Scopri le regole sulla privacy dei minori online: l’età del consenso in Italia, il ruolo dei genitori e come proteggere i figli dai rischi del web.

L’ingresso dei giovanissimi nel mondo digitale è un fenomeno inarrestabile che pone sfide costanti a famiglie e autorità. Navigare su Internet, scaricare applicazioni o iscriversi a una piattaforma di condivisione video sono azioni quotidiane per i cosiddetti nativi digitali. Tuttavia, questa facilità di accesso espone i più piccoli a una circolazione massiccia di dati personali che merita una tutela speciale. La domanda che molti genitori si pongono oggi è: a che età i figli possono stare sui social senza i genitori? Questa incertezza nasce dal fatto che la rete non è un luogo privo di regole, ma uno spazio dove i diritti fondamentali dei minori devono essere garantiti con forza. La legge interviene per stabilire un confine tra l’autonomia decisionale dell’adolescente e la necessaria vigilanza degli adulti. Proteggere la privacy di un minore online non significa solo limitare l’uso del computer, ma assicurarsi che il trattamento delle sue informazioni avvenga in modo trasparente, sicuro e rispettoso del suo sviluppo psicologico. In questo articolo analizzeremo il quadro normativo attuale, spiegando con un linguaggio semplice quali siano i limiti di età, i doveri delle piattaforme e le responsabilità che restano in capo a chi esercita la potestà genitoriale.

Quali sono le leggi che proteggono i bambini in rete?

La protezione dei minori nel mondo digitale non è un concetto astratto, ma poggia su basi giuridiche solide a livello internazionale. Il punto di partenza è la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’ONU (ratificata dall’Italia con L. n. 176/1991). Questo trattato stabilisce che nessun fanciullo deve subire interferenze arbitrarie nella sua vita privata o affronti al suo onore (art. 16 Convenzione). Al tempo stesso, riconosce ai minori il diritto di accedere a informazioni utili per il loro benessere sociale e morale, purché non danneggino la loro salute mentale (art. 17 Convenzione).

A queste norme si aggiunge il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (art. 8 GDPR). Questa legge disciplina specificamente come le società tecnologiche devono trattare le informazioni dei più giovani quando offrono i loro servizi. Il principio cardine è la tutela del superiore interesse del minore, un valore che prevale sempre sugli interessi commerciali delle aziende. Le piattaforme devono progettare i propri sistemi in modo da garantire la massima sicurezza possibile fin dal primo utilizzo, evitando che i dati dei bambini siano raccolti o diffusi senza un controllo adeguato.

A quale età un minore può iscriversi da solo a un sito?

L’Europa ha fissato una soglia generale di 16 anni per poter prestare validamente il consenso al trattamento dei propri dati personali. Tuttavia, il legislatore europeo ha lasciato agli Stati la possibilità di abbassare questo limite. In Italia, con la riforma del Codice Privacy (art. 2-quinquies d.lgs. n. 196/2003), si è stabilito che l’età minima per il consenso digitale è di 14 anni. Questo significa che un ragazzo che ha compiuto 14 anni può legalmente iscriversi a un social network o a un servizio online senza dover chiedere l’autorizzazione ai propri genitori.

Per chi ha meno di 14 anni, invece, la procedura è diversa. In questo caso, il trattamento dei dati personali è lecito solo se il consenso è prestato o autorizzato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Se un bambino di 11 anni prova a creare un account, la piattaforma deve impedirlo a meno che non intervenga un genitore per confermare l’operazione. Questa regola si applica a tutti i servizi della società dell’informazione, che includono:

Come devono comportarsi i siti con gli utenti giovanissimi?

Le aziende che offrono servizi online hanno doveri molto precisi verso i minori. Il primo riguarda la chiarezza delle informazioni. L’informativa sulla privacy, che solitamente è un documento lungo e noioso, deve essere scritta con un linguaggio semplice e accessibile se destinata a un pubblico giovane (art. 2-quinquies Codice Privacy). Il minore deve poter capire esattamente cosa succederà alle sue foto o ai suoi messaggi.

Inoltre, il titolare del trattamento ha l’obbligo di compiere ogni sforzo ragionevole per verificare che l’utente abbia l’età dichiarata. Non basta un semplice pulsante con scritto “dichiaro di avere 14 anni”. Le piattaforme devono utilizzare le tecnologie disponibili per accertarsi che, nel caso di minori di 14 anni, il genitore abbia effettivamente dato il suo permesso (art. 8 GDPR). Se la verifica dell’età (age verification) è carente, il trattamento dei dati diventa illecito. Il Garante Privacy ha già colpito duramente grandi social come TikTok, vietando il trattamento dei dati degli utenti per i quali non vi fosse assoluta certezza dell’età (Provv. n. 20/2021). Questo accade perché mentire sulla data di nascita è molto semplice per un adolescente, ma spetta all’azienda implementare barriere efficaci.

Quali tutele esistono contro il bullismo informatico?

Un tema strettamente collegato alla privacy dei minori è quello del cyberbullismo. La legge italiana offre strumenti rapidi per intervenire quando un minore è vittima di vessazioni online (L. n. 71/2017). Se un ragazzo di almeno 14 anni (o un suo genitore) scopre che i propri dati personali o immagini imbarazzanti sono diffusi in rete per scopi di scherno o molestia, può agire immediatamente.

