Riforma elettorale 2026: Legittimità costituzionale dello Stabilicum


Il Parlamento, dopo forte contestazioni da parte delle forze politiche di minoranza, ha approvato in data 8 ottobre 2026 una legge elettorale in vista delle prossime consultazioni politiche del 2027 per garantire maggiore stabilità all’esecutivo che sarà eletto. Tale riforma, anche per cercare di rispettare il costante orientamento della Corte Costituzionale (ex multis sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017), si basa su un sistema formalmente di stampo proporzionale e non maggioritario come ipotizzato in precedenza dalla legge sul premierato, prevedendo, tuttavia, un premio di maggioranza significativo numericamente predeterminato, pari a 70 seggi per la Camera dei deputati e 35 per il Senato della Repubblica, attribuito alla lista o coalizione che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale e almeno il 42% dei voti validi nell’Assemblea di riferimento. Al riguardo, si deve osservare che, secondo alcuni autori, il provvedimento normativo potrebbe porsi in contrasto con l’art. 92 della Costituzione il quale prevede che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i Ministri, attenuando il potere di scelta allo stesso Capo dello Stato. Inoltre, la previsione di un abnorme premio di maggioranza potrebbe risultare in contrasto con le citate decisioni della Corte costituzionale che auspicano un sistema elettorale di stampo pienamente proporzionale.

Il dibattito sulle formule elettorali

Nell’ambito dei sistemi elettorali, la distinzione di fondo è tra formule maggioritarie e formule proporzionali. Le prime attribuiscono i seggi ai candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti, mentre le seconde operano una distribuzione dei seggi proporzionale al numero dei voti conseguito dalle varie liste.

Di regola, quindi, le formule maggioritarie vengono utilizzate in collegi uninominali, che assegnano quindi un unico seggio, mentre quelle proporzionali in collegi plurinominali, che distribuiscono più seggi (come previsto dalla Legge n. 180/2026 c.d. Stabilicum).

L’origine storica di questa distinzione deve rinvenirsi nel passaggio dallo Stato liberale oligarchico allo Stato democratico e quindi dal suffragio ristretto a quello universale. In questa fase in quasi tutti i Paesi dell’Europa continentale il sistema maggioritario ha ceduto il passo a quello proporzionale, ritenuto più in grado di garantire l’accesso di nuovi partiti e di esprimere la pluralità delle forze politiche.

Sin dalla seconda metà del secolo scorso, anche in Italia, si è sviluppato un dibattito tra sostenitori della superiorità del sistema proporzionale e quelli del sistema maggioritario con connotazioni ideologiche. I primi hanno come punto di riferimento l’esigenza della rappresentatività, i secondi quella della governabilità.

In Italia tendenzialmente le forze politiche di centro sinistra e il movimento 5stelle propugnano un sistema proporzionale, più volte suggerito dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 1/2014 e sentenza n. 35/2017); mentre quelle di centro destra sarebbero favorevoli ad un sistema maggioritario, fatta eccezione per il partito Forza Italia che invece dovrebbe propendere per un sistema proporzionale appartenendo al Partito Popolare Europeo. Comunque, in sede di approvazione della legge di riforma elettorale è stato previsto un sistema proporzionale, sia pure con un premio di maggioranza rilevante

Esistono altri fattori, oltre alla formula, che incidono sul sistema elettorale.

Il primo consiste nel carattere ordinale o categorico del voto, vale a dire nella maggiore o minore libertà riconosciuta all’elettore nell’espressione del voto stesso.

L’elettore ha una maggiore libertà quando dispone di un voto di preferenza tra candidati di una lista o addirittura anche a favore di candidati di una lista diversa da quella votata (ad esempio, nelle elezioni dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle elezioni di alcune Regioni – voto disgiunto).

La libertà, invece, è ridotta quando l’elettore può votare solo il candidato designato dal partito o la lista presentata senza poter modificare l’ordine di precedenza tra i candidati, nel qual caso si parla di “lista bloccata”, che costituisce l’ipotesi più frequente nei Paesi che adottano formule proporzionali.

Un secondo fattore determinante riguarda la delimitazione dei collegi elettorali. La definizione dei collegi può determinare una maggiore equità quando viene effettuata in base a criteri oggettivi, quali l’ammontare della popolazione, la vicinanza geografico-amministrativa, l’omogeneità sociale.

