Chi subisce odori intollerabili dagli escrementi del cane del vicino può agire in sede civile per far cessare le immissioni e ottenere il risarcimento, in sede penale per il reato di getto pericoloso di cose, e in sede amministrativa con esposti al Comune e all’ASL.
Il vicino di casa tiene il cane in giardino o sul balcone e non rimuove le deiezioni con la necessaria frequenza. L’odore diventa insopportabile, soprattutto nelle stagioni calde. Si parla con il vicino, ma la situazione non cambia. A quel punto si inizia a chiedersi se la legge offra qualche strumento concreto per porre fine a questa situazione.
La domanda che molti si pongono in questi casi è cosa si possa fare legalmente quando gli escrementi del cane del vicino causano cattivi odori: la risposta è che l’ordinamento offre tre percorsi distinti — civile, penale e amministrativo — che possono essere attivati singolarmente o in combinazione, a seconda della gravità della situazione e dell’obiettivo che si vuole raggiungere. Il presupposto comune è che l’odore superi la soglia della normale tollerabilità: sotto quella soglia, il fastidio è giuridicamente irrilevante.
La tutela civile: le immissioni intollerabili e il risarcimento
Il primo strumento è l’azione civile per immissioni intollerabili, fondata sull’art. 844 cod. civ. Questa norma stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le esalazioni e le simili propagazioni provenienti dal fondo del vicino, a meno che non superino la normale tollerabilità, tenuto conto anche della condizione dei luoghi. Le molestie olfattive derivanti da deiezioni animali rientrano pienamente in questa categoria.
Il criterio della normale tollerabilità è oggettivo — non dipende dalla sensibilità individuale — ed è valutato dal giudice caso per caso, in base alla situazione ambientale, alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti (Tribunale Brescia n. 564/2025). In un contesto residenziale il livello di tolleranza è tendenzialmente più basso. In un caso concreto, un consulente tecnico d’ufficio ha qualificato un odore persistente di escrementi come “estranea al contesto, ingiustificata oltre che disgustosa, inaccettabile socialmente” e quindi non tollerabile (Tribunale Napoli n. 3422/2017).
Se il giudice accerta il superamento della soglia, può ordinare al vicino la cessazione della condotta lesiva — il che può tradursi nell’obbligo di eseguire interventi di pulizia regolari o, nei casi più gravi con un numero eccessivo di animali tenuti in condizioni precarie, nella condanna all’allontanamento di alcuni o tutti gli animali (Tribunale Napoli n. 3422/2017; Tribunale Brescia n. 564/2025).
La prova del superamento della normale tollerabilità può essere fornita attraverso testimonianze di altre persone che percepiscono il cattivo odore, oppure attraverso una consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice, che accerta oggettivamente intensità e provenienza delle esalazioni.
Parallelamente all’azione inibitoria, è possibile chiedere il risarcimento dei danni subiti. Il danno patrimoniale può riguardare la diminuzione del valore dell’immobile o la sua ridotta possibilità di godimento (Tribunale Firenze n. 2553/2013). Il danno non patrimoniale può includere il danno biologico — lesione della salute — o la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare e alla tranquillità domestica, beni protetti dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cass. civ. n. 14209/2023). Per essere risarcibile, il danno non patrimoniale deve superare una soglia di gravità e incidere concretamente sulla vita della persona — non è sufficiente un mero fastidio (Tribunale Firenze n. 2553/2013).
La tutela penale: getto pericoloso di cose e disturbo delle persone
Se la situazione è grave, la condotta del vicino può configurare un reato. L’art. 674 cod. pen. punisce chi provoca emissioni di gas, vapori o fumi — o getta o versa cose — atte a offendere, imbrattare o molestare persone. La Cassazione ha chiarito che le emissioni di odori sgradevoli derivanti da deiezioni animali non rimosse rientrano in questa fattispecie: la percezione di un determinato odore è il risultato della liberazione da una determinata materia di prodotti volatili, percepibili all’olfatto e definibili come gas nel linguaggio comune (Cass. pen. n. 20204/2021).
Anche in sede penale il presupposto è il superamento della normale tollerabilità prevista dall’art. 844 cod. civ. La responsabilità penale è stata confermata dalla Cassazione in un caso in cui le esalazioni maleodoranti degli animali detenuti evidenziavano un chiaro superamento di quella soglia (Cass. pen. n. 2795/2025).
Il reato è di pericolo: non è necessario che si verifichi un danno effettivo, è sufficiente l’idoneità della condotta a molestare le persone. Questa idoneità può essere provata non solo con perizie tecniche, ma anche attraverso le dichiarazioni di testimoni che riferiscono quanto oggettivamente percepito.
Se oltre agli odori il cane causa disturbo con latrati continui e insistenti, potrebbe configurarsi anche la contravvenzione dell’art. 659 cod. pen., che punisce chi disturba le occupazioni o il riposo delle persone. Per questo reato occorre che il disturbo sia idoneo a infastidire un numero indeterminato di persone — come l’intero condominio o il vicinato (Cass. pen. n. 2795/2025).
La tutela amministrativa: esposti, sopralluoghi e ordinanze
Il percorso amministrativo è meno conflittuale di quello giudiziario e può essere attivato prima o in parallelo agli altri rimedi. È possibile presentare un esposto al Comune — all’Ufficio Igiene o alla Polizia Locale — e al Servizio Veterinario dell’ASL competente. Queste autorità possono effettuare sopralluoghi per verificare le condizioni igienico-sanitarie e l’eventuale stato di incuria in cui è tenuto l’animale.
Molti Comuni dispongono di regolamenti per la tutela degli animali e per l’igiene urbana che impongono ai proprietari di raccogliere le deiezioni e di mantenere pulite le aree private, con sanzioni amministrative per i trasgressori. La Polizia Locale può essere chiamata a far rispettare questi regolamenti.
Nei casi più gravi, in presenza di un pericolo sanitario concreto e imminente, il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti. Questo potere è però straordinario e può essere esercitato solo quando il pericolo è grave e non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. La semplice presenza di escrementi senza odori sgradevoli percepibili non è sufficiente a giustificare un’ordinanza di questo tipo (TAR Abruzzo n. 72/2008; TAR Calabria n. 778/2011; TAR Molise n. 104/2014).
La regola pratica: come procedere
Chi si trova in questa situazione dovrebbe iniziare raccogliendo prove — fotografie, video, annotazioni con date e orari degli episodi, testimonianze scritte di vicini o familiari che confermano la percezione del cattivo odore. Queste prove serviranno sia in sede civile che in sede penale.
Un esposto alla Polizia Locale o all’ASL è il passo più semplice e immediato: non richiede l’assistenza di un avvocato e può produrre risultati rapidi attraverso il sopralluogo delle autorità. Se la situazione non migliora, il passo successivo è rivolgersi a un avvocato per valutare l’azione civile per immissioni intollerabili — che consente di ottenere sia la cessazione della condotta sia il risarcimento del danno — o la presentazione di una querela per il reato di getto pericoloso di cose.
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Paolo Florio
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