Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 luglio 2026, n. 5565



Presidente: Neri – Estensore: Arrivi

FATTO E DIRITTO

1. È in contestazione la legittimità della delibera di Giunta della Regione Lazio n. 431 del 25 luglio 2017, avente ad oggetto l’annullamento straordinario, ai sensi dell’art. 34 l.r. Lazio 15/2008, del permesso di costruire n. 2 del 17 gennaio 2013, rilasciato dal Comune di [omissis] a [omissis].

2. Quest’ultima è proprietaria di un fondo in [omissis], censito al foglio n. 11, particella n. 104, inserito in un piano di lottizzazione convenzionato denominato [omissis], sul quale è stata autorizzata a edificare un’abitazione in forza del citato permesso di costruire.

Con nota prot. n. 172583 del 4 aprile 2016, la Regione Lazio ha comunicato al Comune di [omissis] l’avvio, ai sensi dell’art. 34 l.r. 15/2008, del procedimento di annullamento d’ufficio [di] numerosi permessi di costruire, tra cui quello per cui è causa, in quanto rilasciati in mancanza di autorizzazioni paesaggistiche nonostante la presenza di vincoli boschivi. Non avendo l’ente locale fornito controdeduzioni, la Regione Lazio, con nota prot. n. 641959 del 23 dicembre 2016, ha informato l’interessata dell’avvio del procedimento di riesame e – a seguito delle osservazioni di quest’ultima, fatte pervenire con nota prot. n. 194325 del 13 aprile 2017 – l’amministrazione regionale adottato la delibera n. 431 del 2017, notificata il 28 agosto 2017, con la quale, dopo aver confermato la presenza del vincolo boschivo, ha annullato in autotutela il titolo edificatorio perché non accompagnato dall’autorizzazione paesaggistica.

3. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2017 e depositato il 28 novembre 2017, [omissis] ha impugnato il provvedimento di annullamento del permesso di costruire per tre motivi, con i quali ha lamentato:

– la violazione degli artt. 142 e 146 d.lgs. 42/2004 e il difetto di istruttoria, sostenendo che la Regione non avesse considerato le proprie osservazioni sull’assenza di un bosco sull’area interessata dall’intervento edilizio;

– l’incompetenza della Regione all’accertamento del vincolo boschivo, l’intervenuto decorso del termine decennale per l’intervento in autotutela regionale ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 380/2001, la violazione dell’art. 10, comma 5, l.r. 24/1998, che non richiederebbe una apposita certificazione dell’assenza del bosco, e l’eccesso di potere, in quanto con l’approvazione del piano di lottizzazione sarebbero state favorevolmente scrutinate tutte le questioni relative al vincolo paesaggistico;

– la violazione degli artt. 34, comma 5, l.r. 15/2008, 39, comma 2, d.P.R. 380/2001 e 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, per la scadenza del termine di diciotto mesi per l’annullamento in autotutela, per la mancanza di motivazioni sull’interesse pubblico attuale alla rimozione del titolo edificatorio e per l’omessa considerazione del legittimo affidamento della proprietaria.

La ricorrente ha anche proposto domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’annullamento del permesso di costruire.

4. Si è costituita la Regione Lazio, argomentando per il rigetto del gravame.

5. Con sentenza n. [omissis] (non notificata), il T.A.R. Lazio ha accolto la domanda di annullamento della delibera di Giunta regionale n. 431 del 2017, ritenendo fondato, con portata assorbente, il terzo motivo di ricorso. Segnatamente, il giudice ha osservato che il potere di annullamento d’ufficio esercitabile dalle regioni sui titoli edilizi illegittimamente rilasciati dai comuni (previsto dall’art. 34 l.r. Lazio 15/2008, sostanzialmente replicativo dell’art. 39 d.P.R. 380/2001) sia una species del potere di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990, dal quale differirebbe solo per il maggior termine (dieci anni) per l’intervento in autotutela, con la conseguenza che l’amministrazione regionale avrebbe dovuto esplicitare l’interesse pubblico attuale alla rimozione del permesso di costruire, il quale non può coincidere con l’interesse al ripristino della legalità, e avrebbe dovuto bilanciare tale interesse con il legittimo affidamento della proprietaria al mantenimento del titolo edilizio. Il T.A.R. ha, invece, respinto la domanda risarcitoria, ritenendo che l’annullamento del provvedimento lesivo fosse satisfattivo dell’interesse della ricorrente.

6. Con ricorso notificato il 14 marzo 2025 e depositato il 15 aprile 2025, la Regione Lazio ha appellato la sentenza per due motivi.

