Come si ritira una denuncia o una querela già presentata?


Ritirare una querela è possibile per i reati a querela di parte tramite remissione. Per i reati procedibili d’ufficio la denuncia non si ritira: il procedimento va avanti lo stesso.

Avete presentato una querela o una denuncia contro qualcuno. Ora avete cambiato idea: magari avete raggiunto un accordo, la situazione si è chiarita, o semplicemente non volete più andare avanti. Volete sapere se potete ritirare quello che avete presentato e come farlo.

La risposta dipende da una distinzione fondamentale che molti non conoscono: se avete presentato una querela per un reato perseguibile solo su vostra istanza, potete rimetterla e il procedimento si chiude. Se avete presentato una denunciaper un reato perseguibile d’ufficio, la vostra volontà di fare un passo indietro non ferma il procedimento: la Procura può andare avanti comunque. Capire in quale situazione vi trovate è il primo passo. Questo articolo spiega come farlo e cosa fare concretamente nei due casi.

Denuncia, querela ed esposto: tre atti diversi con conseguenze diverse

Prima di parlare di “ritiro”, occorre capire cosa avete effettivamente presentato, perché i tre atti più comuni hanno natura e conseguenze completamente diverse.

La querela è l’atto con cui la persona offesa da un reato non solo comunica all’autorità quello che è successo, ma manifesta esplicitamente la volontà che si proceda penalmente contro l’autore. È la condizione necessaria perché il procedimento possa iniziare per i reati cosiddetti “a querela di parte”: senza querela, il procedimento non parte; se la querela viene ritirata — tecnicamente “rimessa” — il procedimento si ferma. Questo è l’unico caso in cui il “ritiro” produce effetti concreti.

La denuncia è invece la semplice comunicazione all’autorità di un fatto che potrebbe costituire reato. Chi denuncia non sta necessariamente chiedendo che l’autore venga punito: sta solo informando. Per i reati perseguibili d’ufficio, il procedimento parte dalla sola notizia di reato, indipendentemente dalla volontà di chi ha denunciato. Non esiste un “ritiro della denuncia” con effetto estintivo: una volta che la Procura ha la notizia, decide lei se procedere.

L’esposto è un atto ancora meno formale: una comunicazione all’autorità di una situazione ritenuta irregolare o problematica, senza necessariamente indicare un reato preciso. Può dare luogo a verifiche; se emerge un’ipotesi di reato procedibile d’ufficio, la Procura può aprire un fascicolo. Anche qui, la volontà successiva di non procedere non vincola l’autorità.

Reati a querela di parte: come si rimette la querela

Per i reati perseguibili solo a querela, la persona offesa può “ritirare” la querela mediante la remissione di querela, disciplinata dagli artt. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen. Se la remissione viene accettata dal querelato — anche solo tacitamente — il reato si estingue e il procedimento si chiude.

Alcuni esempi di reati tipicamente perseguibili a querela: lesioni personali lievi, truffa semplice, furto semplice, diffamazione, violazione di domicilio, alcune ipotesi di minacce. Ma l’elenco cambia nel tempo per effetto delle riforme legislative, quindi è sempre opportuno verificare con un avvocato se il reato specifico è ancora perseguibile a querela.

La remissione può essere espressa o tacita.

La remissione espressa è una dichiarazione chiara e diretta di voler rimettere la querela. Può essere resa in qualsiasi fase del procedimento, fino a quando la sentenza non è diventata definitiva: durante le indagini preliminari, all’udienza preliminare, in dibattimento, persino in Cassazione. Non può essere condizionata a eventi futuri né soggetta a termini: una remissione “ti ritiro la querela se mi paghi entro venerdì” è giuridicamente inefficace. Una volta rimessa validamente, non si può tornare indietro: la revoca della remissione non ha effetto.

La remissione tacita risulta da comportamenti incompatibili con la volontà di continuare a perseguire il querelato. La riforma Cartabia ha tipizzato alcuni casi: la mancata comparizione del querelante citato come testimone, quando era stato avvertito che l’assenza avrebbe valuto come remissione; la partecipazione a un percorso di giustizia riparativa concluso positivamente. In via giurisprudenziale si è ritenuta remissione tacita anche la firma di una quietanza con rinuncia a ogni azione civile e penale, se esprime chiaramente la volontà di non insistere nella punizione. Non basta invece la sola accettazione di un risarcimento, senza che vi siano dichiarazioni di rinuncia esplicite.

L’accettazione del querelato: è necessaria

La remissione non produce effetti da sola: il querelato deve accettarla, o almeno non rifiutarla. L’accettazione si presume in assenza di comportamenti contrari. Il querelato che non compie atti incompatibili con l’accettazione — che non insiste attivamente nel chiedere di essere assolto con condanna del querelante alle spese e ai danni — è considerato accettante.

La ricusazione tacita ricorre invece quando il querelato pone in essere condotte che dimostrano la volontà di non accettare: per esempio, insistere in udienza per ottenere una sentenza di assoluzione a tutti gli effetti, con condanna della controparte.