L’interessato può inviare un’istanza al gestore del sito o del social network per richiedere:

  • l’oscuramento dei contenuti;

  • la rimozione definitiva dei video o delle foto;

  • il blocco di qualsiasi altro dato personale diffuso senza consenso.

Il gestore del sito ha l’obbligo di rispondere entro 24 ore e di provvedere alla richiesta entro le 48 ore successive. Se il sito ignora la richiesta, ci si può rivolgere direttamente al Garante Privacy, che interverrà con provvedimenti d’urgenza entro due giorni. Questa procedura è fondamentale per bloccare la diffusione virale di contenuti che potrebbero segnare per sempre la reputazione e la salute psicologica di un giovane.

I genitori possono impedire la pubblicazione delle foto dei figli?

Molto spesso i conflitti sulla privacy dei minori nascono all’interno della famiglia stessa. Ad esempio, cosa succede se un genitore pubblica le foto del figlio piccolo sui social e l’altro genitore non è d’accordo? La giurisprudenza italiana è molto severa su questo punto. La pubblicazione delle immagini dei figli minori richiede il consenso di entrambi i genitori, che devono agire in modo concorde (art. 10 cod. civ.).

Il Tribunale di Mantova (sentenza 19/09/2017) ha chiarito che inserire foto di bambini online nonostante l’opposizione di uno dei genitori viola la riservatezza e la Convenzione di New York. Ancora più netto è stato il Tribunale di Rieti (ordinanza 07/03/2019), che ha definito la pubblicazione sui social come “intrinsecamente pregiudizievole”. Finché il figlio non compie 14 anni, i genitori hanno il potere di decidere della sua immagine digitale. Una volta varcata la soglia dei 14 anni, però, il baricentro si sposta: il ragazzo acquisisce il diritto di autodeterminarsi e può decidere da solo cosa mostrare di sé in rete, limitando il potere di controllo dei genitori sulla sua vita privata digitale.

Chi paga i danni se un minore commette un illecito online?

L’autonomia digitale non cancella la responsabilità civile. Se un minore utilizza internet per offendere qualcuno o per diffondere immagini private di coetanei senza il loro consenso (fenomeno noto come sexting), le conseguenze economiche ricadono sulla famiglia. In caso di condotta illecita, rispondono in solido sia il minore che i genitori (art. 2048 cod. civ.).

Il giudice non punisce il genitore solo perché è il proprietario del computer, ma per una cosiddetta culpa in educando o culpa in vigilando. Questo significa che il padre e la madre sono responsabili se non hanno fornito al figlio una corretta educazione all’uso critico della tecnologia o se non hanno vigilato abbastanza per impedire l’evento dannoso (Trib. Sulmona 09/04/2018). Il Tribunale ha sottolineato che la diffusione di foto intime di coetanei è segno di una carenza educativa e di mancanza di discernimento. Per liberarsi dalla responsabilità, il genitore deve provare di non aver potuto impedire il fatto, una prova che diventa molto difficile se il minore ha avuto accesso libero e non controllato a strumenti potenzialmente pericolosi.

Quali sono i rischi legati all’intelligenza artificiale e ai chatbot?

Le nuove frontiere tecnologiche presentano rischi inediti. Un caso recente riguarda i chatbot basati sull’intelligenza artificiale, come Replika, che creano “amici virtuali” con cui gli utenti interagiscono (Provv. n. 39/2023). Il Garante Privacy è intervenuto bloccando questi servizi quando è emerso che non esistevano sistemi di verifica dell’età affidabili.

I pericoli per i minori in questi casi sono molteplici:

  • esposizione a contenuti sessualmente inopportuni o violenti;

  • manipolazione emotiva da parte dell’IA;

  • raccolta di dati biometrici e preferenze intime senza protezione;

  • mancanza di filtri per soggetti in stato di fragilità psicologica.

Il nuovo Digital Services Act (DSA) impone alle piattaforme di progettare le loro interfacce con il massimo livello di privacy e sicurezza per impostazione predefinita (privacy by design). Le aziende non possono più limitarsi a inserire clausole legali scritte in piccolo, ma devono creare ambienti digitali che proteggano i minori “di default”, riducendo al minimo la raccolta dei dati.

È possibile cancellare il passato digitale dopo i 18 anni?

Il diritto di essere dimenticati è una garanzia preziosa. Se un ragazzo, durante l’infanzia o l’adolescenza, ha prestato consensi avventati o ha pubblicato contenuti di cui si pente, può esercitare il diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR). La legge riconosce che un minore potrebbe non aver compreso appieno i rischi del trattamento al momento del clic iniziale.

Una volta raggiunta la maggiore età, o anche prima se ha compiuto 14 anni, l’interessato può chiedere la rimozione dei propri dati che non sono più necessari o che sono stati trattati in modo illecito. Questo “diritto all’oblio” serve a permettere ai giovani di entrare nell’età adulta senza essere perseguitati da errori di gioventù rimasti impressi nella memoria perenne dei server. Il Garante Privacy e l’Agcom hanno recentemente unito le forze per creare un codice di condotta che renda queste procedure di cancellazione e verifica dell’età sempre più semplici e uniformi per tutti i cittadini europei.




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 Angelo Greco

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