I) Con il primo, ha sostenuto di aver adeguatamente motivato il provvedimento. L’interesse pubblico perseguito con l’annullamento d’ufficio sarebbe autoevidente, data la natura sensibile del valore paesaggistico, perciò potrebbe essere motivato mediante il mero richiamo alle pertinenti circostanze fattuali e il rinvio alle disposizioni violate. Non vi sarebbe, inoltre, la necessità di bilanciamento dell’interesse del privato, data la mancanza di un legittimo affidamento della proprietaria, che sarebbe stata sin dal principio consapevole dell’esistenza di un bosco sul proprio terreno.

II) Con il secondo motivo, l’amministrazione appellante ha dedotto che all’annullamento straordinario regionale, di cui agli artt. 34 l.r. 15/2008 e 39 d.P.R. 380/2001, non si applicano i principi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, con conseguente superfluità della motivazione sull’interesse pubblico e del bilanciamento con l’interesse privato.

7. Con ricorso notificato e depositato il 13 maggio 2025, anche [omissis] ha appellato la sentenza in via incidentale. In tale atto ha dapprima riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le censure assorbite dal giudice di primo grado, subordinandone la trattazione all’eventualità dell’accoglimento dell’appello principale. L’appello incidentale è stato promosso in via ulteriormente gradata al mancato accoglimento delle censure riproposte. Con esso, l’appellante:

I) ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria;

II) ha contestato la decisione, ove venisse intesa nel senso di aver ritenuto rispettato il termine di diciotto mesi dall’accertamento dell’illegittimità dell’atto (previsto dagli artt. 34, comma 5, l.r. 15/2008 e 39, comma 2, d.P.R. 380/2001), osservando come, invece, tale termine fosse stato violato, perché l’accertamento dell’asserita esistenza del bosco risalirebbe al 2015;

III) ove la sentenza contenesse un accertamento sull’esistenza del bosco, ha contestato anche tale assunto fattuale.

8. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 21 maggio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche.

9. L’appello principale è infondato.

Come la giurisprudenza ha più volte chiarito (C.G.A.R.S., Sez. giur., 26 maggio 2020, n. 325; C.d.S., Sez. IV, 15 marzo 2022, n. 1824; Sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1536) e come recentemente stabilito anche da questa Sezione su una controversia analoga alla presente (C.d.S., Sez. IV, 13 maggio 2026, n. 3781), l’annullamento regionale del permesso di costruire, di cui all’art. 39 d.P.R. 380/2001 (e, per la Regione Lazio, di cui all’art. 34 l.r. 15/2018), è espressione del potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi, sancito in via generale dall’art. 21-nonies l. 241/1990, salva la specialità del termine di esercizio del potere, pari a massimo dieci anni dall’adozione dell’atto di primo grado e diciotto mesi dall’accertamento della sua illegittimità, con la conseguenza che esso rimane soggetto agli altri presupposti di legittimità indicati dall’art. 21-nonies l. 241/1990. L’annullamento straordinario regionale, quindi, non può prescindere dalla valutazione in concreto dell’interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità violata, e dalla considerazione del contro-interesse privato al mantenimento del provvedimento favorevole, nell’ambito di un bilanciamento tanto più stringente quanto più l’annullamento interviene a distanza di molto tempo dall’adozione dell’atto originario (cfr. C.d.S., Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8).

Nel caso di specie, il descritto presupposto non è stato rispettato, posto che la delibera di Giunta regionale n. 431 del 2017 non reca alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico attuale alla rimozione del permesso di costruire – interesse che non può ritenersi autoevidente solo per la natura sensibile del valore paesaggistico – né alle ragioni per le quali lo stesso debba ritenersi prevalente rispetto al legittimo affidamento della proprietaria. Non può inoltre negarsi a quest’ultima una posizione di legittimo affidamento, visto che il rilascio del permesso di costruire non è dipeso da una falsa rappresentazione dei fatti da parte dell’interessata, bensì dall’accertamento del Comune di [omissis] circa l’inesistenza del vincolo boschivo.

10. Stante l’infondatezza dell’appello principale, non vi è luogo per pronunciarsi sui motivi del ricorso di primo grado, dichiarati assorbiti dal T.A.R. e riproposti solo in via gradata, né sull’appello incidentale, proposto in via ulteriormente subordinata, il quale deve essere dichiarato improcedibile.

11. Le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello principale e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale, per l’effetto confermando la sentenza impugnata, e dichiara improcedibile l’appello incidentale.

Condanna l’appellante principale al pagamento, in favore dell’appellante incidentale, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 6.000 per compensi, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche coinvolte nella vicenda.


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