La tematica
La pubblicazione dei regolamenti delegati (UE) 2026/1563 e 2026/1560 (GUUE del 21 settembre 2026) completa un passaggio centrale della semplificazione europea della rendicontazione di sostenibilità. Dopo il rinvio degli obblighi («Stop the clock») e la restrizione del perimetro soggettivo («Omnibus»), la riforma interviene sul contenuto degli standard, riducendo datapoint, oneri descrittivi e attività di raccolta dei dati. La semplificazione riguarda anche materialità, proporzionalità e catena del valore: non è soltanto una riduzione quantitativa delle informazioni.
Il regolamento 1563 sostituisce gli allegati del regolamento 2023/2772 con gli ESRS rivisti; il 1560 disciplina lo standard volontario e, tramite l’allegato II, il limite alle richieste informative rivolte alle imprese protette della filiera. In tale contesto è opportuno distinguere obblighi legali, fabbisogni informativi e controlli necessari.
Tre domande guidano la verifica: chi rendiconta, secondo quali standard e per quale finalità sono richiesti i dati?
Normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento
L’evoluzione aveva preso avvio dalla direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD), che ha modificato la direttiva 2013/34/UE («direttiva contabile») ampliando il perimetro della rendicontazione e introducendo un sistema armonizzato di standard europei, attuato dal regolamento delegato (UE) 2023/2772. La direttiva (UE) 2025/794 («Stop the clock») ha successivamente differito l’avvio degli obblighi per alcune categorie di imprese e la 2026/470 («Omnibus») ha poi ridisegnato l’impianto, circoscrivendo in linea generale gli obblighi alle imprese e ai gruppi che superano congiuntamente 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di ricavi netti, fatte salve le regole specifiche e transitorie. Su tale base intervengono i regolamenti 1563, per gli ESRS obbligatori semplificati, e 1560, per lo standard volontario e il value chain cap. In tale contesto in evoluzione, va precisato che, in Italia, il d.lgs. 125/2024, che ha recepito la CSRD, non risulta ancora modificato per recepire l’Omnibus: nella verifica del perimetro occorre quindi distinguere disciplina UE, recepimento nazionale e rispettive decorrenze.
Con riguardo agli standard, il regolamento 1563 rivede ESRS 1, ESRS 2 e principi tematici, riducendo e razionalizzando gli elementi informativi in ottica di semplificazione. La tabella confronta alcune modifiche e le conseguenze per il reporting package.
L’articolo 3 del regolamento 1563 stabilisce l’entrata in vigore al 10 novembre 2026 e l’applicazione agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027. L’articolo 2 contempla, per gli esercizi iniziati nel 2026, alternative transitorie fra la versione previgente degli ESRS, quella riveduta e l’utilizzo di specifiche agevolazioni, con indicazione espressa della versione adottata nella dichiarazione di sostenibilità.
Dal punto di vista operativo, va inoltre ricordato che EFRAG ha pubblicato il 28 agosto 2026 una Draft List of ESRS Datapoints con mappatura verso il 2023: il termine per segnalare «fatal flaws» (i.e. errori tecnici sostanziali) è il 23 ottobre 2026. Si tratta di materiale tecnico non vincolante, da utilizzare insieme ai testi normativi.
Il regolamento 1560, in vigore dal 24 settembre scorso, è fondato sull’articolo 29-quater bis della direttiva contabile e prevede nell’allegato I il principio volontario, organizzato in modulo base (che – con le informative B1 e B2 e le metriche di base, da B3 a B11 – rappresenta l’approccio ottimale per le microimprese e un requisito il riferimento minimo per le imprese che scelgono volontariamente di applicare lo standard) e modulo onnicomprensivo (che ha lo scopo di rispondere in modo esaustivo alle esigenze di informazione dei partner commerciali dell’impresa, quali investitori, banche e clienti aziendali, attraverso informazioni supplementari con riguardo alle informative del modulo base). Il principio volontario, ai sensi dell’articolo 2, può essere utilizzato dalle imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione, avvalendosi anche degli orientamenti pratici EFRAG, per informare le controparti commerciali effettive o potenziali. L’articolo 3, invece, circoscrive il limite per la catena del valore («value chain cap») ai soli elementi indicati nell’allegato II, per gli esercizi che avranno inizio dal 1° gennaio 2027.
