La Corte Costituzionale con la sentenza n. 89/2026 ha dichiarato illegittima la norma che permetteva di calcolare l’imposta di successione sulle rendite in modo da richiedere somme superiori al valore reale dell’eredità. Il principio è che il fisco non può “distruggere fiscalmente un istituto”: l’imposta deve essere proporzionata alla capacità contributiva effettiva.
Una donna di 77 anni eredita una rendita da 18.000 euro annui. Il fisco le presenta un conto da 216.000 euro di imposta di successione — pari a dodici anni di rendita. Per pagare l’imposta dovrebbe incassare la rendita per dodici anni senza spendere un centesimo. La signora fa ricorso. La questione arriva alla Corte Costituzionale. La Consulta le dà ragione.
La risposta alla domanda su se l’imposta di successione possa essere più alta del valore del bene ereditato è no — non in modo così sproporzionato da “distruggere fiscalmente” il diritto ereditato. Con la sentenza n. 89/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il vecchio metodo di calcolo dell’imposta sulle rendite ereditarie, fissando un principio di portata generale: le norme fiscali non possono arrivare ad annientare economicamente l’istituto che intendono tassare.
Il problema tecnico: come si calcola l’imposta su una rendita
Per capire come sia stato possibile che un’imposta di successione arrivasse a 216.000 euro su una rendita da 18.000 euro annui, bisogna capire il meccanismo di calcolo.
Quando si eredita una rendita — cioè il diritto a ricevere pagamenti periodici per un certo tempo o per sempre — il fisco non tassa le singole rate future, ma il valore attuale di quei pagamenti futuri. Il valore attuale è quanto varrebbero oggi tutti quei pagamenti futuri, tenendo conto che i soldi ricevuti tra dieci anni valgono meno dei soldi ricevuti oggi.
Questo valore attuale dipende da un coefficiente che è inversamente proporzionale al tasso di interesse: quando i tassi sono alti, il valore attuale dei pagamenti futuri è basso; quando i tassi sono bassi, il valore attuale è alto. La logica economica è corretta: se i tassi di interesse sono bassi, rinunciare a soldi oggi è costoso, quindi il diritto a riceverli in futuro vale di più.
Perché il calcolo è diventato mostruoso con i tassi a zero
Il problema è nato dalla politica monetaria ultra-espansiva degli anni Dieci, quando le banche centrali hanno portato i tassi di interesse vicino allo zero per contrastare la crisi finanziaria.
Nel 2021, con un tasso di interesse dello 0,01%, il coefficiente per il calcolo dell’imposta sulle rendite era pari a 3.000. Significa che una rendita da 18.000 euro annui aveva un valore imponibile teorico di 54 milioni di euro — e anche con un’aliquota minima, l’imposta diventava astronomica rispetto al valore reale dell’eredità.
Con un tasso dell’0,01% e il coefficiente a 3.000, una rendita annua di 18.000 euro produceva un imponibile di 54.000.000 euro. Con un’aliquota del 4% — la più bassa prevista per successioni tra parenti stretti — l’imposta sarebbe stata 2.160.000 euro. Anche con coefficienti più contenuti, come quelli che hanno generato il caso della signora, il risultato era comunque 216.000 euro su 18.000 euro di rendita annua.
Quando i tassi sono risaliti bruscamente con l’inflazione del 2022, il coefficiente è crollato a 6. La stessa rendita da 18.000 euro aveva all’improvviso un imponibile di soli 108.000 euro. Un’altalena di questa portata — da un coefficiente di 3.000 a uno di 6 nell’arco di un anno — non ha nulla a che fare con la capacità contributiva reale del beneficiario.
La differenza con l’usufrutto: perché lì il problema non si pone allo stesso modo
La Corte Costituzionale osserva che il meccanismo dell’usufrutto funziona diversamente. Anche nell’usufrutto il coefficiente dipende inversamente dal tasso di interesse — ma poi quel coefficiente viene moltiplicato per il tasso di interesse stesso, il che attenua automaticamente gli effetti distorsivi quando i tassi sono molto bassi.
Nella rendita invece questa correzione non c’è, perché il valore della rendita è già determinato in modo certo — “già noto in re ipsa”, come dice la Corte. Non c’è bisogno di moltiplicare per il tasso, perché l’importo periodico è fisso e conosciuto. Ma questa differenza tecnica produce l’effetto paradossale: più i tassi scendono, più l’imponibile della rendita si impenna, senza nessun freno automatico.
Il principio costituzionale: il fisco non può distruggere un istituto
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 89/2026, non si limita a dichiarare illegittima quella norma specifica. Formula un principio di portata generale che vale per tutta la materia fiscale: le norme tributarie non possono arrivare a “distruggere fiscalmente un istituto”.
Questo principio si ricollega all’art. 53 della Costituzione, che fonda il sistema tributario sul principio di capacità contributiva: ognuno contribuisce alle spese pubbliche in proporzione alla propria capacità economica. Un’imposta che supera il valore reale del bene tassato non misura la capacità contributiva — la nega. Non tassa una ricchezza: la elimina.
Il caso della signora è emblematico: per pagare l’imposta avrebbe dovuto rinunciare a dodici anni di rendita. L’imposta non colpiva il beneficio economico dell’eredità — lo cancellava.
La norma dichiarata illegittima e la situazione attuale
La norma dichiarata incostituzionale è il vecchio art. 17 del D.Lgs. n. 346/1990, che disciplinava il calcolo dell’imposta di successione sulle rendite con il meccanismo descritto.
Questo articolo è stato già riformato con l’attuazione della delega fiscale — il D.Lgs. n. 139/2024 — che ha riordinato la materia. La dichiarazione di incostituzionalità riguarda quindi la norma nella sua versione precedente, che però ha prodotto effetti concreti su molti contribuenti nel periodo in cui i tassi di interesse erano prossimi allo zero.
Per chi ha ricevuto accertamenti o ha pagato imposte calcolate con quel metodo nel periodo interessato, la sentenza apre la possibilità di contestare quei calcoli e di chiedere il rimborso di quanto versato in eccesso rispetto a una tassazione proporzionata.
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Angelo Greco
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