La Corte Costituzionale con la sentenza 118/2026 afferma che la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune inflitta a un detenuto non attiva la garanzia del ne bis in idem perché non ha natura punitiva ai sensi della giurisprudenza CEDU. Non determina l’estensione della durata della pena ma solo un aggravamento temporaneo delle sue modalità esecutive. Il processo penale per lo stesso fatto è quindi legittimo.
Un detenuto dà fuoco ad alcuni indumenti, danneggia il tavolino e la plafoniera della sua cella. L’amministrazione penitenziaria gli applica la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune con isolamento per otto giorni. Il Tribunale di Firenze, dovendo giudicarlo penalmente per danneggiamento, si chiede se il processo sia ammissibile: non si sta processando due volte la stessa persona per lo stesso fatto?
Cerchiamo di capire se il detenuto già sanzionato in cella può essere processato penalmente per lo stesso fatto, perché la risposta della Corte Costituzionale, sentenza n. 118/2026, è sì — e il ragionamento chiarisce i confini del divieto di bis in idem nelle istituzioni totali come il carcere.
Il ne bis in idem e la giurisprudenza CEDU: quando una sanzione è “punitiva”
Il divieto di ne bis in idem — sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e riconosciuto come principio generale dell’ordinamento — vieta di sottoporre una persona a un secondo procedimento o a una seconda condanna per lo stesso fatto per cui è già stata definitivamente giudicata.
La garanzia si attiva però solo quando la prima sanzione applicata ha natura punitiva in senso sostanziale — non meramente formale. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha elaborato i cosiddetti criteri Engel per stabilire quando una misura ha natura penale: la qualificazione formale nell’ordinamento nazionale, la natura dell’illecito, e la gravità della sanzione applicata.
Con specifico riferimento alle sanzioni disciplinari inflitte ai detenuti, la Corte di Strasburgo ha elaborato un criterio specifico: le sanzioni disciplinari carcerarie hanno natura punitiva — e quindi attivano il ne bis in idem — solo quando determinano l’estensione della durata della pena. Quando invece si limitano a determinare un aggravamento temporaneo delle modalità esecutive della pena già in corso, non hanno natura punitiva e non attivano la garanzia.
La funzione delle sanzioni disciplinari penitenziarie: non punire ma rieducare
La Corte Costituzionale sviluppa il ragionamento andando oltre il mero riferimento alla giurisprudenza di Strasburgo, individuando la funzione specifica delle sanzioni disciplinari nel sistema penitenziario italiano.
Le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento penitenziario — tra cui l’esclusione dalle attività in comune — non mirano principalmente a punire le violazioni commesse dal detenuto. La loro funzione è diversa e più specifica: “consentire una rapida ed effettiva reazione contro condotte inosservanti di regole fondamentali per la convivenza all’interno del carcere, o comunque significativamente disfunzionali rispetto allo svolgimento del trattamento rieducativo cui tutti gli altri detenuti hanno diritto”.
In questa prospettiva, la sanzione disciplinare serve a “raffreddare” transitorie situazioni di tensione, a ripristinare le condizioni di pacifica convivenza, a tutelare i diritti e la dignità di tutti coloro che vivono, lavorano o prestano attività di volontariato nel carcere. Costituisce parte integrante del trattamento rieducativo — non un’alternativa alla sanzione penale per l’illecito commesso.
I limiti strutturali delle sanzioni disciplinari: durata e contenuto
La Corte aggiunge un argomento di carattere strutturale. Le sanzioni disciplinari per i detenuti hanno una durata che non può in nessun caso superare i quindici giorni e sono eseguite con modalità tali da comportare un surplus di afflittività rispetto alle ordinarie modalità esecutive della pena “ben delimitato nel tempo e nei contenuti”.
Questo contenimento rigoroso nella durata e nell’intensità conferma che non si tratta di una pena autonoma per gli illeciti disciplinari — nemmeno quando questi integrano ipotesi di reato — né di una parziale anticipazione della pena che sarà poi inflitta dal giudice penale. È una risposta immediata e temporanea di carattere gestionale e rieducativo, non punitivo-retributivo.
Il rigetto del dubbio subordinato: nessun obbligo di scomputo
Il Tribunale di Firenze aveva sollevato anche una questione subordinata: se non fosse incostituzionale la mancata previsione della possibilità di scomputare il periodo di isolamento disciplinare dalla pena che verrà inflitta in sede penale, in applicazione del principio di proporzionalità della pena.
La Corte Costituzionale rigetta anche questo dubbio, in coerenza con il ragionamento già svolto. Poiché la sanzione disciplinare non ha natura punitiva e non costituisce né una pena autonoma né un’anticipazione della pena penale, non vi è ragione sistematica per computarla in detrazione dalla pena che il giudice penale irrogherà. I due istituti appartengono a piani diversi e rispondono a finalità diverse: lo scomputo presupporrebbe un’equivalenza funzionale tra i due che la Corte ha escluso.
Le implicazioni pratiche
Per i giudici penali che si trovano a giudicare detenuti già sanzionati disciplinarmente per gli stessi fatti, la sentenza chiarisce che il processo è ammissibile e che non vi è violazione del ne bis in idem. La questione non deve essere sollevata d’ufficio né rimessa alla Corte Costituzionale: la risposta è già data.
Per i difensori di detenuti imputati per fatti già oggetto di sanzione disciplinare, la sentenza delimita lo spazio delle eccezioni proponibili. Il ne bis in idem può essere invocato solo se la sanzione disciplinare ha determinato un’estensione della durata della pena — ipotesi non prevista dall’ordinamento penitenziario italiano per le sanzioni ordinarie. Non può essere invocato per sanzioni che, come l’esclusione dalle attività comuni, incidono solo sulle modalità esecutive.
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Angelo Greco
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