Invece può determinare palesi iniquità (mediante operazioni di c.d. malapportionment, cioè di distribuzione dei seggi fra i collegi nettamente sproporzionati), come si verificò nel XIX secolo in Gran Bretagna a vantaggio dei collegi rurali spopolati, i cc.dd. “borghi putridi”.

Oppure si può verificare il c.d. gerrymandaring, vale a dire il ritaglio dei collegi elettorali operato in modo da favorire il partito al potere, come è avvenuto frequentemente nella storia di vari Paesi quali gli Stati Uniti e la Francia, ma non in Italia in cui sino ad ora sono stati adottati sostanzialmente criteri di natura tecnica.

Altro fattore è l’ampiezza dei collegi elettorali, intesa come numero dei seggi attribuiti a ciascuno di questi. Infatti più i collegi sono ampi, meno selettiva è la formula elettorale, in quanto occorre una minore percentuale di voti per ottenere un seggio e viceversa. Ciò è importante soprattutto per le formule proporzionali nell’ambito delle quali si può andare da un massimo di proporzionalità quando l’intero territorio nazionale costituisce, ai fini della ripartizione dei seggi, un unico collegio elettorale (Israele, Paesi bassi) ad una forte sproporzionalità, quando sono previsti una pluralità di collegi piccoli o medio piccoli (con non più di cinque o sei seggi in media) che penalizzano i partiti minori (come avviene in Grecia, Irlanda e Spagna e, in parte, anche in Italia).

Le principali formule maggioritarie sono due a seconda che per essere eletti sia richiesta la maggioranza relativa (plurality system) o la maggioranza assoluta dei voti (majority system).

La prima formula viene utilizzata, allo stato, in Italia nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitati.

Si tratta della formula maggioritaria più selettiva in quanto, attribuendo in ogni collegio uninominale il seggio al candidato più votato in un unico turno elettorale, determina la dispersione di tutti gli altri voti e può provocare gravi disparità nella rappresentanza, ma garantisce maggiore governabilità.

La seconda formula prevede meccanismi che intervengono qualora nessun candidato al primo turno ottenga la maggioranza assoluta dei voti. Il più noto di questi correttivi è quello del doppio turno (utilizzato in Francia, Albania e Bulgaria. In Italia nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti): nei collegi nei quali al primo turno nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti si svolge un secondo turno elettorale, definito “ballottaggio” quando è limitato solo ai due candidati più votati e viene proclamato eletto quello che ha ottenuto più voti.

Le formule proporzionali sono di gran lunga prevalenti, essendo adottate dalla maggioranza dei Paesi europei, in alcuni dell’America latina, in Giappone, in Israele e nel Sud Africa e ora anche in Italia per entrambe le Camere.

Le liste proporzionali vigenti presentano sempre un certo grado di selettività e assegnano un incremento di seggi alle liste più forti, le quali hanno bisogno mediamente di meno voti per ottenere un seggio rispetto alle liste più piccole. Tale selettività può essere ulteriormente accentuata dal ricorso a correttivi che riducono la proporzionalità del sistema, ma ne favoriscono la governabilità.

Il principale correttivo consiste nella clausola o soglia di sbarramento, cioè nella fissazione di una percentuale di voti al di sotto della quale non si ottiene alcun seggio, che oscilla di solito tra il 10% e il 3%.

Un altro correttivo molto frequente è il premio di maggioranza previsto anche dal sistema elettorale italiano per le elezioni nei Comuni, nelle Regioni e ora anche per l’elezione del Parlamento.

Quando il sistema proporzionale adotta meccanismi selettivi può avere effetti riduttivi sul numero dei partiti rappresentati e favorire la stabilità delle maggioranze e quindi del governo, mentre quando è poco selettivo, di regola dà un’immagine reale del sistema dei partiti, ma non impedisce il multipartitismo.

La Legge n. 165/2017 (c.d. Rosatellum)

La Legge 3 novembre 2017, n. 165, la precedente legge elettorale, prevedeva “modifiche al sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” e attribuiva una delega al Governo per la determinazione di collegi uninominali e plurinominali (c.d. Rosatellum bis dal nome del parlamentare Ettore Rosato).

Prima dell’approvazione di tale normativa, la sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale aveva suggerito un sistema pienamente proporzionale per entrambe le camere, percorso che è proseguito poi con la sentenza n. 35/2017, che ha auspicato per entrambi i rami del Parlamento una formula elettorale sostanzialmente omogenea di stampo proporzionale.

