Non esiste un termine legale per informare l’indagato del deposito di una denuncia. L’avviso arriva solo in occasione di specifici atti di indagine o processuali. Ecco come funziona.
Qualcuno vi ha denunciato o ha sporto querela contro di voi. Avete sentito dire che “la polizia deve avvisarvi entro tot giorni”. È vero? Esiste davvero questo termine?
La risposta è no. Nel sistema penale italiano non esiste una norma che imponga alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero di comunicare all’interessato, entro un certo periodo di tempo, che è stata depositata una denuncia o una querela a suo carico. La domanda su quanto tempo ha la polizia per avvisarti di una denuncia o una querela non ha una risposta in giorni o mesi, perché quell’obbligo semplicemente non esiste nella forma in cui molti lo immaginano. L’avviso all’indagato non è collegato al deposito della denuncia, ma al compimento di determinati atti di indagine o processuali. E tra una denuncia e il primo atto che mette l’indagato al corrente del procedimento possono passare settimane, mesi o anni.
Denuncia e querela non vengono notificate all’indagato
Denuncia e querela sono atti con cui una persona porta all’autorità la notizia di un fatto che ritiene costituire reato. Sono atti diretti alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, non all’indagato. Non vengono notificati a chi viene accusato, e la legge non prevede che l’autorità debba comunicare al diretto interessato che qualcuno ha sporto una segnalazione nei suoi confronti.
La polizia giudiziaria, ricevuta la notizia di reato, deve trasmetterla “senza ritardo” al pubblico ministero ai sensi dell’art. 347 cod. proc. pen. Quando nel corso delle indagini vengono compiuti atti che richiedono la presenza o l’avviso del difensore, la trasmissione deve avvenire entro quarantotto ore. Questi termini riguardano i rapporti interni tra polizia e PM, non l’obbligo di informare l’indagato.
L’iscrizione nel registro delle notizie di reato
Quando il pubblico ministero riceve la notizia di reato, deve iscriverla immediatamente nel registro delle notizie di reatoprevisto dall’art. 335 cod. proc. pen. Appena emergono elementi indiziari specifici che consentono di individuare una persona cui il reato è attribuibile, il PM deve iscriverne il nome nello stesso registro, senza margini di discrezionalità sulla scelta se iscrivere o meno, ma con un margine di valutazione sul momento in cui quegli elementi indiziari — non semplici sospetti — risultano sufficienti.
Questo passaggio è importante perché da quel momento iniziano a decorrere i termini massimi di durata delle indagini preliminari. La riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022, con effetti dal 30 dicembre 2022) ha novellato l’art. 405 cod. proc. pen., introducendo termini più precisi. La Cassazione ha chiarito che per le iscrizioni avvenute dopo il 30 dicembre 2022 si applica la disciplina riformata secondo il principio del tempus regit actum.
Un ritardo nell’iscrizione da parte del PM non comporta di regola l’inutilizzabilità degli atti di indagine già compiuti, ma può avere rilievo sul piano disciplinare o penale per il magistrato che ha tardato.
Quando l’indagato viene a sapere del procedimento: gli atti formali
L’interessato non ha diritto a sapere che è stata depositata una denuncia. Ha invece diritto a essere informato quando il procedimento produce atti che lo riguardano direttamente.
Il primo atto formale che mette l’indagato al corrente dell’esistenza del procedimento è normalmente l’informazione di garanzia, disciplinata dall’art. 369 cod. proc. pen. Questa deve essere inviata in occasione del compimento del primo atto di indagine al quale il difensore ha diritto di assistere: certi interrogatori, accertamenti tecnici non ripetibili, perquisizioni e sequestri in determinate modalità. Non scatta automaticamente al momento della querela, ma solo quando le indagini raggiungono una fase in cui si compiono atti “garantiti”.
Il contenuto minimo dell’informazione di garanzia comprende: la descrizione sommaria del fatto, le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, l’invito a nominare un difensore di fiducia, l’informazione sul diritto di accedere al registro delle notizie di reato ex art. 335 cod. proc. pen. e, per effetto della riforma Cartabia, l’avviso della facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa. L’omissione di elementi essenziali — in particolare dell’invito a nominare un difensore — può determinare nullità per violazione del diritto di difesa.
