Il sindacato può fare causa per annunci di lavoro discriminatori?


Sindacato legittimato attivo anche senza una vittima identificata. Basta l’effetto dissuasivo su una categoria di lavoratori. Il Tribunale di Trento 53/2026 condanna uno chef per dichiarazioni sui social. Ecco le regole.

Uno chef stellato pubblica su Facebook un annuncio di lavoro per un hotel in Trentino. Scrive che sono esclusi “comunisti/fancazzisti” e aggiunge un riferimento a “persone con problematiche di orientamento sessuale“. L’annuncio fa il giro dei social e dei media nazionali. Nessun lavoratore specifico si presenta come vittima della discriminazione. La Cgil del Trentino fa causa.

Il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 53/2026 del 27 aprile, condanna lo chef. Il sindacato può agire direttamente in giudizio contro annunci e dichiarazioni discriminatorie anche quando non esiste una vittima individuata nominativamente. Bastano frasi che producono un effetto dissuasivo nei confronti di una categoria indistinta di lavoratori — scoraggiandoli dal candidarsi per ragioni legate alle loro opinioni o al loro orientamento sessuale.

La domanda su se il sindacato possa fare causa per annunci di lavoro discriminatori richiede di conoscere la normativa antidiscriminatoria italiana ed europea e i criteri con cui i giudici valutano se una dichiarazione pubblica integra una discriminazione.

La normativa di riferimento: il D.Lgs. n. 216/2003 e la direttiva europea

Il D.Lgs. n. 216/2003 attua la direttiva europea 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro. Vieta le discriminazioni basate su religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale nell’accesso al lavoro, nella selezione del personale, nelle condizioni di lavoro e nella formazione professionale.

La discriminazione può essere diretta — quando una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra in una situazione analoga a causa di uno dei fattori protetti — oppure indiretta — quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri mettono persone caratterizzate da un fattore protetto in una posizione di svantaggio.

Le dichiarazioni pubbliche dello chef — che escludevano esplicitamente categorie di persone basandosi su convinzioni personali e orientamento sessuale — rientrano nella discriminazione diretta nell’accesso al lavoro.

La legittimazione del sindacato: agire senza una vittima identificata

Il nodo centrale del giudizio era proprio questo: può il sindacato fare causa se non esiste un lavoratore specifico che si presenti come vittima della discriminazione?

Il Tribunale risponde affermativamente richiamando l’art. 5 del D.Lgs. n. 216/2003, che attribuisce alle organizzazioni sindacali la legittimazione ad agire non solo in nome del singolo discriminato, ma anche nei casi di discriminazione collettiva — quando non sia possibile identificare immediatamente i soggetti lesi.

Il sindacato esercita in questi casi una rappresentanza di interessi collettivi omogenei, coerente con le proprie finalità statutarie di contrasto alle discriminazioni. Non agisce per conto di un singolo danneggiato: agisce nell’interesse della categoria indistinta di lavoratori scoraggiata dall’annuncio discriminatorio.

Lo strumento processuale utilizzato dalla Cgil è l’azione antidiscriminatoria prevista dall’art. 28 del D.Lgs. n. 150/2011, che consente alle associazioni e agli enti legittimati di adire il tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Il Tribunale richiama tre pronunce fondamentali della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che confermano questo approccio.

Il caso Feryn (CGUE 2008) ha stabilito che le dichiarazioni pubbliche di un datore di lavoro che afferma di non voler assumere persone di un determinato gruppo etnico integrano una discriminazione diretta nell’accesso al lavoro, anche in assenza di un ricorrente identificato che lamenti di essere stato personalmente discriminato.

Il caso Asociatia Accept (CGUE 2013) ha confermato che dichiarazioni discriminatorie rese pubblicamente da una persona legata a un’organizzazione possono essere attribuite a quest’ultima ai fini dell’applicazione della normativa antidiscriminatoria.

Il caso NH (CGUE 2020) ha ribadito che anche una semplice dichiarazione resa nel corso di un’intervista — affermando che non si intende assumere persone di una determinata categoria — può integrare discriminazione nell’accesso al lavoro senza che sia necessaria una procedura di selezione formalmente avviata.

L’effetto dissuasivo come elemento costitutivo della discriminazione

Il criterio elaborato dalla giurisprudenza europea — e applicato dal Tribunale di Trento — è quello dell’effetto dissuasivo: una dichiarazione integra una discriminazione nell’accesso al lavoro quando è idonea a scoraggiare determinate categorie di persone dal candidarsi, indipendentemente dal fatto che qualcuno si sia effettivamente astenuto dal candidarsi.

Non è necessario dimostrare che un lavoratore specifico abbia rinunciato a presentare la propria candidatura a causa dell’annuncio. È sufficiente che le dichiarazioni siano oggettivamente idonee a produrre quell’effetto su una categoria indistinta di persone caratterizzate da un fattore protetto.

Nel caso in esame, l’esclusione esplicita di persone con determinate “convinzioni” politiche e con determinato orientamento sessuale produceva esattamente questo effetto: scoraggiava preventivamente intere categorie di lavoratori dal candidarsi per le posizioni offerte, introducendo criteri di preferenza fondati non su capacità professionali ma su caratteristiche personali protette dalla legge.

Le conseguenze della condanna

Il Tribunale di Trento ha adottato le misure previste dalla normativa antidiscriminatoria europea, che richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Lo chef è stato condannato a non reiterare dichiarazioni analoghe e a non inserire in futuro riferimenti discriminatori negli annunci di selezione del personale. È stato disposto il risarcimento del danno in favore della Cgil del Trentino. È stata ordinata la pubblicazione del dispositivo della sentenza, a spese del resistente, su un quotidiano nazionale e sul sito internet utilizzato per promuovere la propria attività.

In sintesi

Il sindacato può agire in giudizio contro annunci di lavoro e dichiarazioni pubbliche discriminatorie anche in assenza di una vittima identificata, quando le dichiarazioni producono un effetto dissuasivo su una categoria indistinta di lavoratori. La legittimazione deriva dall’art. 5 del D.Lgs. n. 216/2003 e dall’art. 28 del D.Lgs. n. 150/2011. Le dichiarazioni che escludono candidati per ragioni legate alle loro convinzioni personali o all’orientamento sessuale integrano discriminazione diretta nell’accesso al lavoro, anche se formulate come semplice post sui social media. Le sanzioni devono essere effettive e dissuasive, e includono il risarcimento del danno al sindacato e la pubblicazione della sentenza.




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 Angelo Greco

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