Un’emergenza che non c’è più non può giustificare un divieto che continua ad esserci, e il proprietario ha strumenti concreti per farsi restituire la propria casa.
Chi ha visto la propria abitazione dichiarata pericolante dopo un terremoto, e da anni non riesce più a farvi ritorno nonostante il rischio sismico sia ormai un ricordo, si trova spesso davanti a un muro burocratico difficile da abbattere. Sfratto post-terremoto: come rientrare in casa se il Comune blocca il rientro? Il punto centrale è che i poteri emergenziali del Comune non possono protrarsi indefinitamente, né possono essere usati per stabilizzare in via permanente una situazione nata per fronteggiare un’emergenza sismica ormai superata. Il proprietario dispone quindi di strumenti concreti per contestare questa situazione e ottenere la restituzione dell’immobile.
I limiti temporali dei poteri emergenziali del Comune
Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti presuppone una situazione eccezionale e urgente, non fronteggiabile con i rimedi ordinari previsti dall’ordinamento. Questo potere, però, non può eccedere le finalità di un momentaneo rimedio, e non può essere utilizzato per imprimere un assetto definitivo alla situazione. Una volta neutralizzato il pericolo immediato, l’amministrazione deve passare agli strumenti ordinari, con adeguata istruttoria e rispetto delle garanzie procedimentali del privato.
Una sentenza recente afferma con chiarezza che, una volta superata la fase di pericolo immediato, il Comune avrebbe dovuto limitarsi a dettare le prescrizioni strettamente necessarie a garantire l’incolumità pubblica nell’immediato, riservando ad altro momento ogni valutazione rispetto a eventuali misure definitive aggiuntive. Sarebbe stato quindi necessario procedere con un’adeguata istruttoria procedimentale ordinaria e con un provvedimento definitivo, non con la semplice prosecuzione indefinita dell’ordinanza emergenziale originaria.
Cosa significa in pratica per chi non riesce a rientrare
Se il terremoto è cessato da anni, e il Comune continua a non consentire il rientro senza aver effettuato una nuova e seria istruttoria tecnica ordinaria, la permanenza del divieto di abitare l’immobile è fortemente esposta a censura giuridica. Questo rappresenta il punto di partenza per qualsiasi azione del proprietario interessato a tornare nella propria abitazione.
Il primo rimedio: impugnare il provvedimento che vieta il rientro
Se esiste un’ordinanza comunale, o altro atto amministrativo, che continua a impedire l’uso dell’alloggio, il proprietario può chiederne l’annullamento per diverse ragioni: la carenza dei presupposti di urgenza e contingibilità originariamente richiesti; l’uso improprio del potere emergenziale per regolare in modo stabile una situazione che avrebbe richiesto strumenti ordinari; il difetto di istruttoria e di motivazione sull’attuale permanenza del pericolo; e il mancato ricorso agli strumenti ordinari, una volta cessata l’emergenza originaria.
La giurisprudenza annulla ripetutamente ordinanze di questo tipo proprio quando l’amministrazione utilizza il potere emergenziale oltre il suo perimetro naturale e temporalmente limitato.
Se un’ordinanza sindacale, emessa subito dopo il terremoto, dichiarava l’immobile temporaneamente inagibile in attesa di verifiche tecniche, e sono trascorsi anni senza che il Comune abbia mai effettuato nuove verifiche aggiornate né adottato un provvedimento tecnico-amministrativo ordinario, quell’ordinanza originaria risulta oggi priva di fondamento giuridico attuale, e può essere impugnata proprio per questo motivo.
Il secondo rimedio: chiedere la restituzione dell’immobile
Una volta accertata l’illegittimità del titolo che giustificava la sottrazione del bene, il giudice può ordinare direttamente la restituzione dell’immobile. L’articolo 34 del Codice del processo amministrativo prevede che, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice possa disporre le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Questo è proprio ciò che ha fatto il Tar Calabria in un caso di requisizione in uso, disponendo l’annullamento dell’ordinanza e condannando il Comune alla restituzione dell’immobile oggetto della requisizione. Altre pronunce vanno nella stessa direzione: in caso di annullamento degli atti illegittimi, il giudice amministrativo può condannare alla restituzione del bene illegittimamente occupato. Sul piano operativo, quindi, il proprietario può chiedere non soltanto l’annullamento dell’atto ostativo, ma anche una vera e propria condanna del Comune a consentire il rientro, o a restituire la piena disponibilità dell’immobile, quando non esista un valido titolo attuale che giustifichi il protrarsi del divieto.
Il terzo argomento: contestare l’uso indefinito dei poteri emergenziali
Una linea difensiva particolarmente solida ricavabile dalla giurisprudenza è questa: anche ammesso che all’inizio l’allontanamento fosse pienamente giustificato dall’emergenza sismica, questo non significa che lo sia ancora automaticamente oggi. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha affermato che i poteri straordinari sono ammessi soltanto quando nello stesso atto siano individuate le ragioni che impediscono l’uso degli strumenti ordinari, e per un tempo ben individuato, perché la compressione dei diritti del privato è consentita solo in vista di una normalizzazione entro un tempo determinato.
