Il TAR Puglia riconosce il diritto di accesso dei genitori agli elaborati scolastici del figlio minorenne, ma esclude la visione dei compiti altrui e limita l’accesso al registro di classe.
Un genitore vuole leggere il tema di italiano scritto dal figlio a scuola. La segreteria scolastica si rifiuta, ritenendo la richiesta invasiva e inutile. Il genitore ricorre al TAR. Il tribunale gli dà ragione. I genitori possono vedere i temi e i compiti del figlio a scuola? Sì, ma con limiti precisi: il diritto di accesso riguarda esclusivamente gli elaborati del proprio figlio minorenne, non quelli degli altri studenti, e si fonda sull’interesse del genitore a conoscere gli orientamenti culturali e la personalità del figlio durante la crescita.
Il diritto di accesso agli atti scolastici: il caso deciso dal TAR Puglia
Il TAR Puglia, con la sentenza n. 2597 del 20 ottobre 2014, ha imposto alla segreteria scolastica di consentire al genitore la visione del tema del proprio figlio. Il fondamento della decisione non è il voto — che il genitore conosce già — ma l’interesse a comprendere, attraverso i pensieri scritti dal figlio, la personalità in evoluzione del ragazzo e i suoi orientamenti culturali.
La scuola, sottolinea il TAR, non è solo un luogo di apprendimento formale: partecipa alla crescita e alla maturazione dell’individuo, captando aspettative di vita che spesso non emergono nei dialoghi familiari. Il genitore ha un interesse concreto e legittimo a essere informato su questa dimensione dello sviluppo del figlio, anche quando l’andamento scolastico è ottimo.
Il diritto di accesso vale anche se l’alunno ha sempre preso il massimo dei voti. Non serve dimostrare un interesse a contestare la valutazione: basta l’interesse a conoscere.
Il limite fondamentale: solo per i figli minorenni
Il diritto di accesso del genitore agli elaborati scolastici opera solo finché il figlio è minorenne. Quando il figlio raggiunge la maggiore età, acquista piena autonomia nella gestione dei propri dati e delle proprie espressioni personali. A quel punto, a prevalere è il diritto alla privacy del giovane, che può liberamente decidere se condividere o meno i propri elaborati con i genitori.
Non si può chiedere di vedere i compiti degli altri studenti
Il diritto di accesso del genitore si ferma agli elaborati del proprio figlio. Non è possibile chiedere di vedere i temi o i compiti degli altri studenti per cercare di dimostrare una presunta disparità di trattamento da parte dell’insegnante.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7650/2010, ha escluso questa possibilità: non è ammesso un controllo generalizzato sull’operato della scuola. La funzione docente non è diretta alla selezione dei più meritevoli, ma alla formazione degli studenti e alla verifica dei risultati di ciascuno. Trasformare il diritto di accesso in uno strumento di controllo comparativo sul lavoro dell’insegnante sarebbe incompatibile con questa funzione.
Il registro di classe: accesso limitato alle parti che riguardano il figlio
Diverso il discorso per il registro di classe. Un genitore che sospetta un clima di ostilità nei confronti del proprio figlio da parte di un insegnante potrebbe essere tentato di chiedere di visionare l’intero registro — con i voti e le annotazioni su tutti gli alunni — per confrontarli.
Il TAR Toscana, con la sentenza n. 6266/2004, ha escluso questa possibilità: l’accesso al testo integrale del registro può essere negato perché contiene dati personali di tutti gli altri studenti. Il genitore ha però diritto di accedere alle parti del registro che riguardano specificamente il proprio figlio: voti, note disciplinari, valutazioni relative a quell’alunno.
Nei concorsi il diritto di accesso si amplia
Le regole cambiano radicalmente quando si parla di concorsi e selezioni. Se la procedura diventa comparativa — come in un concorso pubblico — è possibile chiedere di visionare anche gli elaborati degli altri candidati, perché tutti i partecipanti, prendendo parte alla selezione, hanno implicitamente accettato di misurarsi in una competizione. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 6450/2008, ha ammesso la visione degli elaborati altrui proprio per questo motivo.
Rimane però un limite: quando si dubita dell’operato della commissione esaminatrice e si vuole accedere ad appunti, brogliacci o pro-memoria dei commissari, il diritto di accesso si riduce. Questi documenti sono destinati a rimanere nella sfera interna e privata dell’autorità procedente e non sono soggetti al diritto di accesso (Cons. St., sentenza n. 6019/2009).
I test psicoattitudinali: il diritto di conoscere il proprio profilo
Il diritto di accesso torna pieno quando l’interesse riguarda giudizi sulla propria personalità. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5467/2007, ha affermato che il candidato a una selezione — nel caso specifico, un aspirante ufficiale dei Carabinieri — ha diritto di accedere ai risultati dei test psicoattitudinali che lo riguardano. Non esistono ostacoli derivanti da copyright o licenze d’uso della società che predispone i test. Il diritto a conoscere giudizi e aspetti della propria personalità che emergono da dati in possesso dell’amministrazione prevale su queste considerazioni.
La comunicazione al figlio: un nodo irrisolto
L’art. 3 del D.P.R. 184/2006 impone che chi subisce una richiesta di accesso venga informato, per evitare indagini su argomenti riservati. In linea teorica, quindi, il figlio — anche minorenne — dovrebbe essere avvisato che i genitori hanno chiesto di vedere il suo tema.
Questa regola crea però un paradosso: se il ragazzo viene informato della richiesta, probabilmente modifica il contenuto dei temi successivi, vanificando lo scopo del controllo. La questione rimane aperta e non è risolta dalla giurisprudenza in modo definitivo.
Qual è la regola pratica per i genitori
Il genitore di un figlio minorenne ha diritto di accedere agli elaborati scolastici del figlio — temi, compiti, valutazioni — senza dover dimostrare un interesse specifico diverso dalla volontà di conoscere gli orientamenti culturali del ragazzo. La scuola non può opporre un rifiuto generico. Il diritto non si estende agli elaborati degli altri studenti né al testo integrale del registro di classe. Quando il figlio diventa maggiorenne, il genitore perde questo diritto di accesso e deve ottenere il consenso del figlio.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Raffaella Mari
Source link


