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Un’entrata supplementare che può arrivare fino a 100 euro al mese e che rischia di passare inosservata: è l’impatto economico del Trattamento Integrativo dell’Irpef (l’evoluzione dell’ex “Bonus Renzi”). Riconfermato anche per il 2026, garantisce fino a 1.200 euro annui completamente esentasse: nonostante che si tratti di una misura erogata in modo automatico, può capitare che, per motivi legati alla complessità del calcolo fiscale, non tutti i lavoratori ne abbiano beneficiato in busta paga pur avendone diritto. Per chi deve ancora recuperare gli arretrati spettanti, o una parte di essi ancora non corrisposta, la data da segnare in rosso sul calendario è il 26 ottobre, termine ultimo per completare le operazioni di conguaglio e correzione.

Nato nel 2014 sotto l’esecutivo Renzi come contributo d’esordio da 80 euro mensili (pari a 640 euro nel primo anno e poi stabilizzato a 960 euro dal 2015), la misura ha cambiato volto e nome nel 2020 con l’introduzione del Trattamento Integrativo (TIR). Successivamente, la Manovra 2022 ne ha ridefinito la struttura e i limiti reddituali, portando l’importo massimo fino a 100 euro al mese. Ma chi nel 2026 ha ancora diritto a incassarlo? La platea dei destinatari include esclusivamente:

  • Lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato;
  • Titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente (come co.co.co., borsisti, stage retribuiti);
  • Percettori di ammortizzatori sociali o indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL).

Il reddito complessivo ai fini Irpef, è quello che determina la possibilità, o meno, di accedere al bonus: premettendo che l’abitazione principale e le relative pertinenze sono escluse dal calcolo, a quantificarlo concorrono anche i canoni percepiti da affitti soggetti a cedolare secca, le quote esenti per rimpatriati, ricercatori o docenti, e le mance nel settore ricettivo tassate con aliquota sostitutiva.

Il meccanismo d’accesso si divide in due scaglioni:

  • Redditi fino a 15.000 euro: l’accredito è teoricamente automatico, ma ad una condizione fiscale precisa. L’imposta lorda deve risultare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente spettanti, al netto di un’ulteriore riduzione di 75 euro (riproporzionata ai giorni lavorati). Ciò significa, pertanto, che coloro i quali rientrano nella cosiddetta no tax area (fino a 8.500 euro di reddito) non maturano il diritto al beneficio;
  • Redditi tra 15.001 e 28.000 euro: qui la fruizione dipende dal “test della capienza”. Il bonus spetta solo se la somma delle detrazioni capienti (spese sanitarie, interessi passivi sul mutuo della prima casa, carichi di famiglia, interventi di ristrutturazione ed edilizia) supera l’imposta lorda dovuta;
  • Redditi superiori ai 28.000 euro: la misura decade integralmente.

Trattandosi come detto, in linea teorica, di un accredito automatico, sembra impossibile pensare che il bonus possa essere non erogato, eppure accade più spesso di quanto ci si possa attendere. Nella maggior parte dei casi, il datore di lavoro opera in qualità di sostituto d’imposta calcolando il bonus esclusivamente sui dati in suo possesso. Se il dipendente ha due contratti part-time, se ha percepito indennità di disoccupazione prima dell’assunzione, o se possiede rendite immobiliari, la ditta non può calcolare la cifra corretta prima del conguaglio di fine anno perché non a conoscenza di tutti questi dettagli. Si possono verificare, quindi, tre scenari: chi ha subito un’omissione, chi ha ricevuto meno del dovuto o chi ha visto riconosciuto il diritto solo formalmente senza l’effettivo accredito monetario, può recuperare la somma spettante direttamente con le procedure di rettifica o tramite la dichiarazione dei redditi.

Attenzione perché può verificarsi anche un caso di indebito accredito, ad esempio in caso di doppio contratto. Poniamo il caso che un contribuente abbia cambiato impiego durante l’anno o sommi due contratti part-time: se costui incassa 9.000 euro da un primo datore e 9.000 euro da un secondo, ciascuna azienda potrebbe accreditargli 600 euro di bonus (per un totale incassato di 1.200 euro). In sede di dichiarazione dei redditi, con la somma complessiva a 18.000 euro, scattano i criteri più stringenti della seconda fascia sopra descritta: qualora il lavoratore non possedesse le detrazioni capienti necessarie, sarebbe costretto a restituire l’intero importo indebitamente percepito.

Verificare se il bonus è stato accreditato dal sostituto d’imposta (il datore di lavoro) e a quanto ammonta è semplice. Basta consultare la sezione “Crediti e Bonus” della CU, ecco dove:

  • Campo 390: se si trova il Codice 1 il datore di lavoro ha riconosciuto ed erogato il beneficio (totale o parziale), se si trova il Codice 2 il bonus è stato negato oppure riconosciuto sulla carta ma non erogato;
  • Campo 391: l’importo effettivamente pagato in busta paga. Rappresenta la cifra totale che hai effettivamente incassato durante l’anno di riferimento;
  • Campo 392: l’importo riconosciuto ma non pagato. Indica la cifra che ti spettava teoricamente ma che il datore non ti ha accreditato.

Cosa accade se la dichiarazione è già stata inoltrata senza il conteggio dell’agevolazione? Non occorre procedere all’annullamento, e si può operare come segue:

  • In caso di rettifica che produca un credito (o un debito inferiore): è sufficiente presentare un 730 Integrativo avvalendosi dell’assistenza fiscale di un intermediario o CAF abilitato;
  • Erogazione delle somme: gli importi spettanti vengono accreditati direttamente in busta paga dal sostituto d’imposta o rimborsati dall’Agenzia delle Entrate (in assenza di un datore di lavoro attivo). Gli accrediti seguono il calendario ordinario dei rimborsi IRPEF: escluso il mese di novembre, i pagamenti sono previsti nelle mensilità successive;
  • In caso di rettifica che produca un credito inferiore (o un debito): l’importo deve essere restituito. Qualora tale cifra sia superiore ai 60 euro, la legge prevede la trattenuta automatica sullo stipendio suddivisa in otto rate mensili di pari importo, a partire dal primo cedolino utile dopo il conguaglio.

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