Quando si è punibili per aver commesso un reato?


Scopri cosa significa imputabilità, quando manca la capacità di intendere e volere e come influiscono alcool, età e malattie mentali sulla pena.

In Italia, non basta commettere un’azione vietata per finire in carcere o subire un processo. Il nostro codice penale stabilisce un principio fondamentale: per essere sottoposti a una pena, bisogna essere in grado di comprendere il significato delle proprie azioni. Questo concetto giuridico prende il nome di imputabilità. L’articolo 85 del codice penale è chiaro: nessuno può essere punito se, al momento del fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere. Ma cosa significa esattamente? La capacità di intendere è la lucidità nel rendersi conto del valore sociale di ciò che si sta facendo, mentre la capacità di volere è l’attitudine a controllarsi e decidere in modo autonomo. Queste due facoltà devono essere presenti contemporaneamente. Molti lettori si chiedono: quando si è punibili per aver commesso un reato? La risposta dipende proprio dalla presenza di questa maturità psichica. Se manca, lo Stato non può applicare la sanzione, perché verrebbe meno la funzione rieducativa della pena stessa.

Che differenza c’è tra imputabilità e colpevolezza?

Spesso si confondono i termini, ma nel diritto hanno significati ben diversi. L’imputabilità riguarda un “modo di essere” della persona, ovvero la sua maturità mentale e sanità psichica al momento del fatto. La colpevolezza, invece, analizza il rapporto psicologico tra la volontà del soggetto e l’atto commesso. Serve a verificare se quel determinato comportamento può essere attribuito alla volontà dell’agente. Questo spiega perché anche una persona perfettamente sana di mente (quindi imputabile) può agire senza colpa, magari perché costretta da eventi esterni inevitabili come la forza maggiore (art. 45 c.p.) o un costringimento fisico (art. 46 c.p.).

Cosa succede se l’incapacità è provocata apposta?

Il codice prevede regole severe per evitare abusi. Se qualcuno viene reso incapace da un’altra persona allo scopo di fargli commettere un crimine, a rispondere del fatto sarà colui che ha provocato lo stato di incapacità (art. 86 c.p.). La legge punisce chi usa un altro essere umano come uno strumento. Attenzione però: l’incapacità deve essere totale; se è parziale, la responsabilità del soggetto incapace è solo diminuita.

Diverso è il caso di chi si ubriaca o si droga volontariamente per trovare il coraggio di delinquere o per prepararsi una scusa. In questa ipotesi, disciplinata dall’art. 87 c.p., il soggetto resta pienamente imputabile. Si parla di “actiones liberae in causa”: il giudizio di rimprovero retrocede al momento in cui la persona ha deciso volontariamente di mettersi in quella condizione di incapacità.

La malattia mentale esclude sempre la pena?

La legge (artt. 88 ss. c.p.) elenca cause specifiche che escludono o riducono la responsabilità. Il vizio di mente è uno stato di infermità, causato da malattia fisica o psichica, che incide sulla capacità di capire e agire. Non serve che sia permanente, basta che sussista al momento del fatto.

  • se l’infermità esclude completamente la capacità, il soggetto non è imputabile e viene prosciolto (art. 88 c.p.), ma se è pericoloso possono essere applicate misure di sicurezza.
  • se l’infermità non esclude la capacità ma la scema grandemente, il colpevole subisce una condanna con pena diminuita (art. 89 c.p.). Anche qui possono scattare misure di sicurezza, come il ricovero in casa di cura dopo aver scontato la pena.

Importante notare che gli stati emotivi e passionali (come la gelosia o l’ira momentanea) non diminuiscono né escludono mai l’imputabilità (art. 90 c.p.).

Chi commette un reato da ubriaco viene punito?

Il rapporto tra alcool e reato è complesso e dipende dall’origine dello stato di alterazione.

  • se dovuta a caso fortuito (es. inalazione accidentale di fumi alcolici), esclude l’imputabilità se è piena, o riduce la pena se parziale (art. 91 c.p.).
  • se si beve per scelta o imprudenza, non c’è nessuno sconto di pena (art. 92 c.p.).
  • se ci si ubriaca apposta per commettere il reato o prepararsi una scusa, la pena è aumentata (art. 92, comma 2, c.p.).
  • se il soggetto è dedito all’uso frequente ed eccessivo di alcool, la pena è aumentata (art. 94 c.p.).

Un caso a parte è la cronica intossicazione da alcool (art. 95 c.p.): qui l’uso prolungato ha creato una malattia psichica permanente. In questo caso si applicano le regole del vizio di mente (totale o parziale). La differenza è che nell’ubriachezza abituale l’incapacità è passeggera (transeunte), mentre nella cronica intossicazione è patologica e permanente.

Come viene trattato l’uso di droghe?

Per i fatti commessi sotto l’azione di sostanze stupefacenti, il legislatore ha previsto lo stesso identico trattamento dell’ubriachezza. Se l’uso è accidentale si può avere l’esclusione della punibilità o la riduzione della pena. Se l’uso è volontario o colposo, si risponde pienamente. Se è preordinato al reato, la pena aumenta. Infine, se l’uso di droghe ha causato una intossicazione cronica, equiparata a una malattia mentale, si applicano le norme sul vizio di mente (artt. 88 e 89 c.p.).

Il sordomutismo influisce sulla capacità penale?

Il sordomutismo è considerato uno stato psicopatologico che può incidere sulla responsabilità, ma non esiste una regola fissa. L’articolo 96 del codice penale richiede un accertamento caso per caso. Se si dimostra che, a causa della sua infermità, il sordomuto non aveva capacità di intendere o di volere al momento del fatto, non è imputabile. Se la capacità era solo grandemente scemata, la pena è diminuita. Se invece risulta capace, viene punito normalmente.

Da quale età un minorenne può essere processato?

L’età gioca un ruolo fondamentale e il codice distingue due fasce.

  • c’è una presunzione assoluta di incapacità. Sono considerati sempre non imputabili (art. 97 c.p.).
  • non c’è automatismo. Il giudice deve valutare caso per caso la maturità del ragazzo (art. 98 c.p.). Se riconosciuto capace, il minore è imputabile ma la pena è diminuita.

Per i minori tra i 14 e i 18 anni, se la pena è lieve (sotto i 5 anni) non si applicano pene accessorie; per pene più gravi scatta l’interdizione dai pubblici uffici (max 5 anni) e talvolta la sospensione della potestà dei genitori. Anche se il minore non è imputabile (perché under 14 o immaturo), se considerato socialmente pericoloso, può essere sottoposto a misure di sicurezza come il riformatorio giudiziario o la libertà vigilata.




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 Angelo Greco

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