Si trattava di un sistema misto che prevedeva presso ciascuna Camera l’attribuzione di un terzo dei seggi nell’ambito dei collegi uninominali con formula maggioritaria e i restanti due terzi attribuiti con criterio proporzionale all’interno dei collegi plurinominali risultanti dall’aggregazione dei collegi uninominali contigui.

Vi era la possibilità per i partiti di partecipare alle elezioni o con singole liste o in coalizioni di liste; erano stabilite poi norme specifiche per la circoscrizione estero (il 2% dei seggi, 8 deputati e 4 senatori, assegnati con sistema proporzionale in 4 circoscrizioni).

Erano anche ammesse, sia alla Camera sia al Senato, le pluricandidature con il medesimo contrassegno in più collegi plurinominali o in collegi plurinominali e in un collegio uninominale fino ad un massimo di 5.

La precedente disciplina elettorale nazionale si caratterizzava, quindi, come sistema misto maggioritario-proporzionale, a prevalente componente proporzionale, fondato su liste bloccate e particolarmente corte, nonché, per la parte proporzionale, sull’impossibilità per l’elettore di esprimere un voto di preferenza.

Era, anche, un sistema elettorale, in virtù del quale i seggi venivano attribuiti alle liste o coalizioni che abbiano conseguito rispettivamente almeno il 3% ed il 10% dei voti validi espressi sul piano nazionale.

Si trattava di disposizioni che comunque agevolavano un più equo bilanciamento tra i sessi nella rappresentanza parlamentare, le quali riguardavano tanto le elezioni presso i collegi uninominali quanto quelle nell’ambito dei collegi plurinominali.

L’assegnazione dei seggi spettanti alla quota proporzionale – che per il Senato si realizzava a livello regionale, se pur in considerazione di soglie calcolate su scala nazionale – avveniva secondo l’ordine di presentazione sulla base di liste corte. La loro composizione numerica – che non poteva essere inferiore alla metà, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale – doveva oscillare tra 2 e 4 candidati, a fronte di una ripartizione in collegi plurinominali assegnatari di un numero variabile di seggi compreso tra 3 ed 8 per quanto riguarda la Camera dei Deputati e 2 ed 8 per quanto concerne il Senato della Repubblica.

La legge di riforma elettorale n. 180/2026 (c.d. Stabilcum)

Il timore che una legge di stampo maggioritario, in un primo momento ipotizzata nell’ambito del disegno di legge sul premierato, potesse andare incontro a rilievi di incostituzionalità come più volte prospettato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 1/2014 e sentenza n. 35/2017, vedi paragrafo 2), ha fatto sì che la Legge n. 180/2026 (Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), composta da 9 articoli, sia caratterizzata formalmente da un sistema proporzionale, sia pure con un rilevante premio di maggioranza. Si tratta del nono sistema elettorale dall’istituzione della Repubblica.

Secondo la premessa del testo presentato dal governo e approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati l’8 ottobre 2026, l’intervento di riforma della legge elettorale “si inserisce in una fisiologica attività di revisione normativa, finalizzata a valorizzare l’assetto complessivo del sistema e a renderlo maggiormente capace di esprimere maggioranze parlamentari riconoscibili e stabili, nel rispetto del pluralismo politico”. Si sottolinea, inoltre, che “la scelta di un sistema proporzionale integrato da un correttivo di governabilità predeterminato (secondo il governo) dà seguito alle indicazioni delineate dalla Corte Costituzionale, mirando a coniugare pluralismo politico e stabilità istituzionale nel rispetto dei principi costituzionali”. 

L’articolo 1 riscrive il testo unico per l’elezione della Camera (d.P.R. n. 361/1957), mentre l’articolo 2 novella il T.U. per l’elezione del Senato (D.lgs. n. 533/1993) e replica, su base regionale, l’impianto previsto per la Camera.

L’articolo 3 ridisegna, invece, i tre collegi uninominali del Senato nella provincia di Bolzano (Bolzano, Merano e Bressanone), intervenendo su entrambe le fonti che li definiscono: la tabella allegata alla Legge n. 422/1991 (allegato 4) e la tabella B.1 del D.lgs. n. 177/2020 (allegato 5). I collegi della Camera non sono stati modificati.

