Docenti e ATA neoassunti: quando l’insegnamento è compatibile con altro lavoro o libera professione [GUIDA]


La normativa sull’incompatibilità assoluta per il personale scolastico, sia a tempo pieno sia a tempo parziale con un impegno lavorativo superiore al 50%, è stabilita dall’articolo 508, comma 10, del d.lgs. 297/1994 (Testo Unico dell’Istruzione). Tale disposizione vieta l’esercizio di attività commerciali, industriali o professionali, nonché lo svolgimento di attività lavorative alle dipendenze di soggetti privati o l’assunzione di cariche in società costituite a scopo di lucro, fatta eccezione per le società cooperative.

Sommario

Casi di incompatibilità

Il personale docente (come tutti i pubblici dipendenti) ha il dovere di esclusività di svolgimento della prestazione lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione.

Vi sono, tuttavia, attività che possono essere esercitate previa autorizzazione del dirigente scolastico e attività che possono essere svolte anche senza autorizzazione). Come dichiarato nella nota dell’USR Sicilia del 31/08/2020, la normativa distingue tra:

  • incompatibilità assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può in nessun modo essere svolta);



  • incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico;



  • attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS;

In particolare, il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

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Quando chiedere l’autorizzazione

  • incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico;

L’autorizzazione deve essere richiesta annualmente al Dirigente scolastico dell’istituto. I docenti a tempo indeterminato possono presentare la richiesta anche prima dell’inizio dell’anno scolastico, purché specifichino che essa si riferisce all’anno scolastico successivo.

L’amministrazione dispone di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza per rilasciare l’autorizzazione.

Nel caso di personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni interessate. In tale ipotesi, l’amministrazione di appartenenza deve provvedere entro 45 giorni; qualora l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si esprima entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa, si prescinde dall’intesa stessa.

Decorso il termine previsto per il rilascio del provvedimento, l’autorizzazione viene comunque concessa se l’incarico deve essere conferito da un’amministrazione pubblica.

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Attività consentite senza autorizzazione

Le attività che il personale docente e ATA può svolgere senza incorrere in incompatibilità e senza autorizzazione, in regime di part-time o a tempo pieno, sono:

  • Collaborazioni con giornali, riviste, enciclopedie e siti web;



  • Sfruttamento economico di opere dell’ingegno o invenzioni;



  • Partecipazione a convegni e seminari;



  • Incarichi con rimborso spese;



  • Incarichi in aspettativa, comando o fuori ruolo;



  • Incarichi da organizzazioni sindacali;



  • le libere professioni (così come lo svolgimento dell’attività forense, a determinate condizioni);



  • per i soli docenti, le lezioni private svolte nei confronti di alunni appartenenti a istituti diversi da quello di servizio (sempre previa autorizzazione del DS).

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Condizioni per ottenere le autorizzazioni

Le condizioni necessarie per accogliere la richiesta di autorizzazione da parte del dipendente sono:

  • temporaneità e l’occasionalità dell’incarico: quindi, attività non di lavoro subordinato, esercitate sporadicamente e occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite. Tali attività non devono dare luogo, inoltre, dare luogo a possibili interferenze con l’impiego per l’aspetto quantitativo o mancanza di abitualità;



  • il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;



  • la compatibilità dell’impegno lavorativo con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, in modo tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.

Se il dirigente dovesse negare l’autorizzazione, è possibile fare ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

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Docenti e liberi professionisti, si possono svolgere entrambe le professioni?

La normativa scolastica prevede che possono essere regolarmente svolte le libere professioni, ad esempio esercitare la professione di avvocato e insegnare contemporaneamente. Occorre, tuttavia, chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Le condizioni necessarie per svolgere anche l’attività di libero professionista sono:

  • l’attività non deve essere da pregiudizio all’assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;



  • l’attività deve essere compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio;



  • l’attività deve essere coerente con l’insegnamento impartito;



  • l’attività deve essere autorizzata dal dirigente scolastico.

Nel caso specifico del docente/avvocato:

  • può svolgere solo attività di insegnamento in materie giuridiche;



  • non può assumere il patrocinio legale in controversie in cui sia parte l’amministrazione (scuola);



  • non può assumere incarichi professionali conferiti dall’amministrazione (vi sono, tuttavia, alcune sentenze di segno opposto, così come il parere del Consiglio Nazionale Forense).

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Personale in regime part-time

I docenti in regime di part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%, sono esclusi dal regime delle incompatibilità, ma sono comunque tenuti a comunicare al dirigente scolastico (come da CCNL 2016/18) l’attività intrapresa.

Una volta ricevuta la comunicazione, il dirigente (come prevede la legge 662/1996):

  • verifica che l’attività intrapresa non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso;



  • verifica che l’interessato abbia tempestivamente comunicato all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).



  • (anche in caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni), qualora ravvisi la sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività svolta dal dipendente (anche se in part time) e le funzioni istituzionali dello stesso, diffida il lavoratore dal cessare, entro 15 giorni, l’attività ulteriore a pena di decadenza dall’impiego pubblico.

Come detto sopra, se la comunicazione del lavoratore ha come oggetto la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (al fine di svolgere un’ulteriore attività), la stessa richiesta può essere accolta solo se, dalla verifica del dirigente scolastico, risulti che l’attività in esame sia compatibile con quella istituzionale.

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Esonero, aspettative o part-time per dottorati di ricerca

In base alla normativa del MIUR, la concessione di esoneri, aspettative o part-time per dottorati di ricerca non può essere emanata dal DS prima di avvenuta indagine da parte di specifica commissione preposta dal MIUR.

Pertanto, dietro richiesta di esonero per dottorato, il DS informerà la commissione MIUR e attenderà l’esito dell’indagine prima di rilasciare la sua autorizzazione.

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Co.co.co o attività professionale con collaborazione continuata

Sono autorizzabili le attività di lavoro non subordinato, regolarmente retribuite, ed esercitate sporadicamente o periodicamente, a patto che l’aspetto quantitativo e la mancanza di abitualità non diano luogo a interferenze con l’impiego.

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