Cosa succede se nascono figli dopo la donazione?


Figli nati dopo una donazione: quando è possibile revocarla, quali limiti prevede la legge e cosa accade ai beni donati.

Cosa succede se, dopo una donazione, nascono dei figli? Il codice civile prevede una tutela specifica per la famiglia, consentendo in alcuni casi la revoca della donazione per sopravvenienza di figli. Si tratta di una disciplina poco conosciuta ma molto rilevante, che incide sulla stabilità degli atti di liberalità, sui diritti dei donanti, dei donatari e dei terzi acquirenti. In questa guida spieghiamo quando la donazione può essere revocata, entro quali termini, quali donazioni restano irrevocabili e quali effetti produce la sentenza.

Revoca della donazione per sopravvenienza di figli

La legge tutela la famiglia e presume che nessuno si spoglierebbe dei propri beni se sapesse di avere dei figli da mantenere. Per questo motivo, l’articolo 803 del codice civile consente la revocazione per sopravvenienza di figli. Questo accade quando chi ha fatto il regalo non aveva, o ignorava di avere, figli o discendenti legittimi al momento dell’atto. La norma permette al donante di ripensarci e rivalutare l’opportunità della donazione di fronte alla nascita di un figlio, alla scoperta della sua esistenza o al riconoscimento di un figlio naturale (anche se avvenuto oltre i due anni dalla donazione, termine dichiarato incostituzionale dalla sentenza Corte Cost. n. 250/2000). Il presupposto fondamentale è che, al tempo del contratto, il donante non avesse già figli; se ne aveva già, l’arrivo di ulteriori discendenti (come un nipote) non consente la revoca. Va precisato che la revoca non scatta per la semplice speranza di avere figli, né per la mera notizia di una gravidanza in corso, sebbene la domanda possa essere presentata anche se il figlio era già concepito al tempo della donazione. Una volta revocata, la donazione non va a beneficio diretto del figlio, ma il bene rientra semplicemente nel patrimonio del genitore donante.

Quanto tempo c’è per chiedere la revoca se nasce un figlio?

Anche in questo caso il legislatore impone dei tempi precisi per evitare che le situazioni giuridiche restino incerte per sempre. L’azione legale deve essere proposta entro il termine di cinque anni. Il conteggio parte dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o discendente legittimo, oppure dal giorno in cui si ha notizia della sua esistenza o avviene il riconoscimento del figlio naturale (art. 804, comma 1, c.c.). Si tratta, come per l’ingratitudine, di un termine di decadenza e non di prescrizione. Una particolarità di questa norma è che il termine di cinque anni ricomincia a decorrere ogni volta che nasce un nuovo figlio o si scopre un nuovo discendente. Di fatto, la donazione diventa irrevocabile in modo definitivo solo con la morte del donante. Se il figlio o il discendente muore, il donante non può più proporre l’azione o proseguirla, perché viene meno l’interesse tutelato dalla norma (art. 804, comma 2, c.c.).

Esistono donazioni che non si possono mai revocare?

Non tutti i regali possono essere chiesti indietro, nemmeno se il beneficiario è ingrato o se nascono figli. L’articolo 805 del codice civile individua le donazioni irrevocabili: sono quelle “rimuneratorie” (fatte per riconoscenza o per meriti particolari) e quelle “obnuziali”, ovvero fatte in vista di un determinato matrimonio. La legge considera che, nel primo caso, il motivo morale di ricompensa prevalga su tutto; nel secondo caso, l’interesse a sostenere la nuova famiglia che si sta formando è superiore sia all’eventuale ingratitudine che agli interessi della famiglia d’origine del donante. Si ritengono irrevocabili anche le liberalità d’uso (i regali fatti per consuetudine, come a Natale o ai compleanni) e quelle non soggette a collazione. Al contrario, sono revocabili le donazioni modali, cioè quelle gravate da un onere: in questo caso, però, il donatario che ha già eseguito l’onere avrà diritto a ricevere il valore della prestazione effettuata.

Si può rinunciare in anticipo al diritto di revoca?

La legge vieta categoricamente al donante di rinunciare preventivamente alla possibilità di revocare la donazione. L’articolo 806 del codice civile stabilisce che qualsiasi patto di rinuncia fatto prima che si verifichi l’ingratitudine o la nascita dei figli è affetto da nullità assoluta. Questo divieto serve a proteggere l’ordine pubblico: permettere una rinuncia preventiva significherebbe, nel caso dell’ingratitudine, lasciare impuniti comportamenti gravi e riprovevoli. Tuttavia, la situazione cambia dopo che il fatto è accaduto. Una volta che il figlio è nato o che l’offesa è stata arrecata, il donante è libero di perdonare o di accettare la situazione, rinunciando ad agire in giudizio. La rinuncia successiva non richiede forme particolari e può essere anche tacita, purché il comportamento del donante dimostri in modo inequivocabile la volontà di mantenere ferma la donazione nonostante sia a conoscenza della causa che ne permetterebbe l’annullamento.

Che fine fanno i beni donati dopo la sentenza?

Quando il giudice pronuncia la sentenza di revocazione, questa ha natura costitutiva e produce effetti precisi. Tra le parti scatta l’obbligo di restituzione. Il donatario deve restituire i beni in natura, se li possiede ancora, insieme ai frutti maturati a partire dal giorno in cui è stata presentata la domanda giudiziale (art. 807, comma 1, c.c.). Se però il donatario ha già venduto i beni, non può restituirli fisicamente: in questo caso dovrà pagarne il valore, calcolato al momento della domanda, oltre ai frutti. Poiché si tratta di un debito di valore, la somma potrà essere rivalutata per compensare l’eventuale svalutazione monetaria intervenuta fino alla sentenza. È fondamentale capire che l’azione del donante ha effetti obbligatori e non reali: significa che il donante non riacquista automaticamente la proprietà, ma ottiene il diritto a riaverla.

La revoca danneggia chi ha comprato il bene dal donatario?

La legge tutela i terzi che hanno acquistato diritti sui beni donati, purché abbiano agito prima che la lite iniziasse ufficialmente. Se un terzo ha acquistato il bene prima che il donante trascrivesse la domanda di revocazione, il suo acquisto è salvo (fatti salvi gli effetti della trascrizione ex art. 2652 c.c.). Il donante non potrà andare a riprendersi il bene dal terzo, ma potrà solo chiedere i soldi (il valore) al donatario. Lo stesso principio vale se il donatario ha costituito ipoteche o servitù sul bene: se queste sono state trascritte prima della domanda di revoca, restano valide, ma il donatario dovrà indennizzare il donante per la diminuzione di valore che il bene ha subito (art. 808, comma 2, c.c.).




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 Angelo Greco

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