Mediazione obbligatoria e mediazione demandata sono cumulabili. Se il giudice la ordina, le parti devono farla o rischiano l’improcedibilità. Lo dice il Tribunale di Latina.
Una causa per divisione ereditaria va avanti per cinque anni. Prima del processo, le parti avevano già tentato la mediazione obbligatoria senza raggiungere alcun accordo. Nel corso del giudizio, emerge un problema inaspettato: l’immobile da dividere ha un abuso edilizio e non può essere diviso in natura. Il giudice, a quel punto, ordina alle parti di tornare davanti a un mediatore. Le parti ritengono di non doverlo fare — avevano già tentato la mediazione senza successo — e non si presentano. Il giudice dichiara la domanda improcedibile. Cinque anni di processo sfumano in un istante.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 736 del 9 aprile 2026, ha chiarito un principio importante: la mediazione obbligatoria e la mediazione demandata dal giudice sono due istituti distinti, fondati su presupposti diversi, e sono perfettamente cumulabili. Il fatto di aver già tentato la mediazione obbligatoria prima del processo non esime le parti dall’obbligo di ottemperare all’ordine del giudice di avviare una mediazione in corso di causa.
La domanda su se il giudice possa ordinare la mediazione anche dopo che è già stata tentata e fallita ha una risposta netta: sì, può farlo, e le parti non hanno scelta.
Mediazione obbligatoria e mediazione demandata: due istituti diversi
Il punto di partenza è la distinzione tra i due modelli, che la sentenza chiarisce in modo preciso.
La mediazione obbligatoria — disciplinata dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010 — riguarda determinate materie individuate dal legislatore: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazioni, responsabilità medica, contratti bancari e assicurativi, e altre ancora. Per queste controversie, tentare la mediazione prima di andare in giudizio è una condizione di procedibilità imposta dalla legge, indipendentemente da qualsiasi valutazione del giudice.
La mediazione demandata — disciplinata dall’art. 5-quater del D.Lgs. n. 28/2010 — è invece una mediazione disposta dal giudice nel corso del processo, sulla base di una sua valutazione discrezionale. Il giudice la può ordinare in qualsiasi materia, anche in quelle per cui la mediazione non è prevista dalla legge come obbligatoria. Valuta la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza rilevante. Quando ritiene che la lite sia “mediabile” — cioè che fuori dal processo le parti possano trovare una composizione che il giudizio non sarebbe in grado di offrire — può ordinare con provvedimento motivato di avviare la procedura.
I due modelli non sono alternativi: sono complementari. Che il primo tentativo sia fallito non preclude al giudice di disporne un secondo, se le circostanze del processo lo giustificano.
Cosa è successo nel caso concreto?
La vicenda riguarda tre fratelli e la casa della madre defunta. Le sorelle avevano citato in giudizio il fratello che continuava ad abitare nell’immobile impedendo la divisione ereditaria. Prima di andare in causa, avevano tentato la mediazione obbligatoria nel 2020, senza raggiungere un accordo.
Il processo va avanti: udienza di conciliazione nel 2022, fase istruttoria nel 2023, consulenza tecnica. Nel 2024 il consulente deposita la perizia. Nel 2025 emerge il problema decisivo: l’immobile ha un abuso edilizio. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 25021 del 7 ottobre 2019, hanno stabilito che un immobile con abuso edilizio non può essere diviso giudizialmente. Il giudice si trova davanti a una situazione in cui la soluzione giudiziaria è di fatto preclusa: non può disporre la divisione perché l’immobile non è divisibile nelle condizioni attuali.
A questo punto, il giudice ordina la mediazione demandata. La motivazione è esplicita: “una soluzione giudiziale della controversia appariva insoddisfacente in relazione agli interessi delle parti, che solo fuori dal processo potevano trovare una possibile composizione del conflitto”. Le parti non si presentano. Il giudice dichiara la domanda improcedibile per mancato esperimento della mediazione demandata.
Perché le parti non potevano ignorare l’ordine del giudice?
Il Tribunale di Latina chiarisce un punto che spesso viene frainteso: la valutazione discrezionale del giudice che dispone la mediazione demandata non è rimessa a una ulteriore valutazione delle parti sull’opportunità o meno di tentarla.
In altre parole: non è una proposta, è un ordine. Le parti non possono decidere autonomamente se la mediazione ha senso dopo che è già fallita una volta, né possono opporsi all’ordine sostenendo che la situazione non è cambiata. L’art. 5-quater, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 è inequivocabile: all’udienza successiva alla scadenza del termine per avviare la procedura, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Nessuno spazio a valutazioni soggettive delle parti: la mediazione demandata è condizione di procedibilità per espressa previsione normativa, e ignorarla fa perdere il processo — non nel merito, ma per ragioni processuali — vanificando anni di causa.
Perché il giudice ha ritenuto necessaria una seconda mediazione?
La ragione della mediazione demandata, in questo caso specifico, va oltre la semplice “possibilità di accordo”. Il giudice aveva davanti a sé una causa in cui la decisione giudiziale non avrebbe potuto risolvere il problema reale delle parti: l’immobile non era divisibile, quindi qualsiasi sentenza non avrebbe potuto assegnare a ciascun erede la sua quota in natura.
Le soluzioni disponibili — acquisto della quota da parte di uno degli eredi, vendita a terzi e divisione del ricavato, regolarizzazione dell’abuso edilizio — non sono decisioni che un giudice può imporre, ma accordi che le parti devono raggiungere liberamente. La mediazione era l’unico spazio in cui quelle soluzioni potevano essere esplorate concretamente, con il supporto di un mediatore professionista capace di facilitare il dialogo tra fratelli in conflitto da anni.
Ignorare quell’ordine non ha significato risparmiare tempo: ha significato perdere l’unica occasione concreta di risolvere un problema che il processo non avrebbe potuto risolvere comunque.
Tre lezioni pratiche
La sentenza offre tre indicazioni concrete per chiunque si trovi coinvolto in una controversia civile.
La prima: mediazione obbligatoria e mediazione demandata sono cumulabili. Aver già tentato la mediazione senza successo non esime dall’obbligo di rispettare l’ordine del giudice di tentarla nuovamente nel corso del processo.
La seconda: alcuni conflitti non possono essere risolti in tribunale. Quando la soluzione giudiziale è preclusa — come in presenza di un abuso edilizio che impedisce la divisione — la mediazione non è un ostacolo burocratico da superare, ma l’unico percorso realistico verso una soluzione.
La terza: disobbedire all’ordine del giudice di avviare la mediazione può costare cinque anni di processo e l’improcedibilità della domanda, senza aver ottenuto nulla.
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Angelo Greco
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