L’amministratore di sostegno è pubblico ufficiale e risponde di peculato se usa i soldi dell’amministrato per sé. Se sfrutta una debolezza psichica per farsi fare donazioni, è circonvenzione. Lo dice il Tribunale di Trieste.
Un’anziana donna viene posta sotto amministrazione di sostegno. La persona nominata dal giudice per tutelarla — l’amministratore di sostegno — invece di gestire il patrimonio nell’interesse dell’anziana, inizia a effettuare prelievi dai suoi conti, fare spese incompatibili con le sue condizioni di vita, eludere gli obblighi di rendicontazione al giudice tutelare. Nel frattempo, approfittando della fragilità psichica della donna, la convince a smobilizzare investimenti, aprire conti correnti e fare bonifici a suo vantaggio.
Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 1665 del 18 marzo 2026, condanna l’imputato per due reati distinti: peculato e circonvenzione di persona incapace. Due fattispecie diverse, con strutture diverse, che spesso si presentano insieme nelle vicende di abuso nei confronti di persone vulnerabili.
La domanda su se l’amministratore di sostegno che svuota i conti dell’anziano commetta peculato chiarisce un aspetto fondamentale: chi viene nominato per proteggere una persona fragile non è un semplice fiduciario privato, ma un pubblico ufficiale, e risponde penalmente come tale.
L’amministratore di sostegno è un pubblico ufficiale
Il punto di partenza — e la ragione per cui si configura il peculato e non un semplice reato contro il patrimonio — è la qualifica pubblicistica dell’amministratore di sostegno.
L’art. 357 cod. pen. definisce il pubblico ufficiale come colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare con decreto, è sottoposto alla vigilanza del tribunale, ha obblighi di rendicontazione periodica e agisce nell’esercizio di una funzione pubblica di tutela di soggetti deboli. La giurisprudenza è consolidata nel qualificarlo come pubblico ufficiale ai fini penali.
Questa qualifica ha una conseguenza decisiva: quando si appropria del denaro dell’amministrato, non commette appropriazione indebita — reato comune — ma peculato, ai sensi dell’art. 314 cod. pen., che punisce il pubblico ufficiale che si appropria di denaro o cose di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio. Il peculato è punito più gravemente dell’appropriazione indebita e comporta anche l’interdizione dai pubblici uffici.
Cos’è il peculato dell’amministratore di sostegno?
Il peculato si configura quando l’amministratore di sostegno, avendo il possesso dei beni dell’amministrato per ragione del suo ufficio — cioè proprio perché nominato per gestirli nell’interesse di quest’ultimo — se ne appropria per finalità personali ed estranee ai bisogni del beneficiario.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Trieste, le condotte contestate erano precise: prelievi dai conti correnti dell’anziana per spese personali dell’imputato; addebiti incompatibili con la condizione psico-fisica del beneficiario — spese che una persona nelle sue condizioni non avrebbe mai fatto o non aveva interesse a fare; elusione degli obblighi di rendicontazione al giudice tutelare, che impediva i controlli.
La rendicontazione periodica al giudice tutelare non è un adempimento burocratico: è lo strumento che consente al tribunale di verificare che la gestione del patrimonio avvenga nell’interesse dell’amministrato. Chi la elude — presentando rendiconti falsi, incompleti o non presentandoli affatto — non solo commette un illecito autonomo ma rende più difficile l’accertamento del peculato.
La circonvenzione di persona incapace: struttura del reato
Il secondo reato contestato è la circonvenzione di persona incapace, prevista dall’art. 643 cod. pen.: chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di una persona minore ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, la induca a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.
Un elemento fondamentale che la sentenza di Trieste chiarisce riguarda la soglia della deficienza psichica necessaria per configurare il reato. Non occorre una malattia psichica conclamata, né è necessario che la capacità di intendere e volere sia abolita o gravemente compromessa. È sufficiente una condizione di deficienza psichica non patologica — che può derivare dall’età avanzata, da stati depressivi, da condizioni di isolamento sociale, da dipendenza affettiva — purché sia idonea a incidere in modo significativo sull’autodeterminazione della persona e sia riconoscibile da chi la frequenta stabilmente.
Questo abbassa significativamente la soglia di applicazione del reato: non serve che l’anziana fosse demente o del tutto incapace di capire. Basta che la sua fragilità psichica — riconoscibile dall’imputato grazie alla prolungata frequentazione — la rendesse vulnerabile alla sua influenza.
Le condotte di circonvenzione nel caso concreto
Nel caso esaminato, le condotte di circonvenzione erano: lo smobilizzo di investimenti dell’anziana, con liquidazione anticipata di strumenti finanziari a condizioni svantaggiose; l’apertura di conti correnti e di un’impresa individuale intestati all’anziana ma gestiti a vantaggio dell’imputato; l’effettuazione di prelievi e bonifici a esclusivo o prevalente vantaggio dell’agente.
Tutte operazioni che la donna — sfruttando la sua fragilità — era stata indotta a compiere o a consentire, atti di disposizione patrimoniale gravemente pregiudizievoli per lei e vantaggiosi per chi la “assisteva”.
La prolungata frequentazione è un elemento rilevante sotto due profili: da un lato, consente all’agente di individuare e sfruttare la vulnerabilità della vittima; dall’altro, è la prova che quella vulnerabilità era riconoscibile, escludendo qualsiasi buona fede dell’imputato.
Due reati che spesso si sovrappongono
La sentenza di Trieste applica il concorso di reati: lo stesso imputato è condannato sia per peculato sia per circonvenzione. Le due fattispecie, pur riguardando condotte parzialmente sovrapponibili, tutelano beni giuridici diversi e hanno strutture diverse.
Il peculato protegge il buon andamento e la correttezza della pubblica amministrazione, oltre al patrimonio dell’amministrato. La circonvenzione protegge la libertà di autodeterminazione delle persone vulnerabili. Possono coesistere perché le condotte — appropriarsi dei beni gestiti d’ufficio e convincere la vittima a fare atti pregiudizievoli sfruttandone la debolezza — sono distinte, anche se commesse dallo stesso soggetto nei confronti della stessa vittima.
Le conseguenze penali: sanzioni e pene accessorie
Il peculato è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. La circonvenzione di persona incapace è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa. In caso di condanna per entrambi i reati, il giudice applica le regole del concorso — art. 81 cod. pen. — con possibile cumulo o aumento della pena.
Le pene accessorie previste dagli artt. 29, 32 e 32-ter cod. pen. comprendono l’interdizione dai pubblici uffici — che impedisce all’imputato di ricoprire nuovamente ruoli di tutore, curatore o amministratore di sostegno — e l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.
Cosa cambia nella pratica per le famiglie e per il giudice tutelare?
La sentenza ha un messaggio pratico preciso per chi si occupa di anziani e persone vulnerabili. L’amministratore di sostegno non è un semplice delegato di fiducia: è un pubblico ufficiale sottoposto a controllo giudiziario, e risponde penalmente degli abusi con le sanzioni più gravi previste per i reati contro la pubblica amministrazione.
Il giudice tutelare ha strumenti di controllo — la rendicontazione periodica, la possibilità di richiedere informazioni in qualsiasi momento, la revoca dell’amministratore in caso di irregolarità — che devono essere utilizzati attivamente. Le famiglie che notano segnali di anomalia nella gestione del patrimonio di un congiunto amministrato devono segnalarli al giudice tutelare senza attendere.
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Angelo Greco
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