. n. 157/1992. Non appartiene a nessun privato, non può essere oggetto di commercio, è protetta dalla legge. La sua gestione — programmazione, coordinamento, controllo — spetta alla Regione quale ente titolare della potestà normativa e delle funzioni faunistico-venatorie.

Questo significa che la Regione è assimilata al proprietario dell’animale ai fini della responsabilità civile, indipendentemente dal fatto che abbia delegato funzioni gestionali alle Province. La delega non trasferisce la responsabilità: rimane in capo alla Regione.

Facciamo un esempio pratico. In Puglia, la gestione faunistica è stata delegata a livello provinciale. Ma quando un cinghiale causa un incidente su una strada provinciale, la vittima deve citare in giudizio la Regione Puglia — non la Provincia di Bari. La responsabilità oggettiva ex art. 2052 grava esclusivamente sulla Regione.

Il caso concreto: cosa ha dimostrato chi ha vinto

Nel caso esaminato dal Tribunale di Bari, la società proprietaria del veicolo e il conducente hanno ottenuto rispettivamente circa 9.000 euro per il danno patrimoniale — il veicolo era irrecuperabile, il costo di riparazione superava il valore della vettura — e oltre 3.500 euro per il danno non patrimoniale, di cui circa 3.300 per postumi permanenti del 2% e riduzione della capacità lavorativa.

Gli attori hanno assolto il proprio onere probatorio dimostrando due cose: il nesso causale tra il sinistro e i danni subiti; l’adozione di ogni cautela di guida — il conducente non procedeva a velocità eccessiva, non era distratto, non aveva possibilità concreta di evitare l’animale che aveva sbucato improvvisamente dagli arbusti.

La Regione, dal canto suo, non ha provato né il caso fortuito né l’adozione di misure preventive lungo la strada: nessuna segnaletica di pericolo per attraversamento animali selvatici, nessuna recinzione, nessun piano di gestione documentato, nessun controllo sul territorio.

Come liberarsi dalla responsabilità: il caso fortuito

La Regione può evitare il risarcimento solo provando il caso fortuito — e il Tribunale di Bari chiarisce cosa significa in questo contesto: dimostrare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e controllo della fauna concretamente esigibili e compatibili con la tutela dell’ecosistema.

Non basta affermare genericamente di aver gestito il territorio. Occorre documentare: i piani di gestione faunistica adottati; le opere di prevenzione realizzate lungo le strade a maggior rischio — segnaletica, recinzioni, dissuasori; i controlli periodici sul territorio; le eventuali azioni di contenimento delle popolazioni di cinghiali nelle zone critiche.

Se queste misure esistono e sono documentate, e l’incidente si è verificato nonostante tutto — ad esempio in una zona dove storicamente gli attraversamenti non erano mai avvenuti — la Regione può sostenere il caso fortuito con qualche probabilità di successo. Se invece le misure mancano o sono insufficienti, il risarcimento è dovuto.

Cosa deve fare chi ha subito un incidente con fauna selvatica

Il vademecum per chi è stato coinvolto in un incidente causato da un cinghiale, un capriolo, un cervo o qualsiasi altro animale selvatico protetto è preciso.

Nell’immediatezza: chiamare il 118 se ci sono feriti, le forze dell’ordine per il verbale dell’incidente, eventualmente i vigili del fuoco se l’animale è ancora sulla carreggiata. Fotografare il luogo dell’incidente, la posizione del veicolo, i danni, l’animale se ancora presente, la strada e i suoi margini — verificando in particolare l’assenza di segnaletica di pericolo o di recinzioni.

Nei giorni successivi: conservare tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute; richiedere copia del verbale delle forze dell’ordine; farsi assistere da un legale per la richiesta di risarcimento alla Regione competente.

La domanda va rivolta alla Regione nel cui territorio si è verificato l’incidente — non alla Provincia, non al Comune, non all’ente gestore della strada. La responsabilità per la fauna selvatica protetta è della Regione, e solo lei è il soggetto passivo legittimato.




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 Raffaella Mari

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