Il ricorso va notificato via PEC all’ente impositore e depositato telematicamente entro 30 giorni su SIGIT. Il termine è perentorio. Ecco presupposti, modalità e fasi del processo tributario di primo grado.
L’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento. Il contribuente ritiene la pretesa infondata e vuole contestarla. Deve fare ricorso. Ma come si propone un ricorso tributario? A chi va notificato, entro quando, con quale procedura e con quali documenti?
La domanda su come si faccia ricorso contro un accertamento fiscale davanti alla Corte tributaria richiede di conoscere nel dettaglio la procedura di instaurazione del giudizio di primo grado nel processo tributario italiano, disciplinato dal D.Lgs. n. 546/1992 — profondamente riformato dalla legge n. 130/2022 — che ha rinominato le Commissioni tributarie in Corti di giustizia tributaria e ha reso obbligatorio il processo tributario telematico.
Il ricorso tributario: struttura e contenuto obbligatorio
Il giudizio tributario di primo grado si instaura con la proposizione del ricorso contro l’atto dell’Amministrazione finanziaria o di altro ente impositore, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992.
Il ricorso deve contenere obbligatoriamente: i dati identificativi del ricorrente — persona fisica o società — e del difensore; l’indicazione precisa dell’atto impugnato — tipo, numero di protocollo, data di emissione e data di notifica; i motivi di fatto e di diritto per cui si chiede l’annullamento o la modifica dell’atto; le conclusioni — annullamento totale o parziale, eventuale sospensione cautelare, condanna alle spese; l’elezione di domicilio e l’indirizzo PEC del difensore per le comunicazioni processuali.
La mancata indicazione dell’indirizzo PEC o del codice fiscale della parte comporta un aumento del 50% del contributo unificato dovuto.
Chi può proporre il ricorso e chi deve difendersi
Il soggetto legittimato a proporre ricorso è il contribuente destinatario dell’atto impositivo — o comunque il soggetto passivo del rapporto tributario, nonché altri soggetti con interesse ad agire come coobbligati o responsabili.
Salve le ipotesi in cui la legge consente la difesa personale, il ricorrente deve essere assistito da un difensore abilitato — avvocato, dottore commercialista o altro professionista abilitato — munito di procura speciale alle liti. La procura può essere rilasciata su supporto cartaceo, con sottoscrizione della parte e autentica del difensore in calce al ricorso o su foglio separato. Nel processo telematico, la procura cartacea viene acquisita mediante scansione e depositata come copia per immagine in formato PDF/A, con attestazione di conformità all’originale analogico.
La notifica del ricorso: via PEC all’ente impositore
Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente deve notificare il ricorso alla parte resistente — l’ente che ha emesso l’atto impugnato: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comune o altro ente impositore.
La notifica avviene ordinariamente via PEC, inviando il ricorso all’indirizzo PEC dell’ente resistente risultante dai pubblici elenchi. Il sistema genera due ricevute: la ricevuta di accettazione — che attesta l’invio — e la ricevuta di consegna — che attesta il ricevimento da parte del destinatario. Entrambe costituiranno prova della notifica e dovranno essere successivamente depositate in giudizio.
È la data della notifica che fa scattare i termini successivi: da essa decorrono i 30 giorni per la costituzione del ricorrente e i 60 giorni per la costituzione del resistente.
I termini per proporre il ricorso rispetto all’atto impugnato
Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato al contribuente — salve le eccezioni previste dalla legge per specifici atti o procedure.
Per le controversie soggette alla procedura di reclamo-mediazione — obbligatoria per le liti di valore fino a 50.000 euro— il ricorso deve essere preceduto dalla presentazione del reclamo all’ente impositore. Il giudizio si instaura decorsi 90 giorni dalla presentazione del reclamo senza che sia stato raggiunto un accordo, oppure a seguito di diniego espresso.
La costituzione in giudizio del ricorrente: 30 giorni perentori
Dopo aver notificato il ricorso, il ricorrente ha 30 giorni dalla data di notifica per costituirsi in giudizio presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado competente. Questo termine è perentorio: il mancato rispetto comporta l’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio — anche se il resistente si è già costituito.