 La legge di riforma del sistema elettorale delle Camere si fonda sui seguenti punti:

  • eliminazione della componente uninominale del sistema vigente e dei collegi uninominali, e istituzione di collegi plurinominali, attualmente gli stessi delle elezioni del settembre 2022;
  • attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, su base nazionale per la Camera dei deputati e su base regionale per il Senato della Repubblica, in parziale coerenza con i principi costituzionali di rappresentatività delle assemblee elettive;
  • introduzione di un premio di governabilità numericamente predeterminato, pari a 70 seggi per la Camera dei deputati e 35 per il Senato della Repubblica, attribuito alla lista o coalizione che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale e almeno il 42% dei voti validi nell’Assemblea di riferimento. In ogni caso, nel testo si prevede che il massimo di seggi attribuiti a chi ottiene il premio non possa superare i 220 alla Camera dei Deputati (pari circa al 55%) e 113 al Senato (pari circa al 56,5%), ai quali però vanno aggiunti gli eletti all’estero e quelli delle minoranze linguistiche, il che potrebbe portare il totale vicino alla percentuale del 60%. Secondo alcuni autori (Gaetano Azzariti e Stefano Ceccanti), il premio potrebbe considerarsi eccessivo e andrebbe limitato al 55% per non incorrere in una possibile dichiarazione di incostituzionalità (vedi paragrafo 4). Se nessuna lista ottiene il 42%, il premio non si attribuisce e per la ripartizione dei seggi vale il proporzionale puro;
  • previsione di una soglia di sbarramento al 3%. La legge stabilisce comunque un’eccezione a questa regola: nelle coalizioni che ottengono almeno il 10 per cento dei voti ottiene seggi anche la prima lista che non ha ottenuto il 3 per cento, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, del “miglior perdente”. Per quanto riguarda il Senato, la legge prevede l’applicazione di soglie di sbarramento nazionali, a differenza del passato in cui venivano calcolate solo su base regionale per il rispetto della Costituzione. Infatti, le soglie vengono calcolate su base nazionale, ma è prevista una deroga per le liste che abbiano superato il 20% almeno in una Regione indipendentemente dal fatto che rappresentino una minoranza linguistica; è confermato il ripescaggio della lista più votata tra quelle rimaste sotto la soglia di sbarramento. Se la coalizione o la lista vincente ottiene più seggi del limite massimo consentito, i seggi in più le vengono sottratti partendo dai resti più bassi a livello nazionale. Se tale operazione non è sufficiente, si toglie un seggio per ogni Regione, partendo da quelle in cui la coalizione vincente ha ottenuto la percentuale di voti più bassa. Tuttavia, non si può rimuovere un seggio da una Regione se vi è già stato sottratto un seggio con questo meccanismo o se la coalizione ha ottenuto un solo seggio in totale. Ogni seggio sottratto alla coalizione vincente viene assegnato, all’interno della stessa Regione, alla coalizione o alla lista avversaria che possiede il maggior resto non utilizzato. Sia alla Camera sia al Senato, i voti delle liste coalizzate che non superano la soglia di sbarramento non vengono più esclusi dal calcolo della cifra elettorale della coalizione (vengono cioè computati a favore della coalizione stessa, entro i limiti previsti dalla legge). Tale disciplina potrebbe confliggere con l’art. 57 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 19 ottobre 2020, il quale prevede che il Senato viene eletto su base regionale, ad eccezione dei seggi che spettano alla circoscrizione Estero;
  • indicazione obbligatoria del nominativo da proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio non sulla scheda elettorale, ma in sede di presentazione delle liste, quale elemento di trasparenza dell’offerta politica, fatte salve le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica;
