Superbonus e aggiornamento catastale, quando è obbligatorio — idealista/news


Con la risoluzione n. 21/E l’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare di aggiornamento catastale dopo aver effettuato sull’immobile interventi legati al superbonus. Ma non solo. L’Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito quali sono i criteri per individuare le tipologie di interventi edilizi che fanno sorgere l’obbligo di aggiornamento catastale con particolare riferimento alla rideterminazione del classamento e della rendita delle unità immobiliari a destinazione ordinaria. 

Cosa chiarisce la risoluzione 21/E del 5 giugno 2026

La risoluzione n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate fa seguito alle richieste di chiarimenti arrivate dopo l’invio delle lettere di compliance che sono state mandate ai contribuenti per i quali non risultava la presentazione degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili che erano stati oggetto di interventi agevolati con superbonus.

L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto spiegato che i chiarimenti contenuti nella risoluzione devono essere applicati a tutti gli interventi edilizi, non solo a quelli relativi al superbonus o ad altre agevolazioni fiscali, e ha ricordato che è obbligatorio dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza. Questo si verifica, ad esempio, in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.

Ampliamento impianti e variazione catastale

Per quanto riguarda in particolare l’eventuale aggiornamento catastale a seguito di interventi sulla dotazione impiantistica, l’Agenzia delle Entrate ha indicato come criterio operativo di ausilio l’iter logico previsto dalla circolare n. 36/E del 2013, avente ad oggetto “Impianti fotovoltaici – Profili catastali ed aspetti fiscali”. E ha precisato che i contenuti possono valere in linea di principio anche per altri tipi di ampliamento degli impianti, come i sistemi di accumulo, eolico e solare termico.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi spiegato che rileva la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, in cui le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.

Quando non è necessario aggiornare il classamento

Dunque, in relazione al mero ampliamento della dotazione impiantistica e in assenza di altre fattispecie di interventi edilizi, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che si può ritenere non necessaria una rideterminazione del classamento e della rendita catastale per gli interventi non suscettibili di comportare un incremento della redditività apprezzabile nell’ambito dell’attuale sistema estimativo catastale, ossia inidonei a incrementare la redditività ordinaria dell’unità immobiliare in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.

Calcolo del valore catastale ante e post intervento

A tal proposito, una valutazione può essere fatta confrontando il valore catastale dell’immobile prima e dopo l’intervento. In particolare:

  • il valore “ante” si calcola dalla rendita catastale (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore previsto dal decreto del ministro delle Finanze n. 5646/1991);
  • il valore “post” include anche il valore degli impianti aggiunti ed è ottenuto sommando al valore “ante” il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione, riportato all’epoca censuaria di riferimento (biennio 1988-1989).

Come si valuta l’incremento di redditività dell’immobile

Se oltre al mero ampliamento della dotazione impiantistica ci sono anche altri interventi edilizi, è necessaria una valutazione tecnico-estimativa complessiva dell’incremento di redditività, considerato che il criterio indicato non si collega a una soglia normativa applicabile in via generalizzata, ai fini dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo.

Quando gli interventi edilizi incidono sulla rendita catastale

Secondo quanto precisato dalla risoluzione, dunque, è obbligatorio effettuare l’aggiornamento catastale tutte le volte in cui gli interventi edilizi risultano idonei a incidere sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditività ordinaria dell’unità immobiliare. L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche ai casi in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, tale da incidere sulla relativa capacità reddituale, anche in assenza di variazioni della consistenza o della configurazione planimetrica, in coerenza con il contesto territoriale e con le unità immobiliari comparabili. Di conseguenza, assumono specifico rilievo gli interventi sulla dotazione impiantistica, suscettibili, caso per caso, di incidere significativamente sul valore economico dell’immobile, in modo tale da comportare una rideterminazione del classamento.

L’accertamento della rilevanza catastale degli interventi richiede una valutazione tecnica puntuale, fondata sull’incidenza concreta delle opere sulla redditività ordinaria dell’immobile e sulla sua corretta collocazione nel sistema classificatorio catastale. Quando l’incidenza è apprezzabile, secondo i criteri dell’estimo catastale, è necessario aggiornare gli atti.

Aggiornamento catastale con Docfa: istruzioni operative

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate contiene anche indicazioni sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento prodotte mediante procedura informatica Docfa. In base a quanto è stato chiarito, nella relazione tecnica deve essere riportata in modo esaustivo la descrizione degli interventi eseguiti nonché l’elenco dei nuovi impianti installati e le relative caratteristiche significative, come, ad esempio, la potenza nominale degli impianti fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo.

Nei casi in cui l’unità immobiliare, a seguito degli interventi edilizi, dovesse assumere le caratteristiche tipiche di una categoria o di una classe catastale non presente nel quadro di tariffa vigente nella zona censuaria in cui essa è ubicata, la parte dichiarante deve indicare nella relazione tecnica la categoria e la classe proposte presenti nel quadro di tariffa riferito ad altre zone o comuni, motivandola nella relazione.

Le attuali funzioni della procedura Docfa non consentono infatti la diretta indicazione di un classamento diverso da quelli indicati nel quadro di tariffa della zona di ubicazione dell’immobile. La rendita finale sarà comunque stabilita dall’Ufficio provinciale-Territorio competente.


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 Stefania Giudice

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