Bestemmiare su Facebook è reato o si paga una multa?


Scopri le sanzioni previste per la bestemmia sui social network, i rischi per chi crea gruppi blasfemi e la differenza tra illecito e sanzione.

La rivoluzione digitale ha trasformato il modo in cui i cittadini comunicano, rendendo ogni bacheca virtuale una vera e propria piazza pubblica. Molti utenti però dimenticano che le regole del vivere civile si applicano anche dietro uno schermo e che la libertà di espressione non è un diritto senza limiti. In particolare, l’uso di un linguaggio offensivo verso il sentimento religioso può portare a conseguenze legali immediate e onerose. Spesso si diffonde l’idea sbagliata che il web sia una zona franca dove tutto è permesso, ma la legge italiana monitora con attenzione i comportamenti che ledono la sensibilità collettiva. Per sapere se bestemmiare su Facebook è reato o si paga una multa, bisogna analizzare come la normativa si è evoluta nel tempo, passando da sanzioni penali a sanzioni amministrative, senza però cancellare il disvalore di certi comportamenti. La condotta di chi pubblica frasi ingiuriose contro la divinità può infatti svuotare il portafogli in tempi rapidi, specialmente se il post raggiunge un numero elevato di persone.

La bestemmia è ancora considerata un illecito nel nostro ordinamento?

Per comprendere la situazione attuale, occorre guardare indietro alla storia delle nostre leggi. Un tempo, la bestemmia era punita severamente come un delitto contro la religione dello Stato. Tuttavia, una riforma fondamentale avvenuta nel 1999 ha cambiato le carte in tavola. Da quell’anno, la norma (art. 724 cod. pen.) ha subito una depenalizzazione. Questo significa che la bestemmia non è più un reato che comporta una macchia sulla fedina penale o il rischio del carcere. Oggi essa è considerata un semplice illecito amministrativo.

L’utente che oggi decide di scrivere un’espressione blasfema in pubblico non finisce davanti a un giudice penale, ma subisce una sanzione simile a quella che si riceve quando si viola il codice della strada, come per un eccesso di velocità. La legge prevede attualmente una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di 51 euro fino a un massimo di 309 euro. Sebbene il reato sia sparito, l’obbligo di pagare la multa resta concreto. Lo Stato interviene per tutelare la pace sociale e il rispetto delle convinzioni religiose dei cittadini, impedendo che lo spazio pubblico diventi un luogo di offesa gratuita. Il pagamento della somma è la conseguenza diretta della violazione di una norma di condotta che l’ordinamento ritiene ancora valida per preservare il decoro e la convivenza civile.

Perché i social network sono considerati luoghi pubblici?

Il punto fondamentale per l’applicazione della multa riguarda il contesto in cui l’espressione viene pronunciata o scritta. La legge punisce infatti la bestemmia solo quando questa avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico. Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha chiarito che i social network come Facebook, Instagram o X rientrano perfettamente in questa definizione. Anche se scriviamo dal divano di casa, nel momento in cui premiamo il tasto invio e rendiamo visibile il messaggio a una comunità di persone, stiamo agendo in uno spazio pubblico virtuale.

L’illecito scatta quindi se la frase compare in:

  • gruppi aperti a chiunque dove la lettura è libera;

  • pagine di personaggi pubblici o testate giornalistiche dove i commenti sono visibili a tutti;

  • profili personali che non hanno restrizioni di privacy e permettono a chiunque di scorrere i post;

  • commenti sotto foto o video che diventano virali e raggiungono migliaia di utenti.

Se un soggetto posta una bestemmia sulla bacheca di un amico o all’interno di un gruppo con migliaia di iscritti, la pubblicità del fatto è evidente. In questi casi, la prova della violazione è documentata dallo screenshot del post o dalla segnalazione di altri utenti. Le autorità possono intervenire proprio perché il messaggio ha la capacità di offendere un numero indeterminato di persone, violando il limite del rispetto del sentimento religioso altrui che la norma (art. 724 cod. pen.) intende ancora proteggere.

Quali religioni sono protette dalla legge contro la bestemmia?

Un aspetto particolare della normativa italiana riguarda l’oggetto dell’offesa. Per ragioni storiche legate ai patti tra Stato e Chiesa, la norma originaria faceva riferimento solo alla religione cattolica. Questo significa che, dal punto di vista tecnico e letterale, la sanzione amministrativa scatta solo se l’imprecazione è rivolta contro la divinità del cattolicesimo. La Corte Costituzionale ha sollevato dubbi su questa distinzione, indicando che sarebbe opportuno estendere la protezione a tutte le fedi religiose per rispettare il principio di uguaglianza (Corte cost. sent. 925/1988).

Tuttavia, fino a quando il legislatore non modificherà il testo della legge, resta una disparità di trattamento. Ad esempio:

  • una bestemmia contro Dio o figure della religione cattolica comporta la multa fino a 309 euro;

  • un’imprecazione contro Maometto o divinità di altre religioni non implica la stessa sanzione amministrativa;

  • le offese verso figure religiose non divine potrebbero non rientrare nel campo di applicazione di questa specifica norma.

Questa situazione non significa che si possa insultare liberamente ogni credo. Esistono altri strumenti legali per tutelare le persone dalle offese, ma la specifica multa per bestemmia rimane ancorata al solco della tradizione cattolica. Il cittadino deve essere consapevole che, nonostante la tendenza verso una società multiculturale, la legge attuale mantiene ancora questo perimetro ristretto che protegge in modo specifico la sensibilità dei fedeli cattolici.