Il caso operativo
Si consideri Alfa S.p.A., gruppo industriale con 1.600 dipendenti e 620 milioni di euro di ricavi netti, assunto soggetto alla CSRD nel 2027, e Beta S.p.A., fornitore con 350 dipendenti.
Il consulente di Alfa deve aggiornare il reporting package ESG predisposto sulla base degli ESRS 2023, individuando quali richieste rimangono necessarie con gli ESRS 2026; il consulente di Beta deve valutare quali dati produrre secondo lo standard volontario e quali richieste della filiera ricadano nel limite normativo.
Il confronto non può essere svolto eliminando meccanicamente righe dal vecchio questionario: occorre ricondurre ciascuna richiesta alla specifica informativa, alla sua rilevanza e al nuovo testo dello standard.
Il caso riguarda emissioni, infortuni e richieste alla filiera. Per ciascun dato si confrontano la precedente matrice ESRS 2023 e la nuova disciplina, indicando fonte, responsabile, metodo di calcolo e ragione dell’eventuale modifica. L’eliminazione di un datapoint richiede riscontro nella novellata normativo e nella valutazione di rilevanza.
Il quesito è quali parti del reporting package Alfa possa semplificare e come Beta possa rispondere in modo proporzionato, senza replicare la CSRD.
La soluzione
Per Alfa si verifica anzitutto il perimetro, quindi si aggiorna la valutazione di doppia rilevanza e la matrice tra impatti, rischi, opportunità, disclosure e dati. La revisione non impone di rifare meccanicamente ogni attività: ESRS 1, par. 34, richiede di considerare i cambiamenti significativi intervenuti e aggiornare, se necessario, la valutazione precedente. Il nuovo ESRS 1, par. 32, permette inoltre di concentrare l’analisi di doppia materialità sulle aree in cui è probabile l’emersione di impatti, rischi o opportunità rilevanti.
Beta non risulta obbligata a rendicontare soltanto perché fornitore di Alfa. Può utilizzare lo standard volontario del regolamento 1560, scegliendo il modulo base o quello onnicomprensivo secondo esigenze e risorse, nel rispetto dei requisiti applicabili del modulo adottato.
Per le richieste di Alfa ai fini CSRD, dal 2027 il limite opera entro il perimetro dell’allegato II del regolamento 1560. Per richieste fondate su altri obblighi o finalità, inclusa la valutazione creditizia della banca, occorre una distinta verifica giuridica.
Un registro delle richieste dovrebbe riportare richiedente, finalità, riferimento normativo, datapoint, fonte, responsabile e aggiornamento. Per i dati non compresi nel cap occorre chiarire la base e la finalità della richiesta, non presumere automaticamente né liceità né divieto.
Per Beta si ipotizzano 1.200 MWh di elettricità, 80.000 Smc di gas, quattro infortuni registrabili e 700.000 ore lavorate. Ipotizzando 0,25 tCO2e/MWh e 0,002 tCO2e/Smc, si ottengono rispettivamente 300 e 160 tCO2e, per una somma parziale di 460 tCO2e [1]. Il tasso di infortuni è 4 / 700.000 × 1.000.000 = 5,71.
Ogni indicatore richiede una scheda con definizione, periodo, unità, fonte, formula, controlli, approvazione ed evidenze ripercorribili. La semplificazione delle disclosure, infatti, non incide sulla qualità del dato.