Un’ordinanza che si limiti genericamente a dichiarare l’immobile inagibile “fino a nuove verifiche”, senza mai fissare un termine concreto entro cui quelle verifiche debbano essere effettuate, si presta particolarmente a diventare un divieto di fatto permanente, in contrasto con la natura temporanea che dovrebbe caratterizzare ogni provvedimento emergenziale.
Se il Comune non ha fissato un termine preciso, non ha aggiornato l’istruttoria tecnica, non ha adottato un provvedimento ordinario successivo, e non ha dimostrato un pericolo attuale e concreto, il proprietario ha un argomento solido per chiedere la cessazione degli effetti del divieto originario.
Il quarto rimedio: il risarcimento del danno, con attenzione alla prova
Il danno o l’indennizzo economico non sono automatici: vanno allegati e provati concretamente dal proprietario che li richiede. In diversi casi, la domanda risarcitoria è stata rigettata proprio per difetto di prova concreta del pregiudizio subito. Se il proprietario vuole ottenere anche un ristoro economico, deve quindi documentare in modo specifico il mancato godimento dell’immobile, le spese effettivamente sopportate, e l’eventuale perdita economica concreta derivante dall’impossibilità di utilizzare la propria abitazione.
Sul piano sostanziale, una pronuncia qualifica l’occupazione protratta oltre la scadenza del titolo come occupazione sine titulo, cioè priva di qualsiasi base giuridica. Questo rappresenta un elemento utile per sostenere che, una volta cessata l’efficacia del provvedimento emergenziale, o una volta annullato lo stesso, il protrarsi della compressione del godimento dell’immobile non ha più alcuna base legale.
Il Comune può limitarsi a dire che l’immobile era pericolante “una volta”?
No, secondo la giurisprudenza consolidata. Il pericolo deve essere attuale, grave e accertato con elementi istruttori adeguati e aggiornati: non basta richiamare genericamente un evento ormai risalente nel tempo, o una situazione descritta in modo vago come “degradata”. Il Tar Sicilia ha annullato un’ordinanza rilevando l’assenza dei presupposti normativi, sia perché mancavano quegli elementi di pericolo imprevisti ed eccezionali non fronteggiabili con mezzi ordinari, sia per un evidente difetto di istruttoria tecnica aggiornata.
Se il terremoto è finito da anni, il Comune deve quindi dimostrare, con atti e verifiche tecniche attuali, se l’edificio sia ancora effettivamente inagibile; per quale ragione specifica non sarebbe sufficiente un ordinario procedimento tecnico-amministrativo per valutare la situazione; e perché, concretamente, il proprietario non possa ancora fare rientro nella propria abitazione. In mancanza di questi elementi concreti e aggiornati, il mantenimento del divieto appare in netto contrasto con i principi consolidati in materia.
Esiste anche un rimedio possessorio civilistico?
Sotto il profilo civilistico, l’articolo 1170 cod. civ. prevede l’azione di manutenzione per chi sia stato molestato nel possesso di un immobile, da esercitare entro un anno dalla turbativa, purché il possesso duri da oltre un anno in modo continuo e ininterrotto. Questo rimedio è però utile soprattutto quando ricorrano i suoi specifici presupposti temporali e possessori. Nel caso di un allontanamento protratto ormai da anni, come quello descritto, il rimedio che emerge con maggiore forza dalla giurisprudenza resta quello di contestare l’attuale mancanza di titolo del Comune, chiedendo la restituzione o la riammissione nel possesso attraverso l’impugnazione dell’atto ostativo, unita alla domanda restitutoria davanti al giudice amministrativo.
Cosa può concretamente chiedere il proprietario
Alla luce di questi principi, il proprietario può impostare la propria tutela chiedendo quattro elementi distinti. Innanzitutto, l’accertamento dell’illegittimità dell’atto comunale che continua a impedire il rientro, se ancora fondato su logiche emergenziali non più attuali. In secondo luogo, l’annullamento dell’ordinanza o del provvedimento ostativo esistente. In terzo luogo, la restituzione dell’immobile, o comunque un ordine al Comune di consentire il rientro, come misura idonea a tutelare la situazione giuridica lesa. Infine, in via ulteriore, il risarcimento del danno, purché adeguatamente provato in modo puntuale e documentato.
La conclusione operativa per chi si trova in questa situazione
Il proprietario non è tenuto a subire senza limiti un divieto di rientro fondato su un’emergenza sismica ormai remota nel tempo. L’ordinanza contingibile e urgente serve soltanto a fronteggiare un pericolo attuale e straordinario, non può trasformarsi in uno strumento di gestione definitiva della situazione, e, una volta cessata l’emergenza, il Comune deve necessariamente utilizzare i poteri ordinari, con istruttoria tecnica aggiornata e piene garanzie procedimentali per il privato coinvolto. Se il Comune continua illegittimamente a impedire il rientro, il proprietario può chiedere sia l’annullamento del provvedimento ostativo, sia la restituzione dell’immobile o la riammissione nel possesso.
In termini semplici, il rimedio principale consiste nel contestare l’attuale mancanza di un valido titolo comunale, chiedendo giudizialmente che il Comune consenta il ritorno nell’alloggio, perché il potere emergenziale non può durare anni e anni senza una nuova base istruttoria e giuridica concreta e aggiornata.
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Angelo Greco
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