La semplice disponibilità alla chiamata non è orario di lavoro, ma quasi sempre dà diritto a un’indennità prevista dal contratto collettivo. Quando scatta l’intervento effettivo, invece, si tratta di orario di lavoro a tutti gli effetti — con maggiorazioni per straordinario, notturno o festivo. Se i vincoli sono troppo stringenti, anche la sola reperibilità diventa orario di lavoro retribuito.
Un tecnico dell’assistenza è obbligato a tenere il telefono acceso ogni fine settimana, pronto a intervenire in caso di guasti. Non viene mai chiamato, ma deve restare disponibile. Ha diritto a qualcosa? E se viene chiamato e deve andare in sede alle 3 di notte, come si retribuisce quella prestazione?
La risposta alla domanda su se la reperibilità fuori orario debba essere pagata richiede di distinguere due situazioni radicalmente diverse: la semplice attesa di una chiamata, e l’intervento effettivo che quella chiamata provoca. Le regole sono diverse e le conseguenze economiche anche.
La distinzione fondamentale: attesa e intervento
Il D.Lgs. n. 66/2003 — che recepisce la direttiva europea sull’orario di lavoro — definisce l’orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle sue funzioni. Il riposo è tutto il resto.
La reperibilità ordinaria — il semplice obbligo di essere rintracciabile e pronto a intervenire — non rientra nell’orario di lavoro secondo questa definizione: il lavoratore non è sul posto di lavoro, non è sottoposto al potere direttivo in modo continuativo, può gestire liberamente il proprio tempo. Ma non è nemmeno riposo puro: deve essere disponibile, il che comporta un vincolo reale sulla propria libertà.
Quando invece viene chiamato e inizia l’intervento, quel momento è orario di lavoro a tutti gli effetti.
La mera reperibilità: indennità accessoria
La mera reperibilità non genera automaticamente diritto a retribuzione come lavoro effettivo. Ma quasi tutti i contratti collettivi nazionali prevedono una indennità di reperibilità per la semplice messa a disposizione — una voce retributiva accessoria che compensa il vincolo sopportato dal lavoratore.
Il diritto a questa indennità scatta dal momento in cui inizia il turno di reperibilità contrattualmente previsto e dura fino alla sua conclusione, indipendentemente dal fatto che il lavoratore venga poi chiamato o meno. L’importo, la frequenza dei turni e le eventuali differenziazioni tra reperibilità feriale, festiva e notturna sono stabiliti dal contratto collettivo applicabile.
Mario è un manutentore industriale soggetto a turni di reperibilità nei fine settimana. Il sabato e la domenica deve tenere il telefono acceso e rispondere entro 30 minuti in caso di guasto. Non viene mai chiamato. Il CCNL Metalmeccanica prevede un compenso fisso per ogni giornata di reperibilità: Mario ha diritto a quel compenso anche se non ha mai messo piede in azienda.
L’intervento effettivo: orario di lavoro con tutte le conseguenze
Quando il lavoratore viene chiamato e interviene, quel periodo è orario di lavoro pieno. Si somma alle ore già lavorate nella settimana, contribuisce al raggiungimento del limite di 40 ore settimanali normali e di 48 ore medie massime.
Se le ore di intervento superano l’orario normale contrattuale, diventano straordinario con diritto alle maggiorazioni previste dal CCNL. Se l’intervento avviene di notte o in giorno festivo, si aggiungono le maggiorazioni notturne e festive.
Il diritto alla retribuzione per l’intervento scatta dal momento in cui il lavoratore inizia la prestazione. Secondo la giurisprudenza, sono inclusi nell’orario di lavoro anche i tempi di spostamento strettamente funzionali all’intervento — il tragitto dal domicilio alla sede, il tempo per raggiungere il cliente — quando questi spostamenti sono direttamente connessi alla chiamata ricevuta.
Il riposo giornaliero e la reperibilità
L’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 garantisce a ogni lavoratore 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. La reperibilità è espressamente considerata tra le eccezioni: gli interventi effettuati in regime di reperibilità non azzerano il riposo già goduto prima della chiamata. Il riposo maturato prima e dopo l’intervento si somma.
Questo significa che se un lavoratore ha dormito 8 ore, viene chiamato per un intervento di 2 ore e poi dorme altre 4 ore, le 12 ore complessive di riposo soddisfano il requisito delle 11 ore consecutive — anche se non sono state consecutive nel senso stretto del termine.
Tuttavia, questa flessibilità non giustifica un’organizzazione dei turni di reperibilità che comprima sistematicamente il riposo: se il lavoratore viene chiamato più volte a notte, o se i turni di reperibilità si susseguono senza adeguati recuperi, possono profilarsi violazioni della normativa sull’orario di lavoro.
La reperibilità “fortemente vincolante”: diventa orario di lavoro
C’è un caso in cui anche la semplice attesa diventa orario di lavoro a tutti gli effetti: quando i vincoli imposti al lavoratore sono talmente stringenti da ridurre in modo significativo e oggettivo la sua libertà di gestire il tempo di riposo.
La Corte di Giustizia UE ha elaborato questo principio, poi recepito dalla giurisprudenza italiana: se il lavoratore è obbligato a restare in un luogo determinato, a rispondere entro tempi brevissimi — pochi minuti — o a non allontanarsi oltre una certa distanza, quella reperibilità non è diversa da un turno di presenza in servizio. Va retribuita come orario di lavoro per l’intera durata, non solo per gli eventuali interventi.
Un vigile del fuoco volontario deve restare entro 5 minuti dalla caserma durante il turno di reperibilità e rispondere alla chiamata entro 2 minuti. Non può andare al cinema, non può uscire a cena lontano da casa, non può fare attività che richiedano più di qualche minuto per interrompersi. Secondo la giurisprudenza europea, quel periodo è orario di lavoro — non semplice reperibilità con indennità accessoria.
Il ruolo centrale della contrattazione collettiva
La disciplina concreta della reperibilità è quasi interamente rimessa alla contrattazione collettiva: se e quanto è dovuta l’indennità per la mera disponibilità; la durata massima dei turni; le maggiorazioni per la reperibilità festiva e notturna; i minimi garantiti per ogni intervento; le condizioni per la revoca del compenso durante le assenze per malattia o ferie.
Il contratto collettivo non può però eliminare il diritto del lavoratore a una retribuzione adeguata per le prestazioni effettivamente rese, né può violare i limiti inderogabili sul riposo giornaliero, sul riposo settimanale e sulla durata media massima dell’orario di lavoro.
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Raffaella Mari
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