nuove regole per i debiti tributari


Il decreto del primo giugno 2026 aggiorna la composizione negoziata. Novità per il test di risanamento e l’attestazione indipendente sui debiti con il fisco.

Le recenti modifiche alla disciplina sulla composizione negoziata della crisi introducono parametri più rigidi per il salvataggio aziendale. L’attenzione si concentra sul trattamento dei debiti tributarie sulle figure chiamate a certificarne la fattibilità. Il principio cardine, valido in ogni circostanza per le società in difficoltà, impone una rigida separazione dei ruoli: chi certifica la veridicità dei conti non può esprimersi sulla convenienza dell’accordo fiscale. Questo obbligo di terzietà del professionista indipendente rispetto al revisore legale rappresenta lo snodo fondamentale per garantire la trasparenza del risanamento aziendale, come chiarito dalle recenti evoluzioni normative e dalle applicazioni pratiche nei tribunali. Il Ministero della Giustizia ha pubblicato nel bollettino ufficiale del primo giugno 2026 l’aggiornamento del decreto dirigenziale, che sostituisce definitivamente la precedente versione del 21 marzo 2023.

Il test pratico e i flussi di cassa

Tra le novità di maggior rilievo spicca l’affinamento del test pratico per verificare le reali probabilità di ripresa. Questo strumento analitico permette all’imprenditore di misurare la capacità dell’azienda di sopravvivere alle turbolenze finanziarie. Il calcolo si basa sul rapporto matematico tra la mole del debito da estinguere e l’entità dei flussi di cassa che la gestione ordinaria può destinare al pagamento dei creditori. Da questo risultato emerge in modo inequivocabile se l’attività può proseguire con le proprie forze oppure se si rendono necessari interventi di natura straordinaria, come ad esempio la cessione dell’intera azienda o di rami di essa. Il legislatore ha inoltre previsto un percorso agevolato per le realtà produttive di minori dimensioni, introducendo la facoltà di utilizzare un test in formato semplificato.

La gestione delle pendenze fiscali

Il decreto ministeriale entra nel dettaglio operativo per quanto concerne il peso del fisco sui bilanci in sofferenza. L’imprenditore ha la facoltà di formulare una formale proposta di accordo transattivo rivolta alle agenzie fiscali, comprensive di Entrate e Dogane, nonché all’agente della riscossione. Il perimetro di questa transazione è molto ampio e ha ad oggetto la richiesta di un pagamento parziale oppure dilazionato nel tempo. L’accordo può abbracciare la totalità delle pendenze erariali, includendo non solo la quota capitale delle imposte non versate, ma anche il carico gravoso delle sanzioni e degli interessi maturati.

I documenti obbligatori e l’incompatibilità dei ruoli

Per inoltrare l’istanza di transazione, l’imprenditore non può agire in autonomia, ma deve corredare la domanda con due documenti tecnici fondamentali. Il primo consiste in una relazione che attesti la convenienza economica dell’operazione, la cui stesura è affidata a un professionista indipendente. Il secondo documento è una relazione che certifica la completezza e la veridicità dei dati aziendali. Quest’ultima deve essere firmata dal revisore legale del soggetto proponente, qualora la società ne sia provvista. In caso di assenza di tale organo di controllo, l’imprenditore ha il dovere di designare un revisore ad hoc per svolgere esclusivamente questa mansione. Il provvedimento traccia un solco invalicabile tra queste due figure. Il revisore in carica non può mai redigere l’attestazione sulla convenienza della proposta, poiché per legge non possiede il grado di autonomia richiesto per tale valutazione. Di riflesso, il professionista indipendente chiamato a valutare la convenienza non può occuparsi di certificare i dati contabili.

Il principio generale sul cumulo degli incarichi

L’architettura normativa impone una riflessione su cosa accade nelle società sprovviste originariamente di un organo di controllo interno. Dalla lettura del testo ministeriale sembrerebbe delinearsi un divieto per un unico professionista esterno di cumulare la redazione di entrambe le relazioni. Tuttavia, analizzando l’articolo 23 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e prendendo spunto dalla prassi giurisprudenziale formatasi sul tema, si ricava una regola di sistema: la legge non vieta in senso assoluto che un solo consulente rediga entrambe le perizie, a patto che l’impresa sia strutturalmente priva di un revisore e che il professionista incaricato rispetti in modo rigoroso i canoni di imparzialità e terzietà richiesti dall’ordinamento.

Le tempistiche della transazione

Sotto il profilo temporale, il testo governativo non fissa scadenze perentorie. Non esiste un termine di legge rigido entro il quale la proposta di transazione debba essere depositata sui tavoli dell’amministrazione finanziaria. Nonostante questa libertà formale, il decreto sottolinea una raccomandazione di natura strettamente pragmatica. Considerati i tempi tecnici e burocratici di cui gli uffici erariali hanno fisiologicamente bisogno per analizzare le pratiche, istruire i fascicoli ed emettere un parere definitivo, l’azienda deve agire con la massima celerità. L’inoltro dell’istanza deve avvenire il prima possibile per non vanificare l’intero percorso a causa delle lungaggini amministrative.

Il ruolo dell’esperto tra silenzi normativi e prassi

Un aspetto che solleva interrogativi riguarda la posizione dell’esperto negoziatore. Il provvedimento appare silente in merito alle attività specifiche che questa figura deve compiere durante la costruzione dell’accordo tributario. Fino ad oggi, l’esperto ha ricoperto un ruolo più da spettatore che da attore protagonista, anche perché la norma prevede la comunicazione dell’intesa solo a contrattazione conclusa. Nonostante le lacune testuali, la buona pratica professionale suggerisce un coinvolgimento attivo. Le direttive comportamentali per l’esperto, vero facilitatore dei rapporti con i creditori, si sviluppano secondo queste dinamiche operative:

  • valutare il contenuto della bozza di proposta prima del suo invio formale agli enti creditori;

  • monitorare costantemente l’andamento delle complesse trattative con l’amministrazione finanziaria;

  • fornire indicazioni mirate sui contenuti delle attestazioni per agevolare il dialogo istituzionale;

  • esercitare una funzione di dissuasione preventiva qualora i piani di rientro appaiano irrealistici o dannosi per le sorti aziendali;

  • iscrivere formale dissenso nel registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 21 comma 4 del codice, in caso di operazioni palesemente incongrue concluse dall’imprenditore;

Ogni singolo esperto dovrà declinare questi poteri sul campo, affidandosi al proprio bagaglio tecnico e al proprio know how per guidare l’impresa fuori dalle secche dell’insolvenza.


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 Paolo Florio

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