Detenere in carcere un cellulare senza SIM o non funzionante integra il reato dell’articolo 391-ter del codice penale. Non serve che il dispositivo sia operativo: basta la sua idoneità strutturale.
Un detenuto viene trovato in possesso di un telefono cellulare senza scheda SIM. Il dispositivo non funziona. Non può fare chiamate, non può connettersi a internet. Il giudice di primo grado lo assolve: senza i componenti necessari al funzionamento, manca il requisito di idoneità richiesto dalla legge. Sembra una conclusione logica. Ma la Cassazione la ribalta completamente.
Il Telefono senza SIM in carcere è reato anche se non funziona? A questa domanda offre soluzione la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 14469 del 2026. La risposta è sì: detenere in carcere un dispositivo di comunicazione integra il reato previsto dall’articolo 391-ter del codice penale anche se il dispositivo è privo di componenti accessorie o non è immediatamente operativo. Non serve che il detenuto abbia effettivamente comunicato con l’esterno. Non serve che il telefono funzioni. Basta che il dispositivo sia strutturalmente idoneo alla comunicazione. In questo articolo analizzeremo la norma, il caso concreto, il ragionamento della Cassazione, e le implicazioni di questa interpretazione per la sicurezza penitenziaria.
Che cosa punisce l’articolo 391-ter del codice penale?
L’articolo 391-ter del codice penale è una norma relativamente recente, introdotta dal decreto-legge 130/2020, convertito con legge 173/2020. Questa riforma della sicurezza penitenziaria ha inserito nel codice penale una fattispecie autonoma: il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.
La norma punisce il detenuto che riceve o detiene, senza autorizzazione, dispositivi idonei alle comunicazioni con l’esterno. Non è necessario che il detenuto abbia effettivamente usato il dispositivo per comunicare. Non è necessario che la comunicazione illecita sia avvenuta. Il reato si consuma con la sola ricezione o detenzione del dispositivo.
Il bene giuridico tutelato è doppio: la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari e l’effettività della detenzione. Un detenuto che comunica liberamente con l’esterno attraverso un dispositivo non autorizzato può coordinare attività criminali, influenzare testimoni, gestire organizzazioni criminali dall’interno del carcere. La norma vuole impedire tutto questo fin dal primo momento, senza aspettare che la comunicazione illecita avvenga.
La norma si applica a qualsiasi regime detentivo ordinario, ma ha rilevanza particolare per il regime del 41-bis, il cosiddetto “carcere duro” riservato ai detenuti per reati di criminalità organizzata, per cui il divieto di comunicazioni non autorizzate con l’esterno è ancora più stringente.
Che cosa è successo nel caso esaminato dalla Cassazione?
La vicenda concreta è semplice nei suoi tratti essenziali. Un detenuto veniva trovato in possesso di dispositivi di comunicazione durante la detenzione. I dispositivi erano privi di componenti necessarie al funzionamento: mancava la scheda SIM, o mancavano altri elementi che rendevano il telefono immediatamente operativo.
Il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato per insussistenza del fatto. Il ragionamento era questo: la legge richiede che il dispositivo sia “idoneo alla comunicazione”, e un telefono senza SIM non è idoneo alla comunicazione perché non funziona. Se manca un componente essenziale per il funzionamento, manca il requisito dell’idoneità. Niente idoneità, niente reato.
Il pubblico ministero aveva impugnato la sentenza assolutoria, sostenendo che la norma incrimina anche la mera disponibilità del dispositivo, indipendentemente dalla sua operatività concreta. La Cassazione ha dato ragione al pubblico ministero, annullando la sentenza assolutoria con rinvio al giudice di merito.
Qual è il ragionamento della Cassazione sull’idoneità del dispositivo?
Il cuore della sentenza è l’interpretazione della nozione di “dispositivo idoneo alla comunicazione”. Il giudice di primo grado aveva adottato un’interpretazione funzionale in senso stretto: il dispositivo è idoneo solo se funziona, cioè solo se è in grado di comunicare concretamente nell’immediato.
La Cassazione adotta invece un’interpretazione più ampia, che valuta l’idoneità in senso strutturale e funzionale, non in senso operativo immediato. Un telefono cellulare è strutturalmente un dispositivo progettato e costruito per comunicare. Questa sua natura non viene meno per il fatto che manchi la scheda SIM o che non sia configurato. Il dispositivo rimane strutturalmente idoneo alla comunicazione: è sufficiente inserire una SIM, o aggiungere il componente mancante, per renderlo operativo.
La Cassazione distingue tra il dispositivo in sé e i suoi componenti accessori. Il dispositivo (il telefono) è idoneo. I componenti accessori isolati (la SIM da sola, la batteria da sola) non sono dispositivi idonei alla comunicazione: sono parti di un dispositivo, prive di autonomia funzionale. Ma il telefono privo di SIM rimane un dispositivo idoneo alla comunicazione, non un mero componente accessorio.
