La legge di Bilancio 2025 riconosce ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro una somma esente da tassazione calcolata in percentuale sul reddito da lavoro (7,1%, 5,3% o 4,8% a seconda dello scaglione) e per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro una detrazione fino a 1.000 euro. La circolare 4/E/2025 chiarisce come si calcola il reddito complessivo rilevante, con regole speciali per impatriati e ricercatori.
La legge di Bilancio 2025 ha ridisegnato la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, sostituendo il precedente sistema di esoneri contributivi con un meccanismo fiscale articolato su due livelli: una somma esclusa dal reddito imponibile per chi guadagna fino a 20.000 euro, e una detrazione dall’imposta lorda per chi si colloca nella fascia tra 20.000 e 40.000 euro. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dettagli applicativi con la circolare 4/E/2025.
In questo articolo cercheremo di capire in modo preciso come si calcola il beneficio della riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, perché le regole contengono alcuni elementi tecnici — in particolare sulla definizione del reddito complessivo rilevante — che vale la pena conoscere per non commettere errori nella dichiarazione dei redditi.
I beneficiari: chi ha diritto alla riduzione
Il beneficio è riservato ai titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR. Sono esclusi i titolari di redditi da pensione — anche se tecnicamente rientrano tra i “redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente” — perché il legislatore ha previsto una specifica esclusione.
Primo livello: la somma esclusa dal reddito (redditi fino a 20.000 euro)
L’art. 1, comma 4, della legge 207/2024 riconosce ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Questa somma non è un importo fisso: si calcola applicando una percentuale al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente, con tre scaglioni distinti.
Scaglione 1 — Reddito di lavoro dipendente non superiore a 8.500 euro: percentuale del 7,1%. Chi ha un reddito da lavoro dipendente fino a 8.500 euro moltiplica quel reddito per 7,1% e ottiene la somma esclusa dal reddito imponibile. Il beneficio massimo in questo scaglione è 8.500 × 7,1% = 603,50 euro.
Scaglione 2 — Reddito di lavoro dipendente superiore a 8.500 euro e non superiore a 15.000 euro: percentuale del 5,3%. Chi ha un reddito da lavoro dipendente tra 8.501 e 15.000 euro moltiplica quel reddito per 5,3%. Il beneficio varia da 450,55 euro (su 8.501) a 795,00 euro (su 15.000).
Scaglione 3 — Reddito di lavoro dipendente superiore a 15.000 euro (fino al limite complessivo di 20.000 euro): percentuale del 4,8%. Chi ha un reddito da lavoro dipendente superiore a 15.000 euro e un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro moltiplica il reddito da lavoro dipendente per 4,8%. Il beneficio varia da 720,01 euro (su 15.001) fino a valori più elevati.
La somma così determinata è esclusa dal reddito complessivo — non è una detrazione dall’imposta, ma una riduzione della base imponibile.
Secondo livello: la detrazione dall’imposta lorda (redditi tra 20.001 e 40.000 euro)
L’art. 1, comma 6, della legge 207/2024 introduce una detrazione dall’imposta lorda per i lavoratori dipendenti — esclusi i pensionati — con reddito complessivo superiore a 20.000 euro. La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno e si articola su due fasce.
Fascia 1 — Reddito complessivo da 20.001 a 32.000 euro: detrazione fissa di 1.000 euro. Per chi si colloca in questa fascia, la detrazione è di importo fisso pari a 1.000 euro, rapportata al numero di giorni di lavoro nell’anno. Chi ha lavorato per l’intero anno beneficia dell’intera detrazione.
Fascia 2 — Reddito complessivo da 32.001 a 40.000 euro: detrazione decrescente. La detrazione si riduce progressivamente al crescere del reddito, secondo la formula:
Detrazione = 1.000 × (40.000 − reddito complessivo) / 8.000
A 32.001 euro la detrazione è quasi pari a 1.000 euro; a 40.000 euro si azzera. Il punto di azzeramento è esatto: chi ha un reddito complessivo di 40.000 euro non ha diritto ad alcuna detrazione.
Esempio di calcolo per un reddito di 36.000 euro: (40.000 − 36.000) / 8.000 = 4.000 / 8.000 = 0,5 1.000 × 0,5 = 500 euro di detrazione.