Altri atti che portano l’indagato a conoscenza del procedimento, e che possono assolvere una funzione equipollente all’informazione di garanzia quando contengono gli stessi elementi, sono: l’avviso per accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 cod. proc. pen.), l’invito a presentarsi per rendere interrogatorio (art. 375 cod. proc. pen.), un decreto di perquisizione o sequestro che includa l’invito a nominare un difensore.
Distinta dall’informazione di garanzia è l’informazione sul diritto di difesa, disciplinata dall’art. 369-bis cod. proc. pen. Ha lo scopo di comunicare all’indagato privo di difensore di fiducia la nomina del difensore d’ufficio. Deve essere notificata prima dell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio e, al più tardi, contestualmente all’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen. L’omessa notificazione produce una nullità generale a regime intermedio degli atti successivi, che deve essere eccepita tempestivamente.
Se l’indagato non ha ricevuto alcun avviso nel corso delle indagini, il momento in cui viene a conoscenza del procedimento coincide con gli atti introduttivi del giudizio: il decreto di citazione diretta a giudizio, la richiesta di rinvio a giudizio con successivo decreto che dispone il giudizio, o il decreto penale di condanna. Questi atti devono essere notificati all’imputato secondo le regole generali sulle notificazioni previste dal codice di procedura penale.
I termini di querela e la prescrizione: i limiti sostanziali
Se non esiste un termine per avvisare l’indagato, esistono però limiti temporali che in pratica delimitano il periodo entro cui l’indagato può essere raggiunto dal procedimento.
Per i reati procedibili a querela, il termine per proporre querela — disciplinato dall’art. 124 cod. pen. — è di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto. Per reati specifici il termine è più lungo: sei mesi per gli atti persecutori (art. 612-bis, comma 4, cod. pen.), un anno per i delitti sessuali (art. 609-septies cod. pen.). Se la querela non viene presentata entro questi termini, il reato non è procedibile e il procedimento non può essere avviato o deve essere archiviato.
Per tutti i reati, poi, opera la prescrizione: trascorso il termine previsto dall’art. 157 cod. pen. senza una sentenza definitiva, il reato si estingue e il procedimento deve chiudersi. I termini variano a seconda della gravità del reato e si calcolano in base alla pena edittale massima.
In pratica, questi due strumenti — termine di querela e prescrizione — fissano i limiti entro cui l’indagato può essere raggiunto da un procedimento penale. Non sono termini per avvisarlo, ma termini oltre i quali nessun avviso è più possibile.
Quanto tempo può passare in concreto?
Non c’è una risposta univoca. Il tempo che intercorre tra il deposito di una denuncia o querela e il primo atto formale che informa l’indagato dipende da molte variabili: la rapidità con cui le indagini vengono avviate, la scelta degli atti investigativi, il carico di lavoro della Procura, la complessità del caso.
In alcuni procedimenti l’indagato riceve l’informazione di garanzia dopo poche settimane. In altri, può non ricevere nulla fino all’avviso di conclusione delle indagini, che arriva mesi o anni dopo. In altri ancora, la prima notizia del procedimento arriva direttamente con la citazione a giudizio o il decreto penale.
L’unico limite certo è quello esterno: il procedimento deve concludersi prima che maturino la prescrizione del reato o, per i reati a querela, prima che scadano i termini di proposizione della querela.
In sintesi: cosa aspettarsi
Non esiste un termine legale entro cui la polizia o il PM devono comunicarvi che è stata depositata una denuncia o una querela contro di voi. La denuncia non viene notificata all’indagato.
Gli obblighi di informazione scattano più tardi, in momenti precisi:
- quando si compie il primo atto di indagine garantito — e in quel momento deve essere inviata l’informazione di garanzia ex art. 369 cod. proc. pen.;
- prima dell’interrogatorio — e in quel momento deve essere notificata l’informazione sul diritto di difesa ex art. 369-bis cod. proc. pen.;
- alla conclusione delle indagini — con l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.;
- all’inizio del giudizio — con la citazione, il decreto penale o la richiesta di rinvio a giudizio.
Se nessuno di questi atti viene compiuto, il procedimento può restare aperto silenziosamente fino alla prescrizione del reato o, per i reati a querela, fino alla scadenza del termine per querelare.
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Raffaella Mari
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