La cointestazione non limita i poteri di indagine del fisco. Le movimentazioni possono essere usate come presunzione di reddito contro uno solo dei cointestatari. Per difendersi serve prova documentale specifica per ogni operazione contestata.
Un contribuente riceve un avviso di accertamento. Il fisco ha acquisito i movimenti di un conto corrente cointestato con il coniuge. Metà dei versamenti provengono dallo stipendio del coniuge, non dal contribuente accertato. Il fisco può usare quei movimenti come prova di redditi non dichiarati? E come ci si difende?
La risposta alla domanda su se il fisco possa controllare i movimenti di un conto corrente cointestato è sì, senza limitazioni derivanti dalla cointestazione. Ma la presunzione di reddito che ne deriva non è invincibile: può essere contrastata, a condizione di farlo nel modo giusto.
La cointestazione non limita i poteri di indagine
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono acquisire ed esaminare i dati e i movimenti di qualsiasi conto bancario intestato al contribuente — inclusi quelli cointestati con terzi. Non solo: la giurisprudenza ha chiarito che nelle indagini finanziarie è possibile utilizzare come presunzione anche le movimentazioni effettuate su conti di soggetti terzi, cioè conti formalmente intestati ad altri ma ritenuti collegati al contribuente accertato.
Il conto cointestato si trova in una posizione ancora più esposta: il soggetto sottoposto a verifica ne è comunque intestatario, quindi la riferibilità delle movimentazioni a lui è ancora più diretta rispetto al caso del conto intestato solo a un terzo.
Come funziona la presunzione di reddito
Le movimentazioni bancarie — versamenti e prelevamenti — possono essere utilizzate come base presuntiva di redditi non dichiarati. Il meccanismo funziona così: l’Amministrazione acquisisce gli estratti conto, individua operazioni anomale o non giustificate, e presume che corrispondano a ricavi o redditi non dichiarati. A quel punto l’onere di dimostrare il contrario si sposta sul contribuente.
Per i versamenti su conti cointestati con familiari o soggetti strettamente collegati, la giurisprudenza ritiene che il vincolo familiare o societario sia di per sé sufficiente a giustificare l’utilizzo delle movimentazioni come presunzione, senza che il fisco debba dimostrare ulteriori elementi. Il contribuente deve ribaltare questa presunzione con prove concrete.
Facciamo un esempio pratico. Giorgio è titolare di un conto cointestato con sua moglie Laura. L’Agenzia delle Entrate verifica Giorgio e rileva versamenti in contante per 30.000 euro nell’arco di un anno. Presume che siano ricavi non dichiarati di Giorgio. Giorgio deve dimostrare che non lo sono — e non basta dire che i soldi erano di Laura.
Come ci si difende: prova specifica operazione per operazione
La prova contraria del contribuente non può essere generica. Non è sufficiente affermare che “il conto è usato prevalentemente dall’altro cointestatario” o che “quelle somme non mi appartengono”. La giurisprudenza è esplicita: il contribuente deve fornire prova documentale che le movimentazioni contestate sono riferite esclusivamente all’altro cointestatario, operazione per operazione.
Questo significa che per ogni versamento o prelievo contestato occorre documentare: da dove viene quella somma — stipendio, pensione, disinvestimento, rimborso, prestito restituito; perché quella somma non è reddito del soggetto accertato; chi ha materialmente effettuato l’operazione e con quale finalità.
Gli strumenti probatori utili includono: buste paga o cedolini pensionistici dell’altro cointestatario; estratti conto di altri rapporti bancari che attestino il trasferimento di somme; contratti di mutuo o di prestito; atti notarili o documentazione di disinvestimenti patrimoniali; qualsiasi documento che attesti oggettivamente la provenienza e la destinazione delle somme.
Un orientamento giurisprudenziale ammette anche che il contribuente utilizzi presunzioni semplici — purché gravi, precise e concordanti — per dimostrare l’estraneità delle operazioni al proprio reddito. Ad esempio, dimostrare che un certo periodo di versamenti coincide con un disinvestimento documentato dell’altro cointestatario può essere sufficiente, anche senza prova diretta per ogni singola operazione.
I conti intestati a terzi: un confronto
Per i conti formalmente intestati solo a terzi — non al contribuente accertato — la giurisprudenza si divide. Un orientamento richiede che l’Amministrazione dimostri, anche per presunzioni, che il conto è di fatto riferibile al contribuente: assenza di fonti reddituali apparenti del titolare formale, gestione abituale del conto da parte del contribuente, vincoli familiari o societari. Un altro orientamento ammette l’utilizzo delle movimentazioni anche senza questa prova, se esistono fondati motivi di connessione con il reddito del verificato.
Nel caso del conto cointestato questa distinzione diventa quasi irrilevante: il contribuente è intestatario del rapporto, quindi la connessione è già integrata nella struttura del rapporto stesso.
Cosa fare concretamente
Chi ha un conto cointestato e teme un accertamento — o ha già ricevuto un avviso — deve raccogliere la documentazione che provi la provenienza delle singole somme, ricostruire i movimenti del conto distinguendo quelli riferibili all’altro cointestatario, e predisporre una risposta articolata e documentata per ogni operazione contestata.
La difesa deve essere costruita sui fatti e sui documenti, non sulla mera affermazione della cointestazione. Il fisco non è tenuto a fare distinzioni tra i cointestatari: quella distinzione la deve fare il contribuente che vuole essere escluso dalla presunzione.
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