La Cassazione condanna Apple per la mancata informazione sui rischi delle onde elettromagnetiche. I consumatori hanno diritto a risarcimento e tutele.
Una decisione senza precedenti scuote il mercato dei cellulari e cambia le regole a tutela dei cittadini. La regola generale stabilita dalla giustizia è chiara e spietata per le aziende tecnologiche: le case produttrici devono fornire ai consumatori informazioni chiare, visibili e adeguate sui rischi, anche solo potenziali, derivati dall’esposizione prolungata alle radiofrequenze. Non basta più certificare la semplice conformità del dispositivo. Se un marchio omette i possibili pericoli per la salute, il cliente ha il pieno diritto di chiedere un risarcimento in denaro. Questa novità rompe il muro del silenzio sulle onde elettromagnetiche. Il cittadino deve sempre poter scegliere come usare un prodotto per proteggere se stesso. Una certificazione europea non salva le aziende.
Il diritto di scegliere e autodeterminarsi
Il caso giudiziario nasce dalla coraggiosa battaglia di una consumatrice. La donna ha trascinato in tribunale la multinazionale Apple Distribution International Ltd. La sua richiesta mirava a ottenere un risarcimento per la grave lesione al suo personale diritto all’autodeterminazione. La cittadina pretendeva la libertà di fare scelte diverse nella propria vita quotidiana. Messa a conoscenza dei pericoli, la donna avrebbe potuto fare un uso meno prolungato del dispositivo, utilizzare sempre gli auricolari o tenere l’apparecchio lontano dai minori. La scoperta dei possibili danni al cervello è arrivata soltanto due anni dopo l’acquisto del telefono. La cliente ha letto un allarmante report diffuso dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. Questo documento medico prospettava una inquietante correlazione tra l’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche e l’insorgenza di patologie tumorali a lungo termine. La mancanza di avvisi espliciti ha negato alla vittima la possibilità di difendersi in tempo.
L’errore dei tribunali sulle prove mediche
In un primo momento la giustizia ha voltato le spalle alla consumatrice. Nei primi due gradi di giudizio, sia il Tribunale sia la corte di Appello hanno dato torto alla ricorrente. I giudici di merito sostenevano una tesi molto rigida a favore dell’azienda. Secondo questi magistrati, il famoso principio di precauzione rappresenta solo un precetto di diritto pubblico rivolto in via esclusiva al legislatore. In parole semplici, i tribunali ritenevano questo principio non applicabile in modo diretto nei normali rapporti privati tra azienda e cliente. A questa giustificazione si aggiungeva un altro ostacolo in apparenza insormontabile. I giudici evidenziavano la mancanza di una prova scientifica assoluta sul nesso causale tra la prolungata esposizione alle onde elettromagnetiche e l’effettiva insorgenza di gravissimi tumori. Per i primi giudici, l’assenza di certezze mediche scagionava il produttore da qualsiasi colpa.
La Cassazione impone obblighi ai produttori
La svolta clamorosa arriva dalle aule romane. I supremi giudici cancellano i vecchi verdetti con una ordinanza storica e impongono il rinvio della causa per un nuovo processo (ordinanza 24015/2026). La pronuncia della Cassazione apre un’autostrada per il risarcimento a favore della ricorrente e afferma un nuovo, pesantissimo obbligo del fare per le case produttrici. La tesi dei giudici precedenti viene smontata pezzo per pezzo. Il principio di precauzione comporta obblighi informativi chiarissimi applicabili ai soggetti privati senza bisogno di un ulteriore intervento legislativo. L’atteggiamento della società tecnologica configura a tutti gli effetti un comportamento contro la legge. L’aspetto più dirompente riguarda l’incertezza scientifica. Il dubbio della medicina non annulla affatto il dovere di informare. Al contrario, il rischio potenziale diventa il presupposto che impone di attivarsi in funzione preventiva a tutela della sicurezza dei prodotti. Questo dovere ferreo trova il suo fondamento nel codice del consumatore (cod. cons.). Facciamo un esempio pratico per comprendere la portata della norma. Se un nuovo materiale chimico desta sospetti in laboratorio, l’azienda che lo usa deve avvisare subito i compratori, senza aspettare decenni per avere la certezza dei danni letali. L’assenza di avvertenze esaurienti sull’uso sicuro del telefonino non si sana con un semplice richiamo alla conformità del prodotto ai freddi standard tecnici ed europei.
Il risarcimento per la paura di ammalarsi
I giudici di appello hanno commesso un grave scivolone negando il risarcimento sulla base del mero timore provato dalla vittima. La Suprema corte chiarisce che il patema d’animo concretamente sofferto va sempre risarcito. La paura reale di subire danni alla salute merita una compensazione economica. La Corte di Appello adesso deve verificare se l’eventuale deficit informativo ha inciso in modo apprezzabile sulle scelte di vita della consumatrice. I giudici valuteranno se la donna, informata sui reali rischi delle radiofrequenze, avrebbe adottato le elementari cautele idonee a ridurne l’impatto distruttivo. Bisogna accertare se la vittima avrebbe modulato diversamente l’utilizzo del dispositivo elettronico, adottando comportamenti alternativi del tutto ordinari, ragionevoli e socialmente diffusi. Questo livello di allerta esiste già in settori molto affini. Il cittadino trova avvertenze simili per le sigarette cosiddette light o per i prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati. Le aziende tecnologiche non godono di alcuna immunità e devono adeguarsi alla trasparenza.
Nuovi avvisi e notifiche obbligatorie
La decisione della Cassazione va oltre il semplice diritto a incassare una somma di denaro. La giustizia prepara una vera e propria rivoluzione per le abitudini di milioni di utenti. La Corte di merito ha un compito durissimo. I magistrati dovranno considerare la condanna del produttore a un obbligo di fare specifico per tutelare la massa. Il provvedimento menziona l’inserimento, l’integrazione o la necessaria correzione dell’informazione fornita al pubblico attraverso avvertenze molto più stringenti. L’azienda rischia di dover adottare strumenti informatici idonei a richiamare in modo periodico l’attenzione dell’utente sulla prolungata esposizione al rischio. I cittadini potrebbero presto visualizzare avvertenze digitali immediate e reiterate sui propri schermi. Queste allerte assumerebbero la forma di notifiche push o di messaggi a comparsa durante la fase di avvio o nel corso dell’utilizzo prolungato del dispositivo. Infine, la società rischia la condanna alla fornitura obbligatoria di speciali accessori idonei a consentire l’utilizzazione del bene in condizioni di massima sicurezza per il cranio e per il corpo umano.
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Angelo Greco
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