chi deve provare il danno per il risarcimento?


Risarcimento salute lavoro: scopri chi deve provare il danno. Analisi dell’onere della prova tra dipendente e azienda e le regole sulla nocività ambientale.

Andare al lavoro ogni giorno non dovrebbe mai significare mettere a rischio la propria vita o la propria salute. Purtroppo, però, capita spesso che l’ambiente lavorativo o le modalità con cui si svolgono le mansioni causino malattie, infortuni o un logoramento psicofisico eccessivo. Quando ci si trova in questa situazione, il primo pensiero è chiedere i danni all’azienda. Molti lavoratori sono convinti che basti presentare un certificato medico per ottenere automaticamente un bonifico di risarcimento, credendo che il datore di lavoro sia responsabile “a prescindere” di tutto ciò che accade tra le mura aziendali. La realtà giuridica è ben diversa e molto più complessa. Non siamo di fronte a un’assicurazione automatica, ma a un processo in cui le regole del gioco sono rigide e i ruoli ben definiti. Ebbene, qui di seguito affronteremo un tema delicato relativo alla malattia da lavoro: chi deve provare il danno per il risarcimento? Devi sapere che la partita si gioca quasi interamente sulla capacità di fornire prove concrete. La Corte di Cassazione ha stabilito una scaletta precisa su chi deve dimostrare cosa: prima tocca al dipendente, poi all’imprenditore. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio come funziona questo meccanismo a “doppio turno”, spiegando perché non basta dire “mi sono ammalato lavorando” e quali documenti servono per inchiodare l’azienda alle sue responsabilità, distinguendo tra la semplice fatica e la vera nocività dell’ambiente.

Il datore paga sempre se mi ammalo lavorando?

Per capire come muoversi in tribunale, bisogna sfatare un mito. L’articolo 2087 del codice civile, che obbliga l’imprenditore a tutelare l’integrità fisica e morale dei dipendenti, non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. civ., sez. L, ord. 28 ottobre 2022, n. 31920).

Cosa significa? Significa che l’azienda non è responsabile solo perché l’evento dannoso è accaduto. La responsabilità è di natura contrattuale e scatta solo se c’è stata una violazione degli obblighi di comportamento.

Il giudice condanna il datore solo se questi non ha rispettato le norme di legge sulla sicurezza o le regole suggerite dalla tecnica e dall’esperienza del momento. Se l’azienda ha fatto tutto il possibile e ha rispettato ogni regola, ma il danno si è verificato lo stesso per una fatalità, non deve pagare. Quindi, l’automatismo “malattia uguale risarcimento” non esiste.

Cosa deve dimostrare il dipendente al giudice?

Poiché non c’è automatismo, la legge impone al lavoratore di fare il primo passo probatorio. L’onere della prova iniziale grava interamente sulle spalle del dipendente che lamenta il danno alla salute.

Secondo la Cassazione (Cass. civ., sez. L, ord. 24 febbraio 2022, n. 6156), il lavoratore deve provare tre elementi fondamentali e concatenati:

  1. l’esistenza del danno alla salute (la malattia o la lesione certificata);

  2. la nocività dell’ambiente di lavoro (il fattore di rischio specifico);

  3. il nesso causale tra l’ambiente nocivo e il danno subito.

Non basta dire genericamente che l’ambiente era “pesante”. Bisogna indicare gli indici specifici della nocività, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa. Ad esempio, se si lamenta un danno da sforzo, bisogna provare che i carichi erano eccessivi o gestiti male.

Come può difendersi l’azienda dalle accuse?

Il meccanismo processuale funziona come una bilancia. Solo se il lavoratore ha fornito la prova dei tre elementi visti sopra (danno, nocività, nesso), allora la palla passa al datore di lavoro.

A questo punto, spetta all’azienda l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Il datore deve provare di aver adottato tutte le cautele necessarie (dispositivi di protezione, formazione, organizzazione) per impedire l’evento (Cass. civ., sez. L, ord. 6 maggio 2019, n. 11777). In termini tecnici, applicando l’articolo 1218 del codice civile, il datore deve dimostrare che l’impossibilità della prestazione di sicurezza o l’evento dannoso sono derivati da una causa a lui non imputabile. Se l’azienda dimostra che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla violazione degli obblighi di sicurezza, ma a fattori esterni o imprevedibili, viene assolta.

Troppo lavoro o mobbing: come funziona la prova?

Esistono casi in cui il danno non deriva da un macchinario, ma da comportamenti o ritmi insostenibili, come nel caso del mobbing, del demansionamento o di un carico di lavoro eccessivo.

Anche qui, la regola non cambia. Se il lavoratore chiede i danni per un’attività lavorativa eccedente rispetto alla ragionevole tollerabilità, è tenuto ad “allegare compiutamente” (cioè descrivere nei dettagli) lo svolgimento della prestazione secondo quelle modalità nocive (Cass. civ., sez. L, ord. 28 novembre 2022, n. 34968).

Deve provare che quel modo di lavorare ha causato la patologia. Il datore, per difendersi, dovrà dimostrare che invece la prestazione si è svolta con modalità normali, congrue e tollerabili per l’integrità psicofisica, secondo la particolarità del lavoro e l’esperienza.

La fatica normale del lavoro viene risarcita?

C’è un confine sottile tra lavoro nocivo e lavoro duro. I giudici hanno chiarito che non tutte le malattie contratte lavorando danno diritto al risarcimento ex art. 2087 c.c.

Se i pregiudizi derivano dalla qualità intrinsecamente usurante della prestazione ordinaria, si resta fuori dalla responsabilità datoriale (Cass. civ., sez. L, sent. 25 agosto 2003, n. 12467).

Il logoramento dell’organismo dovuto a un lavoro impegnativo svolto per lungo tempo (pensiamo a chi fa lavori manuali pesanti ma a norma) non implica automaticamente che l’ambiente fosse “insicuro”. Se il datore ha rispettato le regole e il danno è frutto della naturale usura del corpo legata alla tipologia di mestiere, non c’è violazione contrattuale e quindi non c’è risarcimento civile, ferma restando l’eventuale tutela assicurativa INAIL per le malattie professionali.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Angelo Greco

Source link

Di