Questa distinzione è fondamentale. Significa che l’unico caso in cui un elemento trovato in possesso di un detenuto non integra il reato è quando si tratta di un componente isolato privo di qualsiasi autonomia funzionale: una singola SIM senza telefono, per esempio, o una batteria da sola. Ma il telefono, anche senza SIM, rimane un dispositivo idoneo.
Perché la norma ha una finalità preventiva e come influenza l’interpretazione?
La Cassazione valorizza esplicitamente la finalità preventiva della norma. L’articolo 391-ter non è stato scritto per punire chi ha comunicato illecitamente dall’interno del carcere. È stato scritto per impedire che quella comunicazione avvenga, intervenendo in anticipo, prima che il danno si produca.
Questa finalità preventiva orienta l’interpretazione. Se la norma volesse punire solo chi ha effettivamente comunicato, avrebbe senso richiedere che il dispositivo fosse pienamente funzionante e utilizzato. Ma siccome la norma vuole impedire che la comunicazione avvenga, deve intervenire già nella fase in cui il detenuto entra in possesso del dispositivo, indipendentemente da quello che farà con esso.
Un detenuto che riceve un telefono senza SIM può procurarsi la SIM in un secondo momento. Nel frattempo, ha già un dispositivo che, con l’aggiunta di un componente facilmente reperibile, potrebbe diventare operativo. Se si aspettasse che il detenuto procuri la SIM e utilizzi il telefono per comunicare, la finalità preventiva della norma sarebbe completamente vanificata.
La Cassazione dice: la norma interviene prima. Interviene nel momento in cui il detenuto riceve o detiene il dispositivo. Non nel momento in cui lo usa.
Quali sono le implicazioni per il regime del 41-bis?
La sentenza ha una rilevanza specifica per il regime del 41-bis, il regime di detenzione speciale riservato ai condannati per reati di mafia e terrorismo. In questo regime, il divieto di comunicazioni non autorizzate con l’esterno è assoluto ed è uno degli strumenti principali per impedire che i capi delle organizzazioni criminali continuino a dirigere le loro attività dall’interno del carcere.
L’interpretazione ampia adottata dalla Cassazione rafforza la tutela contro le comunicazioni illecite anche in questo contesto. Non è più possibile sostenere che un telefono trovato in possesso di un detenuto al 41-bis non integra il reato perché mancava la SIM o perché non era immediatamente funzionante. Il semplice possesso del dispositivo, strutturalmente idoneo alla comunicazione, è sufficiente.
Questo ha conseguenze pratiche importanti per la gestione degli istituti penitenziari. Le perquisizioni non devono solo cercare telefoni funzionanti: devono cercare qualsiasi dispositivo che possa essere qualificato come strutturalmente idoneo alla comunicazione, anche se incompleto. Un telefono spento, smontato, privo di SIM: tutto questo può integrare il reato.
La questione processuale: chi può impugnare la sentenza assolutoria?
La sentenza affronta anche una questione preliminare di natura processuale: la legittimazione del pubblico ministero a impugnare la sentenza assolutoria. Questo profilo ha rilevanza generale, perché riguarda le condizioni in cui il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro una sentenza di assoluzione.
La Cassazione ha risolto la questione richiamando un arresto delle Sezioni Unite sulla legittimazione all’impugnazione del procuratore generale. Il problema si poneva perché la sentenza di primo grado non era appellabile, e bisognava quindi verificare se il pubblico ministero potesse ricorrere direttamente per cassazione.
La Corte ha confermato la legittimazione, consentendo l’esame del merito e l’annullamento della sentenza assolutoria. La questione processuale, pur tecnica, era il presupposto necessario per poter affrontare il merito della questione sull’idoneità del dispositivo.
Conclusioni: il possesso basta, il funzionamento non è richiesto
La sentenza della Cassazione n. 14469 del 2026 traccia una linea interpretativa chiara: per integrare il reato dell’articolo 391-ter del codice penale non è necessario che il dispositivo di comunicazione sia pienamente funzionante. È sufficiente che sia strutturalmente idoneo alla comunicazione, cioè che si tratti di un dispositivo progettato per comunicare, anche se privo di componenti accessorie o non immediatamente operativo.
La finalità preventiva della norma impone questa interpretazione. Aspettare che il detenuto procuri la SIM, configuri il telefono e lo utilizzi per comunicare significherebbe lasciare che il danno si produca prima di intervenire. La legge interviene prima: nel momento in cui il detenuto riceve o detiene il dispositivo.
L’unica esclusione riguarda i componenti accessori isolati privi di autonomia funzionale: una SIM da sola, una batteria da sola. Questi elementi non sono dispositivi idonei alla comunicazione e non integrano il reato. Ma il telefono, anche senza SIM, è un dispositivo idoneo. E detenerlo in carcere senza autorizzazione è un reato.
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Angelo Greco
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