Le minacce e le umiliazioni continue integrano il reato di maltrattamenti familiari?


L’abitualità del reato di maltrattamenti è integrata anche da condotte verbali reiterate — ingiurie, minacce, controllo, umiliazioni — senza necessità di lesioni fisiche. Corte d’Appello Bari 277/2026.

Non ci sono botte, non ci sono referti del pronto soccorso, non ci sono lesioni documentate. Ci sono insulti quotidiani, minacce reiterate, controllo ossessivo degli spostamenti, umiliazioni sistematiche davanti ai figli. La convivenza è diventata insopportabile. È maltrattamento?

La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 277 del 26 gennaio 2026, risponde affermativamente. L’elemento dell’abitualità nel reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi previsto dall’art. 572 cod. pen. è integrato da una serie reiterata e continuativa di condotte vessatorie, anche non costituenti singoli reati autonomi e non necessariamente produttive di lesioni fisiche. Ingiurie, minacce, controllo e umiliazioni bastano, purché rendano la convivenza dolorosa e intollerabile.

La domanda su se le minacce e le umiliazioni continue integrino il reato di maltrattamenti familiari ha risposta affermativa, con un principio che ridefinisce i confini del reato oltre la violenza fisica.

Il reato di maltrattamenti: struttura e abitualità

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi punisce chiunque maltratti una persona della famiglia o della convivenza. Non è un reato istantaneo: è un reato abituale, che si consuma attraverso una condotta reiterata nel tempo — una pluralità di atti che si inscrivono in un clima di sopraffazione e che trasformano la vita familiare in qualcosa di doloroso e intollerabile.

La Corte d’Appello di Bari chiarisce il perimetro dell’abitualità con precisione. Non è richiesto che ogni singolo atto integri autonomamente un reato. Non è richiesto che le condotte producano lesioni fisiche. Non è richiesto un numero minimo di episodi. È richiesto che la serie di condotte — valutata nel suo insieme e nella sua continuità — sia idonea a rendere la convivenza dolorosa e intollerabile per la vittima.

Le condotte che bastano: ingiurie, minacce, controllo, umiliazioni

Il catalogo delle condotte che possono integrare il reato è più ampio di quanto spesso si pensi. La pronuncia elenca esplicitamente: ingiurie — insulti, offese, parole degradanti reiterate; minacce — anche non gravi, se sistematiche; controllo — sorveglianza degli spostamenti, dei contatti, delle comunicazioni; umiliazioni — svalutazioni, denigrazioni, comportamenti che ledono la dignità della vittima, anche davanti ai figli o a terzi.

Nessuna di queste condotte, presa singolarmente, potrebbe forse giustificare un processo penale. Ma quando si ripetono in modo sistematico, si alimentano a vicenda e producono complessivamente un effetto di sopraffazione che trasforma la vita familiare in un’esperienza oppressiva — allora si è nel perimetro del reato di maltrattamenti.

La pronuncia è coerente con un orientamento consolidato della Cassazione: il reato di maltrattamenti non tutela solo l’integrità fisica, ma la dignità della persona all’interno del nucleo familiare e il suo diritto a una vita relazionale libera dalla sopraffazione.

La prova: le dichiarazioni della persona offesa possono bastare da sole

Un aspetto processuale significativo riguarda il valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa. La Corte d’Appello di Bari afferma che le dichiarazioni della vittima possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità — senza necessità di riscontri individualizzanti su ogni singolo episodio del narrato.

Questo principio deve però essere applicato con rigore. Le dichiarazioni della persona offesa — che nel processo penale non ha il ruolo di testimone ordinario ma di soggetto portatore di un interesse diretto — devono essere sottoposte a un particolare vaglio di attendibilità. Il giudice deve verificare: la coerenza interna del racconto nel tempo; l’assenza di contraddizioni significative; l’assenza di ragioni che possano far sospettare intenti calunniatori verso l’imputato — rancori personali, interessi patrimoniali nel procedimento di separazione, vendette.

Se questo vaglio dà esito positivo — se le dichiarazioni reggono all’esame critico e non emergono elementi che suggeriscano una falsa denuncia — la condanna può fondarsi su di esse anche in assenza di riscontri specifici su ogni episodio descritto.

La distinzione tra riscontri necessari e riscontri individualizzanti

La pronuncia introduce una distinzione importante. Non è necessario che ogni singolo episodio raccontato dalla vittima trovi conferma in una prova esterna — la testimonianza di un vicino che ha sentito urlare in quella data specifica, una fotografia scattata quel giorno, un referto medico relativo a quell’episodio.

Ciò che è necessario è che il quadro complessivo sia attendibile e non contaminato da intenti calunniatori. I riscontri possono essere generali: l’atmosfera familiare percepita da chi frequentava la casa; i comportamenti visibili della vittima — stati d’ansia, paura, isolamento; l’eventuale documentazione di episodi anche parziali che confermino la dinamica descritta.

Questa impostazione è particolarmente rilevante nei maltrattamenti che avvengono esclusivamente in ambito domestico — dove per definizione non ci sono testimoni diretti e l’unica persona che può descrivere la realtà di quella convivenza è la vittima stessa.

Le conseguenze pratiche

La pronuncia ha implicazioni concrete per chi vive situazioni di violenza psicologica e verbale in ambito familiare.

Le condotte di controllo ossessivo, umiliazione sistematica e minaccia reiterata non sono fuori dal perimetro penale solo perché non lasciano lividi. Possono integrare il reato di maltrattamenti se si ripetono nel tempo con l’intensità e la sistematicità che rendono la convivenza intollerabile.

Per chi denuncia: tenere un diario degli episodi — con date, contesti, parole utilizzate — è uno strumento utile per documentare la serialità delle condotte. Conservare messaggi, registrazioni audio o video lecite, comunicazioni scritte che documentino minacce o umiliazioni rafforza la credibilità del racconto.

Per chi assiste le vittime — assistenti sociali, psicologi, operatori dei centri antiviolenza: le loro osservazioni sul comportamento e sullo stato emotivo della vittima possono costituire quei riscontri generali che la giurisprudenza richiede a sostegno delle dichiarazioni.




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 Raffaella Mari

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