La legge prevede due reati distinti: omissione dell’assistenza morale ex art. 570 comma 1 cod. pen. e mancato pagamento dell’assegno ex art. 570-bis. La decadenza dalla responsabilità genitoriale non elimina l’obbligo. Trib. Pescara 273/2026.
Un genitore scompare dalla vita dei propri figli disabili. Non li vede, non li cerca, non li sostiene emotivamente. Non paga l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile. Anni passano senza contatti e senza versamenti. Nel frattempo ottiene la modifica delle condizioni di divorzio per quanto riguarda l’assegno all’ex coniuge. Ritiene di essere in regola.
Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 273 del 30 marzo 2026, condanna per due reati distinti: la violazione degli obblighi di assistenza familiare nella forma del disinteresse morale, ai sensi dell’art. 570, comma 1, cod. pen., e la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento ai sensi dell’art. 570-bis cod. pen.
La domanda su se il genitore che non mantiene i figli disabili e si disinteressa di loro commetta un reato ha risposta affermativa — e doppiamente affermativa, perché le due condotte integrano due fattispecie autonome che possono concorrere.
Il primo reato: il disinteresse morale verso i figli come violazione degli obblighi familiari
L’art. 570, comma 1, cod. pen. punisce chiunque abbandoni il domicilio domestico o comunque si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
Il Tribunale di Pescara chiarisce che integra questo reato la condotta del genitore che, con totale e protratto disinteressenei confronti dei figli, omette l’assistenza morale — la presenza, il contatto, il sostegno emotivo, l’interesse alla vita e alla crescita dei figli. Non è richiesto un abbandono fisico drammatico: è sufficiente un’assenza protratta e sistematica che si traduca in una violazione degli obblighi genitoriali.
La condizione di vulnerabilità della prole — nel caso in esame, si trattava di figli disabili — aggrava la qualificazione della condotta. La pronuncia sottolinea che la violazione degli obblighi genitoriali assume carattere di particolare gravitàproprio in ragione delle condizioni dei figli: chi non può provvedere autonomamente a sé stesso necessita di una presenza genitoriale più intensa, non meno. Il disinteresse totale verso un figlio disabile è qualitativamente diverso e più grave rispetto all’analogo disinteresse verso un figlio senza vulnerabilità specifiche.
Il secondo reato: il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento
L’art. 570-bis cod. pen. punisce il genitore che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile in favore dei figli non economicamente autosufficienti.
Il Tribunale di Pescara delinea con precisione i presupposti di questo reato. Ai fini della configurabilità è sufficiente la mancata corresponsione seria e sufficientemente protratta dell’assegno. Non è necessario accertare che i beneficiari si trovino in uno stato di mancanza dei mezzi di sussistenza — la norma non richiede che i figli siano ridotti in povertà per far scattare la tutela penale.
La difesa è invece aperta al genitore obbligato che dimostri una incapacità economica assoluta, oggettiva e incolpevoleper l’intero periodo dell’inadempimento. Il criterio è rigoroso: non basta invocare difficoltà economiche generiche, una riduzione del reddito o momenti di crisi parziale. Occorre dimostrare che per l’intero periodo di omissione era obiettivamente impossibile adempiere — una condizione di assoluta impossibilità economica non imputabile a scelte proprie.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale non elimina l’obbligo di mantenimento
Un principio di rilievo pratico significativo riguarda gli effetti della decadenza dalla responsabilità genitoriale — il provvedimento con cui il giudice civile priva il genitore dei diritti e dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale quando il suo comportamento è gravemente pregiudizievole per i figli.
Il Tribunale di Pescara chiarisce che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non elimina l’obbligo di mantenimento. Quell’obbligo permane in ragione del solo status di figlio: il legame biologico e giuridico che unisce genitore e figlio genera un obbligo alimentare e di mantenimento che non viene meno nemmeno quando il genitore viene privato dei propri diritti genitoriali.
In pratica: il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale non può più esercitare la potestà, non ha più diritti sulla vita del figlio, ma continua ad essere obbligato economicamente verso di lui. La sanzione della decadenza non si traduce in una liberazione dagli obblighi economici.
La modifica delle condizioni di divorzio non incide sulle omissioni pregresse
Un secondo principio riguarda gli effetti della modifica delle condizioni di divorzio intervenuta successivamente al periodo di inadempimento.
Nel caso esaminato, il genitore aveva ottenuto una modifica giudiziale delle condizioni di divorzio relativa all’assegno in favore dell’ex coniuge. La sentenza chiarisce due punti. Il primo: la modifica riguardava l’assegno per il coniuge, non quello per i figli — obbligazioni distinte, con basi giuridiche diverse. Il secondo — e più generale — è che la modifica successiva delle condizioni non incide retroattivamente sulle omissioni pregresse: il reato si è consumato nel periodo in cui i versamenti non venivano effettuati, e un provvedimento civile successivo non può cancellare la rilevanza penale di quelle condotte passate.
La pluralità di reati: il concorso quando i beneficiari sono più di uno
Quando l’omissione riguarda più beneficiari dello stesso nucleo familiare — ad esempio due o più figli, ciascuno titolare di un proprio assegno di mantenimento — la condotta del genitore inadempiente può dar luogo a una pluralità di reati in continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
Ogni figlio è titolare autonomo del diritto al mantenimento: l’inadempimento verso ciascuno di essi integra un reato distinto. Il medesimo disegno criminoso e la connessione delle condotte consentono l’applicazione del regime della continuazione, che mitiga il cumulo delle pene ma conferma la molteplicità delle violazioni.
Le conseguenze pratiche
La pronuncia ha implicazioni concrete per diverse situazioni.
Per i genitori inadempienti: il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli — anche quando si ottiene una modifica delle condizioni di divorzio — non è una questione meramente civile. Ha rilevanza penale, indipendentemente dallo stato di bisogno dei figli. La sola condizione economica assoluta e incolpevole può escludere la responsabilità, ma deve essere dimostrata con rigore.
Per i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale: la decadenza non libera dall’obbligo economico. Continuare a non pagare l’assegno dopo la decadenza significa continuare a commettere il reato.
Per chi assiste i minori vulnerabili: la condizione di disabilità dei figli aggrava la valutazione della condotta di disinteresse morale, rendendo più facilmente configurabile la violazione degli obblighi di assistenza nella forma più grave.
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Raffaella Mari
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