Telefonate, messaggi tramite terzi, accesso ai profili social della vittima e violazione del divieto di avvicinamento anche indirettamente integrano il reato. Trib. Pescara 350/2026.
Una relazione finisce. L’ex partner non accetta la separazione. Iniziano le telefonate insistenti, le ingiurie, le minacce. Quando i numeri vengono bloccati, si passa ad altre utenze. Quando quelle vengono bloccate, si ricorre agli amici come intermediari. Nel frattempo, qualcuno accede ai profili social della vittima e ne modifica le credenziali, impedendole di accedere ai propri account. Il tribunale emette un divieto di avvicinamento. I contatti continuano, stavolta attraverso messaggi affidati a conoscenti comuni.
Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 350 del 7 aprile 2026, condanna per atti persecutori e per violazione del divieto di avvicinamento. La domanda su se gli atti persecutori attraverso social e contatti indiretti integrino il reato di stalking ha risposta affermativa, con un principio che chiarisce sia la struttura del reato sia i limiti operativi dei provvedimenti cautelari.
Il reato di stalking: struttura e presupposti
Il reato di atti persecutori è disciplinato dall’art. 612-bis cod. pen. Punisce chiunque, con condotte reiterate, molesti o minacci taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
La norma non richiede che ogni singolo atto sia di per sé grave o integrante un reato autonomo. Richiede una pluralità di condotte reiterate che, considerate nel loro insieme e nella loro abitualità, producano uno degli effetti tipici sulla vittima.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Pescara, le condotte erano multiple e variegate: telefonate insistenti; ingiurie e minacce; accessi fisici presso l’abitazione della vittima; contatti tramite terzi utilizzati come intermediari; utilizzo di utenze diverse per aggirare i blocchi imposti dalla vittima; accesso indebito ai profili social con modifica delle credenziali di accesso, che ha privato la vittima del controllo sui propri account.
Il risultato era un perdurante e grave stato di ansia e di paura nella vittima e nei suoi familiari, con incidenza sulla libertà e sulla serenità di vita.
L’elemento soggettivo: non serve la premeditazione
Un aspetto significativo della pronuncia riguarda l’elemento soggettivo del reato. Il Tribunale di Pescara conferma l’orientamento consolidato: per lo stalking è sufficiente il dolo generico.
Non è richiesta la premeditazione — il proposito deliberato di cagionare alla vittima uno stato di ansia o paura. È sufficiente la consapevolezza che le proprie condotte, considerate nella loro abitualità e reiterazione, siano idonee a produrre l’evento tipico previsto dalla norma.
In pratica: l’autore non deve aver pianificato di terrorizzare la vittima. È sufficiente che sapesse — o avesse dovuto sapere — che il complesso delle proprie condotte reiterate era oggettivamente idoneo a cagionare quel risultato. Questa impostazione rende più agevole la prova dell’elemento soggettivo nei processi per stalking, dove spesso il molestatore sostiene di aver agito per amore o per riavvicinarsi, senza intenzione persecutoria.
I contatti indiretti e i social: condotte rilevanti
La pronuncia chiarisce che il reato di stalking non richiede che i contatti avvengano direttamente tra autore e vittima. Rientrano nel perimetro della norma anche le condotte indirette.
I contatti tramite terzi — amici, conoscenti comuni, familiari utilizzati come intermediari per trasmettere messaggi, pressioni o minacce — sono pienamente rilevanti. Chi incarica un terzo di contattare la vittima per proprio conto non sfugge alla responsabilità penale.
L’intrusione nei profili social con modifica delle credenziali costituisce una condotta particolarmente invasiva: priva la vittima del controllo sulla propria identità digitale, accede a informazioni private, può consentire di monitorare le comunicazioni della vittima o di inviare messaggi a suo nome. Il Tribunale di Pescara la qualifica come condotta che contribuisce a integrare il reato di atti persecutori nel quadro complessivo delle molestie.
L’utilizzo di utenze diverse per aggirare i blocchi — cambiare numero di telefono ogni volta che quello precedente viene bloccato dalla vittima — dimostra la deliberata volontà di mantenere il contatto contro la volontà della persona offesa. Anche questa condotta confluisce nel quadro complessivo del reato.
La violazione del divieto di avvicinamento: anche i contatti indiretti la integrano
Il secondo reato contestato è la violazione del divieto di avvicinamento prevista dall’art. 387-bis cod. pen., che punisce chi viola i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessi ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen.
Il divieto di avvicinamento può includere la prescrizione di non comunicare con la persona offesa in alcun modo. Il Tribunale di Pescara chiarisce che questa prescrizione si estende ai contatti indiretti: ricercare il contatto attraverso amici o strumenti informatici viola il provvedimento esattamente come un approccio diretto.
Il soggetto sottoposto al divieto che incarica un terzo di trasmettere un messaggio alla vittima — o che accede ai suoi profili social — non rispetta la prescrizione. L’imposizione del divieto non è aggirata dalla mediazione di un terzo: l’obbligo di non comunicare vale in qualsiasi forma, diretta o indiretta.
Le conseguenze per la vittima: ansia, paura e alterazione delle abitudini di vita
La pronuncia descrive con precisione l’impatto delle condotte sulla vittima: un perdurante e grave stato di ansia e di paura che ha inciso sulla libertà e sulla serenità di vita, coinvolgendo anche i familiari.
Questo effetto sulla vittima — e non la singola condotta dell’autore — è il fulcro del reato. La norma non punisce il singolo messaggio offensivo o la singola telefonata molesta: punisce il risultato complessivo di una serie di condotte che, considerate nella loro abitualità, producono una compromissione stabile e seria della qualità della vita della vittima.
Le conseguenze pratiche: cosa può fare la vittima
Per chi si trova in una situazione analoga, la pronuncia del Tribunale di Pescara offre indicazioni concrete.
Ogni singola condotta — ogni telefonata, ogni accesso ai profili social, ogni contatto tramite terzi — va documentata e conservata: screenshot, registrazioni, testi di messaggi, testimonianze di chi ha assistito ai contatti indiretti. Questa documentazione è fondamentale per costruire il quadro del comportamento abituale e reiterato che integra il reato.
La richiesta di un divieto di avvicinamento con prescrizione di non comunicare è lo strumento cautelare principale; ma — come dimostra questa vicenda — la sua violazione può integrare un reato autonomo e deve essere prontamente segnalata all’autorità giudiziaria con documentazione delle singole violazioni.
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Angelo Greco
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