  • nel corso dell’esame al Senato è stata modificata la modalità di elezione dei candidati nei collegi plurinominali. Le liste non saranno più bloccate, ma composte da un capolista bloccato e da un elenco di sei candidati tra i quali gli elettori potranno scegliere fino a tre preferenze. Per l’attribuzione del premio invece i partiti dovranno presentare liste a livello circoscrizionale, che in caso di coalizione di liste saranno le stesse per tutta la coalizione. La composizione del cosiddetto “listone”, che entra in blocco in caso di vittoria del premio di maggioranza, è demandata ad accordi interni alle coalizioni. Tale norma è stata fortemente criticata dalle opposizioni, ma tale previsione non dovrebbe far gridare allo scandalo, anche perché da circa 33 anni le leggi elettorali che si sono succedute non prevedevano alcuna preferenza e, come detto, le liste bloccate costituiscono l’ipotesi più frequente nei Paesi che adottano formule proporzionali. Ciascuna lista deve presentarsi in almeno metà delle circoscrizioni;
  • come avveniva per il Rosatellum, sono anche ammesse, sia alla Camera sia al Senato, le pluricandidature con il medesimo contrassegno in più collegi plurinominali fino ad un massimo di 5. Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate per l’attribuzione del premio di governabilità deve candidarsi nella posizione di capolista in almeno uno dei collegi plurinominali;
  • per quanto concerne la parità di genere, viene abolita l’alternanza di genere per i capilista prevista invece dal Rosatellum. È prevista solo un’alternanza formale: i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere. Ma, non essendo le liste bloccate, si tratta di una previsione che non garantisce quote di genere perché l’elezione avviene comunque secondo l’ordine di preferenze ottenute. Stessa natura formale anche per l’altra disposizione che prevede che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Pertanto, Il sistema di alternanza tra un uomo e una donna interviene unicamente per l’elenco dei candidati successivi (i sei nomi presenti in scheda), dove vige l’obbligo di alternare i generi a partire dal secondo nome in lista. È, quindi, possibile esprimere fino a tre preferenze, ma con l’obbligo di alternanza di genere (almeno un genere diverso); in caso contrario, la seconda e la terza preferenza vengono annullate. Anche sotto tale aspetto potrebbero essere sollevate questioni di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 3 Cost. (uguaglianza sostanziale-Cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 4/2010);
  • viene, anche, istituito l’elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel Comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera e del Senato, per il Parlamento europeo e per i referendum. Entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori fuori sede per motivi di studio e di lavoro possono chiedere l’iscrizione nell’elenco se la durata della permanenza prevista in quest’ultimo è di almeno 9 mesi. Durante l’esame al Senato il voto per i fuori sede è stato esteso anche ai caregiver familiari (art. 8); 
  • per quanto concerne il voto all’estero, vengono ridotte le attuali 8 circoscrizioni complessive: alla Camera saranno solo due (Europa e extra Ue) e diventa una sola la circoscrizione per il Senato. Nonostante l’ampiezza delle nuove circoscrizioni, rimane immutato il numero di almeno 500 firme previste dalla Legge n. 459/2001 (c.d. legge Tremaglia) per ciascuna delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero (artt. 6 e 7);
  • con riferimento alla raccolta delle firme, viene previsto l’esonero dalla raccolta delle firme per chi abbia un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, purché costituito entro il 31 dicembre 2025. Dell’esonero non usufruiranno i partiti che hanno una componente nel gruppo Misto in almeno un ramo del Parlamento, come Futuro Nazionale e +Europa, che dovranno raccogliere almeno 1.500 firme. Mentre è stato aumentato notevolmente il numero di sottoscrizioni da raccogliere per i partiti non presenti in Parlamento: per loro il numero sale da 1.500 a 6.000 per collegio, con un massimo di 7.000. Questi numeri sono dimezzati se la legislatura termina anticipatamente. (C. De Leo, Come funziona lo «Stabilicum», la nuova legge elettorale: premio di maggioranza, capilista bloccati, indicazione del premier e preferenze, in Corriere.it del 15 settembre 2026).