Quali rischi corre chi crea gruppi blasfemi online?

Mentre la singola bestemmia è un illecito amministrativo, la situazione si aggrava pesantemente quando si passa dall’espressione individuale all’organizzazione collettiva. Negli ultimi anni, molti siti di ispirazione religiosa hanno segnalato la nascita di pagine Facebook o gruppi nati con l’unico scopo di incitare alla blasfemia o di deridere i simboli sacri. In questo caso, chi apre o gestisce queste realtà virtuali rischia di entrare nell’ambito del diritto penale.

Creare uno spazio che invita gli altri a violare la legge può configurare il reato di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 cod. pen.). Poiché la bestemmia è vietata dalla legge (anche se solo amministrativamente), spingere il pubblico a commettere questo illecito è una condotta punita severamente. Chi gestisce questi gruppi rischia:

  • un procedimento penale davanti al tribunale;

  • la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni;

  • la chiusura forzata della pagina o del gruppo da parte delle autorità;

  • una condanna che rimarrà per sempre sul certificato del casellario giudiziale.

In questo scenario, la differenza è fondamentale. Mentre chi scrive una parola fuori posto in un momento di rabbia paga solo una multa, chi coordina un’attività sistematica di offesa al sentimento religioso si macchia di un delitto che non è stato depenalizzato. La finalità di istigare altri utenti a violare le regole di civile convivenza trasforma un comportamento volgare in un’azione criminale contro l’ordine pubblico.

Esempi pratici di sanzioni e comportamenti vietati

Per capire meglio come evitare problemi legali sui social, analizziamo alcune situazioni comuni che possono capitare durante la navigazione quotidiana. Spesso l’utente non si rende conto che una parola di troppo può trasformarsi in un verbale della polizia postale o delle forze dell’ordine.

Ecco alcuni casi frequenti:

  • un utente commenta una notizia di politica su una pagina nazionale usando una bestemmia per sfogare il proprio malcontento: rischia la sanzione da 51 a 309 euro;

  • un ragazzo pubblica un video su TikTok dove impreca contro la divinità per gioco o per sfida tra amici: se il video è pubblico, la multa è applicabile;

  • un amministratore di un gruppo “fan della bestemmia” approva post che incitano gli iscritti a postare frasi blasfeme ogni giorno: rischia la reclusione per istigazione (art. 415 cod. pen.);

  • una persona invia una bestemmia in una chat privata su WhatsApp a un solo destinatario: in questo caso l’illecito non sussiste perché manca il requisito della pubblicità.

Il fattore determinante è sempre la possibilità che un numero indeterminato di persone acceda al contenuto. Se la comunicazione è chiusa tra due soggetti, il diritto alla riservatezza prevale. Se la comunicazione è aperta, il rispetto del sentimento religioso diventa prioritario per lo Stato. La condotta deve quindi essere valutata in base alla piattaforma utilizzata e alle impostazioni di condivisione scelte dall’utente.

La differenza tra sanzione amministrativa e sanzione penale

Molti cittadini fanno confusione tra multa e ammenda, ma la distinzione è fondamentale per le proprie tasche e per il proprio futuro. L’illecito amministrativo, come quello previsto per la bestemmia (art. 724 cod. pen.), si risolve con il pagamento di una somma di denaro all’erario. Non c’è un processo, non serve un avvocato penalista a meno che non si voglia fare ricorso, e soprattutto non si risulta “pregiudicati” nelle banche dati della giustizia. È un atto che si chiude con l’esborso economico.

L’illecito penale, come l’istigazione alla disobbedienza, avvia invece un meccanismo molto più complesso. Il soggetto riceve un avviso di garanzia, deve nominare un difensore, partecipare alle udienze e rischia una pena che limita la libertà personale. Inoltre, le spese legali per un processo di questo tipo superano di gran lunga i 309 euro di una semplice multa. Bisogna quindi prestare estrema attenzione a non passare dalla semplice maleducazione o volgarità alla creazione di contesti organizzati che la legge punisce come delitti contro l’ordine pubblico.

Come vengono scoperte le bestemmie online dalle autorità?

Le forze dell’ordine non dispongono di algoritmi automatici che multano ogni parola scritta sul web, ma agiscono principalmente su segnalazione. Esistono associazioni di cittadini e siti di ispirazione cattolica che monitorano attivamente la rete per segnalare alla polizia postale i gruppi o i commenti più offensivi. Una volta ricevuta la segnalazione, gli agenti procedono all’identificazione del titolare del profilo social attraverso l’indirizzo IP o i dati forniti dalle piattaforme stesse.

La procedura segue questi passaggi:

  • acquisizione dello screenshot della bestemmia postata in pubblico;

  • accertamento dell’identità del soggetto che ha effettuato il post;

  • redazione del verbale di contestazione dell’illecito amministrativo;

  • notifica del verbale al domicilio del trasgressore;

  • concessione di un termine per il pagamento in misura ridotta o per presentare scritti difensivi.

L’utente che pensa di essere protetto dall’anonimato di un nickname deve sapere che le autorità hanno strumenti efficaci per risalire alla reale identità di chi commette violazioni online. Una volta che il verbale arriva a casa, diventa difficile negare la responsabilità, specialmente se il post è rimasto visibile per molto tempo raccogliendo like e condivisioni che ne hanno aumentato la portata offensiva.




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 Angelo Greco

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