La costituzione avviene esclusivamente in via telematica tramite il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria(SIGIT), accessibile all’indirizzo https://sigit.finanze.it/NIRWeb/login.jsp, previa registrazione al sistema.
Il ricorrente accede all’area “Invio NIR – Ricorso – Altri Atti”, seleziona la Corte competente, inserisce i dati richiesti e carica i file degli atti in formato conforme — PDF/A — firmati digitalmente. Il sistema compila automaticamente la nota di iscrizione a ruolo (NIR), che il ricorrente deve validare prima dell’invio; dopo la validazione la NIR non è più modificabile.
Il SIGIT verifica la dimensione e l’integrità dei file — il limite è di 50 MB per un massimo di 50 file per singolo invio — e rilascia una ricevuta sincrona di accettazione. L’accettazione definitiva è subordinata ai controlli della segreteria della Corte entro 24 ore lavorative.
I documenti da depositare con la costituzione
Il ricorrente deve depositare in via telematica, con tutti i file firmati digitalmente: il ricorso; la procura alle liti; le ricevute PEC di accettazione e consegna della notifica; la ricevuta di versamento del contributo unificato; l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato; gli ulteriori documenti che intende produrre; la nota di iscrizione a ruolo generata dal sistema.
Le ricevute PEC devono essere depositate nel formato nativo .eml oppure convertite in PDF/A 1a o 1b. È necessario attestare la conformità del file del ricorso depositato a quello notificato.
Il contributo unificato: importi e modalità di pagamento
Nel processo tributario si applica il contributo unificato, calcolato in base al valore della controversia:
- fino a 2.258,28 euro: 30 euro
- oltre 2.582,28 e fino a 5.000 euro: 60 euro
- oltre 5.000 e fino a 25.000 euro: 120 euro
- oltre 25.000 e fino a 75.000 euro: 250 euro
- oltre 75.000 e fino a 200.000 euro: 500 euro
- oltre 200.000 euro: 1.500 euro
- valore indeterminabile: 120 euro
Se nel ricorso mancano l’indirizzo PEC del difensore o il codice fiscale della parte, il contributo è aumentato della metà. Se manca la dichiarazione del valore della lite, si applica il contributo dello scaglione più alto.
Il pagamento avviene tramite contrassegno, modello F23, versamento su conto corrente postale o pagamento telematico.
La costituzione del resistente: 60 giorni non perentori
La parte resistente — l’ente impositore o altro soggetto convenuto — ha 60 giorni dalla notifica del ricorso per costituirsi in giudizio tramite deposito telematico delle controdeduzioni e dei documenti a supporto. Nei casi di reclamo-mediazione, i 60 giorni decorrono dal diniego o dallo spirare del termine di 90 giorni dalla presentazione del reclamo.
Il termine di 60 giorni non è perentorio: il resistente può costituirsi anche successivamente, fermo il rispetto dei termini per il deposito delle difese scritte. Tuttavia, finché non si costituisce non ha diritto alla comunicazione degli atti processuali — incluso l’avviso di trattazione dell’udienza.
Nelle controdeduzioni il resistente deve contestare specificamente i fatti allegati dal ricorrente: se non lo fa, quei fatti possono essere posti a base della decisione senza necessità di ulteriore prova, in applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
Le fasi successive: dalla trattazione alla sentenza
Completate le costituzioni delle parti e l’iscrizione a ruolo, il processo prosegue con le seguenti fasi essenziali.
La fase cautelare — se il ricorrente ha chiesto la sospensione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 — prevede che l’udienza cautelare sia fissata entro 30 giorni dall’istanza. Il giudice non può decidere il merito in questa sede.
La trattazione avviene dopo che le parti hanno completato i depositi. Per le liti di valore fino a 50.000 euro, il giudice può proporre la conciliazione d’ufficio; in caso di accoglimento del ricorso per le stesse ragioni esposte nel reclamo, il resistente è automaticamente condannato alle spese.
L’udienza può svolgersi in presenza o da remoto, con discussione orale delle parti o decisione sulla base degli atti. Per le cause di valore fino a 3.000 euro — non di valore indeterminabile — il giudizio si svolge davanti al giudice monocraticoanziché al collegio.
La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado definisce il giudizio ed è impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado nei termini previsti dalla legge.
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Paolo Florio
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