La scheda elettorale riflette la transizione verso il modello proporzionale con preferenze e capilista bloccati. La composizione della scheda e le modalità di espressione del voto seguono regole precise:

  • sulla scheda non compare più il singolo nome del candidato del collegio uninominale separato dalle liste (salvo per le specifiche eccezioni territoriali previste per Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige);
  • ciascun riquadro della scheda presenta il contrassegno (simbolo) della lista. Accanto o subito sotto al simbolo è stampato il nome del candidato capolista, il quale è “bloccato” (l’elettore non può modificarne la priorità di elezione);
  • accanto al simbolo sono presenti delle righe orizzontali per consentire all’elettore di esprimere i voti di preferenza per gli altri candidati della lista, diversi dal capolista. Vige la regola dell’alternanza di genere nel caso in cui si esprimano più preferenze;
  • pur essendoci l’obbligo per le coalizioni o i partiti di indicare formalmente il nome del candidato alla presidenza del Consiglio al momento del deposito del programma, il nome del candidato Premier non compare sulla scheda elettorale. Si tratta di una previsione formale per il rispetto delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica.

Conclusioni

Si osserva preliminarmente che, in presenza del grave fenomeno del calo dell’affluenza alle urne, il governo, in luogo di presentare delle proposte concrete per arginare tale tendenza, ha ritenuto di adottare un sistema proporzionale che comunque garantisca la stabilità di governo analogamente a quanto avviene per le elezioni nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle Regioni.

Secondo alcuni autori, la rilevanza abnorme del premio di maggioranza potrebbe presentare profili di illegittimità costituzionale, in primo luogo ai sensi della sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale. (nota come Porcellum) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due aspetti chiave della legge elettorale italiana del 2005: il premio di maggioranza senza una soglia minima e le liste bloccate.

È significativo che la Corte abbia rilevato che il sistema elettorale, “pur costituendo espressione dell’ampia discrezionalità legislativa, non è esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole”.

Inoltre, la citata sentenza n. 35/2017 della Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge elettorale c.d. Italicum (Legge n. 52/2015) confermando il premio di maggioranza al 40% al primo turno di votazione, in quanto non considerato una distorsione irragionevole. Tale previsione cercava di bilanciare principi e obiettivi di rango costituzionale: da un lato la necessaria rappresentatività della Camera e l’eguaglianza del voto, dall’altro la stabilità del governo del Paese e la rapidità del processo decisionale. A queste condizioni la previsione di un premio da conferire con modalità ragionevoli e proporzionate e nel rispetto del principio di uguaglianza del voto può consentire il legittimo perseguimento degli obiettivi/interessi costituzionali della stabilità/governabilità e della rapidità del processo decisionale. Pertanto, affinché siano rispettati al meglio i paletti fissati dalla Corte, il premio dovrebbe consistere in seggi appositamente accantonati, che consentano alla coalizione vincitrice di passare, presso entrambi i rami del Parlamento, dal 42% ad una percentuale ragionevole di seggi.

Tale requisito potrebbe non sussistere nello Stabilicum, il quale sembrerebbe sacrificare in modo sproporzionato la rappresentatività per garantire la stabilità di governo prevedendo una percentuale di seggi da assegnare che si avvicinerebbe al 60% come sopra prospettato.

Questo meccanismo potrebbe alterare eccessivamente la rappresentanza delle minoranze e garantire a una maggioranza relativa un controllo sproporzionato delle Camere.

Ma la nuova legge potrebbe porsi in contrasto anche con l’art. 92 Cost. il quale stabilisce che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri.

Con riferimento all’articolo 92 la Corte Costituzionale ha affrontato diversi aspetti legati alla procedura prevista da questa norma. Nel dettaglio ha analizzato la possibilità di applicare la teoria dei “poteri impliciti” nei rapporti tra organi costituzionali, in particolare per quanto riguarda la nomina e la rimozione del singolo ministro.

La Consulta, con la sentenza n. 7/1996, ha sottolineato che il potere di nomina del Presidente del Consiglio (art. 92, comma 2) spetta al Presidente della Repubblica, il quale deve individuare una figura capace di ottenere la fiducia parlamentare.

Pertanto, con la legge di riforma elettorale il potere di nomina del Premier da parte del Capo dello Stato, anche se formalmente preservato, potrebbe ritenersi limitato, in quanto difficilmente il Presidente della Repubblica potrebbe nominare un Presidente del Consiglio non suffragato dal corpo elettorale.

Pertanto, in un momento di grave crisi della politica e del modello di democrazia rappresentativa, in cui i parlamentari vengono percepiti come lontani e orientati prevalentemente al perseguimento di fini propri, svincolati dal bene comune, l’obiettivo principale dovrebbe essere quello di ricostruire il legame di fiducia tra rappresentati e rappresentanti, tra corpo elettorale e candidati. Il criterio principale dell’opera di ingegneria costituzionale elettorale dovrebbe essere la semplificazione del meccanismo; l’immediata comprensione del dispositivo di trasformazione dei voti in seggi; la riconoscibilità dei candidati e del posizionamento politico delle formazioni di appartenenza. Una eccessiva premialità introdotta con correttivi significativi, oltre a presentare eventuali profili di incostituzionalità, potrebbe essere percepita come uno strumento distorsivo, per finalità elettorali dirette a ottenere e rinsaldare posizioni di potere più che a garantire stabilità o rappresentatività (C. Bassu, Sulla nuova proposta di legge elettorale: “Stabilicum” solo di nome, in Appunti costituzionali del 3 giugno 2026).


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