Cos’è e come funziona l’accesso agli atti di edilizia privata — idealista/news


L’accesso agli atti è uno strumento che permette di consultare e ottenere copia dei documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione. Conoscere le diverse forme di accesso e i soggetti che possono esercitare questo diritto è fondamentale per evitare richieste incomplete o non ammissibili. L’accesso agli atti di edilizia privata è la procedura formale (Regolata dalla Legge 241/90) che consente ai proprietari o ai loro delegati di visionare ed estrarre copie di licenze, concessioni, CILA, SCIA e permessi di costruire depositati in Comune, per verificare lo stato legittimo dell’immobile.

Quali sono i 3 tipi di accesso agli atti?

L’accesso agli atti, come disciplinato dalla legge 241/1990, è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi detenuti dalla Pubblica Amministrazione. L’ordinamento italiano prevede tre principali forme di accesso ai documenti amministrativi, ognuna con caratteristiche e finalità differenti:

  • accesso documentale: è la forma tradizionale di accesso agli atti e può essere esercitata solo da chi dimostra un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti. Nel settore edilizio questa tipologia è quella maggiormente utilizzata per ottenere copie di permessi di costruire, SCIA, CILA, autorizzazioni paesaggistiche, certificati di agibilità e altri elaborati progettuali;
  • accesso civico semplice: consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto pubblicare sul proprio sito istituzionale, ma che risultano assenti. Non richiede la dimostrazione di un interesse personale, ma riguarda esclusivamente dati soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza;
  • accesso civico generalizzato: istituito dalla normativa FOIA (Freedom of Information Act), permette a qualsiasi cittadino di chiedere dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, anche se non sono soggetti a pubblicazione obbligatoria. Questo tipo di accesso ha dei limiti più stringenti per quanto riguarda dati personali, segreti commerciali o interessi pubblici particolarmente rilevanti. In materia edilizia, spesso si ricorre invece all’accesso documentale, perché fondato su uno specifico interesse giuridico.

Accesso agli atti di edilizia privata: cos’è

L’accesso agli atti edilizia privata consiste nella possibilità di consultare o ottenere copia della documentazione relativa agli interventi edilizi autorizzati su uno specifico immobile. Questo strumento viene spesso utilizzato prima di acquistare una casa, per verificare la conformità urbanistica dell’immobile oppure per accertare eventuali abusi edilizi. Può essere necessario l’accesso agli atti quando si intende vendere un immobile, ed è bene sapere quanto costa e chi può richiederlo. Inevitabile la consultazione degli archivi comunali, in cui trovare vari documenti:

  • permessi di costruire;
  • SCIA;
  • CILA;
  • concessioni e licenze edilizie;
  • certificati di agibilità;
  • relazioni tecniche;
  • autorizzazioni paesaggistiche;
  • varianti ai progetti.

Chi può richiedere l’accesso agli atti di un immobile?

La possibilità di accedere agli atti e quindi ottenere documentazione relativa a un immobile, non è riservata esclusivamente al proprietario. La domanda, infatti, può essere presentata da chiunque dimostri un interesse concreto e giuridicamente rilevante collegato alla documentazione richiesta. Tra i soggetti che più frequentemente esercitano questo diritto rientrano:

  • il proprietario dell’immobile;
  • il comproprietario;
  • l’usufruttuario;
  • il futuro acquirente, se munito di delega o di un interesse qualificato, quale ad esempio un contratto preliminare di compravendita;
  • il locatario in determinate circostanze;
  • l’amministratore di condominio per questioni inerenti alle parti comuni;
  • il professionista incaricato mediante delega del proprietario;
  • il vicino confinante quando dimostra un interesse concreto.

Un caso frequente è l’accesso agli atti di edilizia privata del confinante, ossia la richiesta avanzata dal proprietario di un immobile adiacente che intende verificare la legittimità di lavori potenzialmente lesivi dei propri diritti, in ossequio al principio della “vicinitas”, ossia della vicinanza fisica che garantisce un interesse diretto, concreto e attuale. 

In questi casi è fondamentale indicare un’adeguata motivazione per l’accesso agli atti del confinante, spiegando ad esempio che gli interventi potrebbero incidere sulle distanze legali, sulla veduta, sull’illuminazione, sul rispetto delle norme urbanistiche oppure sulla stabilità dell’edificio. La semplice curiosità, infatti, non costituisce un interesse sufficiente.

La giurisprudenza sull’accesso agli atti delle pratiche edilizie è ormai consolidata nel riconoscere un’ampia tutela a chi dimostra un interesse concreto e attuale, soprattutto quando si tratta di proprietari di immobili confinanti, legittimati a verificare la conformità urbanistica degli interventi qualora possano incidere sulla propria posizione giuridica.

Come fare accesso agli atti da privato?

In assenza di casi particolarmente complessi, il soggetto interessato può presentare personalmente la richiesta di accesso agli atti da privato, senza dover necessariamente rivolgersi a un avvocato o a un tecnico. È sufficiente seguire alcuni passaggi, individuando in primis il Comune competente, sul sito del quale si potrà reperire il modulo di accesso agli atti di edilizia privata.

La domanda deve essere debitamente compilata con i dati anagrafici del richiedente, l’indicazione dell’immobile interessato, i documenti richiesti e la motivazione dell’accesso agli atti. L’istanza può essere trasmessa al Comune tramite PEC, con raccomandata, con consegna a mano allo sportello o secondo le modalità indicate dal singolo ente.

Può accadere che il proprietario dell’immobile interessato venga informato della richiesta e presenti una opposizione all’accesso agli atti di edilizia privata. Questo però non determina automaticamente il rigetto dell’istanza, visto che l’amministrazione deve effettuare un bilanciamento degli opposti interessi e ciò può portare a una graduazione del diritto di accesso in relazione alla tipologia di dati personali,

Tempistiche dell’accesso agli atti di edilizia privata

Per quanto riguarda le tempistiche relative all’accesso atti di edilizia privata, la Legge n. 241/1990 stabilisce che il procedimento debba concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo sospensioni motivate o richieste di integrazione documentale.

In caso di accoglimento della domanda, il richiedente può consultare i documenti presso gli uffici comunali oppure ottenere copie cartacee o digitali, previo pagamento dei costi di riproduzione eventualmente previsti dal regolamento dell’ente. Nel caso in cui l’amministrazione rigetti l’istanza o non risponda entro il termine previsto, il cittadino può valutare la presentazione di un ricorso al responsabile della trasparenza, al difensore civico e/o al TAR. 


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 Davide Pantaleo

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