Gli errori da evitare
Questi i principali errori da evitare:
1. confondere la riduzione del perimetro CSRD con l’irrilevanza economica delle informazioni ESG. Anche fuori dagli obblighi di pubblicazione, i dati possono incidere su selezione dei fornitori, accesso al credito e processi interni;
2. trattare lo standard volontario come obbligatorio: il regolamento 1560 offre una modalità proporzionata di comunicazione, non introduce un obbligo generalizzato di rendicontazione per le imprese minori;
3. applicare il value chain cap a qualsiasi richiesta proveniente da clienti o banche. Il limite ha destinatari, soglia dimensionale, finalità e contenuto specifici;
4. considerare l’allegato II come un questionario da inviare integralmente. Il regolamento invita, al contrario, a richiedere soltanto le informazioni necessarie;
5. utilizzare fattori emissivi non identificati, sommare grandezze non omogenee o presentare indicatori dimostrativi come metriche ufficiali. Il dato ambientale richiede unità, perimetro, metodologia, periodo e fonti verificabili;
6. considerare la semplificazione ESRS un’automatica esenzione dall’analisi di rilevanza. La riduzione dei datapoint non elimina il giudizio professionale sulla materialità e sulla completezza delle informazioni pertinenti;
7. trascurare la disciplina transitoria. Per il 2026 la versione applicata deve essere scelta e dichiarata secondo l’articolo 2 del regolamento 1563; la nuova versione dal 2027 non è retrodatata.
La check list di verifica
La check list costituisce una traccia da documentare nel fascicolo del cliente:
- Perimetro: sono stati verificati obbligo individuale o consolidato, soglie, esenzioni e decorrenza secondo normativa UE e nazionale?
- Esercizio: è stato distinto il regime 2026 da quello applicabile agli esercizi iniziati dal 2027?
- ESRS: per l’impresa obbligata sono stati individuati i principi applicabili e la versione applicabile?
- Mappatura: per ciascuna informativa sono identificati fonte, responsabile, perimetro e controllo?
- Volontarietà: per l’impresa non obbligata è stata motivata l’eventuale adozione del principio 1560?
- Moduli: è stata valutata la scelta fra modulo base e onnicomprensivo e rispettata la struttura prescelta?
- Catena del valore: sono stati verificati soglia dei 1.000 dipendenti, periodo di riferimento e rapporto di filiera?
- Finalità: è stato chiarito se la richiesta serve alla rendicontazione CSRD o ad altra esigenza?
- Proporzionalità: il richiedente ha circoscritto la raccolta ai dati effettivamente necessari?
- Dati ambientali: consumi, fattori di conversione, confini e metodologie sono tracciati?
- Dati sociali: definizioni di organico, infortuni e ore lavorate sono coerenti nel tempo?
- Evidenze: sono disponibili documenti, controlli, approvazioni e conservazione delle versioni?
- Comunicazione: eventuali limiti, stime e incertezze sono dichiarati in modo non fuorviante?
- Doppia materialità: sono documentati il processo di valutazione, i criteri adottati e le conclusioni sugli impatti, rischi e opportunità rilevanti, nonché le motivazioni dell’eventuale aggiornamento delle analisi precedenti?
- Value chain cap: è stata verificata la corrispondenza delle informazioni richieste ai datapoint dell’allegato II del regolamento 2026/1560, tenendo conto della finalità della richiesta e dell’applicabilità del limite?
Conclusioni
I regolamenti 2026/1560 e 2026/1563 configurano due strumenti complementari. Le imprese soggette alla CSRD devono applicare gli ESRS nella versione in vigore per l’annualità rendicontata; quelle non obbligate possono utilizzare lo standard volontario, senza che ciò trasformi le richieste commerciali in obblighi di rendicontazione legale. Il value chain cap, dal 2027 e nei limiti definiti dall’articolo 3 e dall’allegato II del regolamento 1560, introduce una tutela mirata contro la trasmissione indiscriminata degli oneri informativi lungo le filiere.
In questo contesto, il professionista è chiamato a tradurre questa architettura in decisioni verificabili: accertare il perimetro, qualificare le richieste, scegliere il livello informativo adeguato e organizzare i processi e i dati.
La semplificazione normativa produce infatti un beneficio effettivo soltanto quando si accompagna a processi più snelli, senza sacrificare attendibilità, comparabilità e tracciabilità dei dati.
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