La definizione di reddito complessivo: la regola speciale del comma 9
La norma che più spesso genera confusione è la definizione di reddito complessivo rilevante ai fini di questi benefici. Il comma 9 dell’art. 1 della legge 207/2024 stabilisce regole specifiche che si discostano dalla definizione ordinaria di reddito complessivo.
Cosa si aggiunge al reddito complessivo ordinario: va inclusa la quota esente dei redditi agevolati per:
- i lavoratori impatriati, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (regime transitorio per chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023) e dell’art. 5 del D.Lgs. 209/2023 (nuovo regime impatriati);
- i ricercatori rientrati in Italia, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del D.L. 78/2010.
In pratica, chi beneficia di un’esenzione parziale del proprio reddito da lavoro deve sommare al reddito imponibile anche la quota esente per determinare se supera o meno le soglie rilevanti.
Cosa si sottrae al reddito complessivo: va detratto il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principalee quello delle relative pertinenze (box, cantina, posto auto).
L’esempio della circolare 4/E/2025: il lavoratore impatriato
La circolare propone un esempio che chiarisce il meccanismo con riferimento a un caso particolarmente delicato.
Un lavoratore dipendente impatriato, con residenza trasferita in Italia entro il 31 dicembre 2023, beneficia dell’esenzione del 70% prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015. Il suo reddito da lavoro dipendente complessivo è 15.000 euro, di cui:
- quota imponibile in Italia: 4.500 euro (30%);
- quota esente: 10.500 euro (70%).
Ai fini della somma integrativa ex comma 4, il reddito complessivo rilevante è: 4.500 (imponibile) + 10.500 (quota esente da aggiungere per il comma 9) = 15.000 euro.
Poiché il reddito complessivo così calcolato è di 15.000 euro — non superiore a 20.000 — il lavoratore ha diritto alla somma integrativa.
La percentuale applicabile è quella del secondo scaglione (reddito di lavoro dipendente da 8.501 a 15.000 euro): 5,3%.
La somma si calcola però solo sulla quota imponibile del reddito da lavoro dipendente effettivamente soggetta a tassazione in Italia: 4.500 × 5,3% = 238,50 euro.
La quota esente rileva solo per determinare a quale scaglione si appartiene, non per calcolare la somma spettante.
Due definizioni di reddito complessivo per lo stesso contribuente
Per il lavoratore dipendente — e in particolare per l’impatriato — possono coesistere due diverse definizioni di reddito complessivo a seconda del beneficio fiscale che si vuole applicare.
Il reddito complessivo ex comma 9 — quello rilevante per la somma integrativa e per la detrazione cuneo fiscale — è calcolato aggiungendo la quota esente degli impatriati e sottraendo il reddito dell’abitazione principale.
Il reddito complessivo “ordinario” — rilevante per tutte le altre detrazioni (per carichi di famiglia, per tipologia di reddito, per inquilini) — è quello indicato nella colonna 5 del rigo RN1 della dichiarazione dei redditi, eventualmente integrato con i redditi soggetti a cedolare secca, le mance soggette a imposta sostitutiva e il reddito da regime forfettario.
La formula completa del reddito complessivo rilevante per le detrazioni ordinarie è:
RN1 col. 5 + RB10 col. 14 (cedolare 21%) + RB10 col. 15 (cedolare 10%) + RB10 col. 16 (cedolare 26%) + RC16 col. 9 (mance a tassazione ordinaria convertite in sostitutiva) + RC16 col. 3 (mance già a sostitutiva, se barrata col. 6) + RL10 col. 7 (cedolare 21% su beni mobili e immobili) + RL10 col. 8 (cedolare 26% su beni mobili e immobili) + LM38 (reddito forfettario).
La detrazione per gli inquilini che si trasferiscono per lavoro
Un’ulteriore agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro e stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale nella nuova sede. L’art. 16, comma 1-bis, del TUIR riconosce una detrazione per i primi tre anni dalla data del trasferimento, a condizione che:
- il trasferimento sia avvenuto nei tre anni antecedenti la richiesta della detrazione;
- la nuova residenza disti almeno 100 chilometri dalla precedente;
- la nuova residenza si trovi al di fuori della regione di provenienza.
L’importo della detrazione dipende dal reddito complessivo:
- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro.
Per questa detrazione, il reddito complessivo rilevante è quello “ordinario” — non quello ex comma 9 — e include anche i redditi soggetti a cedolare secca e il reddito da regime forfettario.
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Paolo Florio
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