Se ci sono più imputati, la remissione fatta nei confronti di uno solo si estende a tutti, salvo chi l’abbia espressamente rifiutata.

Casi in cui la querela non si può rimettere

Esistono reati per cui la querela, una volta presentata, è irrevocabile. Il caso più importante riguarda i reati sessuali: per violenza sessuale (artt. 609-bis e 609-ter cod. pen.) e atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.), quando procedibili a querela, la rimessione non è ammessa. La ratio è tutelare la vittima da pressioni esterne — economiche o di altra natura — che potrebbero spingerla a ritirare la querela contro la sua reale volontà.

Per gli atti persecutori (stalking, art. 612-bis cod. pen.), nelle ipotesi procedibili a querela, la remissione è ammessa ma soltanto in forma processuale: deve avvenire davanti all’autorità giudiziaria o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Non è valida una remissione informale o extraprocessuale.

Reati procedibili d’ufficio: il procedimento va avanti

Per i reati perseguibili d’ufficio — lesioni gravi, rapina, estorsione, molti reati contro la pubblica amministrazione, e numerosi altri — la procedibilità non dipende dalla volontà della persona offesa. Una volta che la Procura ha la notizia di reato, ha l’obbligo di valutare se procedere. La vostra successiva dichiarazione di non voler più insistere non la vincola.

In questa situazione, la persona offesa può:

comunicare formalmente di non voler proseguire nella punizione dell’indagato, allegando eventualmente la rinuncia alle pretese risarcitorie civili; ritirare o non rinnovare la costituzione di parte civile nel processo; segnalare l’avvenuto accordo o la riconciliazione.

Questi atti non fermano il procedimento, ma possono avere un peso indiretto: possono essere valutati dalla Procura ai fini dell’archiviazione se le prove sono deboli, oppure incidere sulla quantificazione della pena o sull’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto.

Un avvertimento importante: se siete già stati sentiti come persona offesa o come testimone, non potete “ritrattare” inventando versioni diverse dei fatti. Chi mente in una deposizione rischia di rispondere di falsa testimonianza. Potete precisare, integrare o chiarire aspetti che non erano stati correttamente compresi, ma sempre nel rispetto della verità.

Come procedere in concreto: i passi pratici

Se avete presentato una querela per un reato a querela di parte e volete rimetterla, ecco come fare.

Il modo più semplice è recarsi allo stesso ufficio di polizia o alla stessa stazione dei carabinieri dove avete sporto querela e chiedere di mettere a verbale la remissione di querela. L’ufficiale di polizia giudiziaria vi farà firmare un verbale e trasmetterà l’atto alla Procura o all’autorità che segue il procedimento.

In alternativa, potete presentarvi direttamente alla Procura della Repubblica competente — quella che ha ricevuto la querela o che gestisce il fascicolo — e rendere dichiarazione di remissione a verbale davanti al pubblico ministero o al personale incaricato.

Se il processo è già iniziato e siete in fase dibattimentale, potete dichiarare in udienza davanti al giudice di voler rimettere la querela. Il giudice prenderà atto, sentirà la posizione dell’imputato sull’accettazione, e se tutto è in ordine dichiarerà l’estinzione del reato.

Potete anche farvi assistere o rappresentare da un avvocato con procura speciale: il difensore presenterà per voi l’atto scritto di remissione, corredato da procura speciale che gli attribuisce espressamente il potere di rimettere la querela in vostro nome. Questa strada è spesso la più efficiente, perché l’avvocato sa come impostare l’atto, dove depositarlo e come gestire la fase dell’accettazione da parte del querelato.

L’atto di remissione deve contenere: i vostri dati identificativi, il riferimento alla querela presentata con data e ufficio, la chiara volontà di rimettere la querela nei confronti della persona indicata, e — se lo desiderate — la rinuncia alle pretese civili di risarcimento. Non deve contenere condizioni.

Se invece avete presentato una denuncia per un reato procedibile d’ufficio e volete comunicare la vostra volontà di non proseguire, potete presentare una dichiarazione scritta alla Procura o all’ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia, spiegando la situazione. Potete anche chiedere di essere assistiti da un avvocato, che potrà redigere una nota illustrativa da trasmettere all’autorità procedente.

Il consiglio finale: verificare prima di agire

Prima di fare qualsiasi passo, è fondamentale verificare due cose: se il reato per cui avete sporto querela è effettivamente procedibile a querela di parte — e non d’ufficio — e se la querela è rimettibile o appartiene alle categorie per cui la remissione è esclusa.

Queste verifiche richiedono di conoscere la norma applicabile al caso specifico, che può essere cambiata per effetto delle riforme degli ultimi anni. Portare copia della querela a un avvocato — possibilmente con il numero di procedimento se lo conoscete — è il modo più rapido per avere una risposta certa e impostare correttamente la remissione.




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 Paolo Florio

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