Scopri i requisiti legali della proposta, perché il termine è essenziale, quando la revoca non vale e cosa succede con l’accettazione del venditore.
Nel mondo dei contratti, soprattutto per la compravendita immobiliare, non tutte le parole hanno lo stesso peso. Una semplice manifestazione di interesse è ben diversa da una proposta formale. Quando si compila il modulo per l’acquisto di una casa, la legge richiede che l’offerta sia completa e seria. La domanda centrale che si pone acquirenti e venditori è la seguente: dinanzi a una proposta irrevocabile, quando l’offerta vincola e per quanto tempo? La risposta è che la proposta diventa un vincolo quando manifesta una decisione definitiva dell’autore, completa in ogni sua parte, che richiede solo la pura e semplice adesione dell’altra parte. Questo atto, se ben formulato, esclude la volontà di chi propone di potersi ritirare. In questo articolo, analizzeremo i requisiti fondamentali per la validità della proposta, l’importanza del termine di scadenza e le conseguenze legali di un’accettazione che non è perfettamente conforme all’offerta iniziale.
Quali requisiti rendono valida una proposta di acquisto?
Affinché una proposta sia idonea a determinare la conclusione di un valido contratto con la sola accettazione del destinatario, deve essere “completa”. Non può essere un semplice invito a negoziare. La proposta completa deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto, in modo da richiedere la pura e semplice accettazione dell’altro contraente, senza ulteriori integrazioni o passaggi valutativi.
Una proposta d’acquisto, specialmente nel settore immobiliare, deve necessariamente specificare:
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l’identificazione completa delle parti e dell’agente immobiliare (se interviene un mediatore);
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l’oggetto esatto del contratto (dati catastali dell’immobile);
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il prezzo convenuto e le relative modalità di pagamento (es. caparra, acconti, saldo);
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il termine ultimo per la stipula del rogito notarile definitivo;
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la sussistenza di garanzie (es. assenza di ipoteche) e la conformità urbanistica dell’immobile.
Se la dichiarazione non manifesta una volontà di esporsi subito al vincolo, ma è rivolta solo a impostare una trattativa preliminare, non conferisce al destinatario il potere di concludere il contratto con la sua accettazione.
Quando l’offerta non può essere più ritirata?
La regola generale stabilisce che la proposta può essere sempre revocata dal proponente finché non venga accettata. Tuttavia, il proponente può rendere l’offerta irrevocabile se si impegna a mantenere ferme le condizioni di acquisto per un determinato tempo che egli stesso deve indicare.
L’elemento normativamente richiesto per l’irrevocabilità è la fissazione di un termine finale. Se questo termine manca, la proposta si considera “pura e semplice” e quindi revocabile in qualsiasi momento, a norma dell’articolo 1328, comma 1, del Codice civile (Trib. Rimini sent. 829/2021).
Se viene sottoscritta una proposta irrevocabile con la previsione di un termine finale e la revoca interviene prima della scadenza, la revoca è inefficace e non libera il proponente dall’obbligo di concludere il contratto. Questo è il caso in cui il proponente si blocca da solo per un periodo definito. La revoca non può operare una volta che il contratto è concluso (cioè con l’accettazione del venditore). La validità della clausola è strettamente legata al termine, che deve consentire alla proposta di tornare revocabile una volta scaduto.
Cosa significa che la proposta è irrevocabile?
Il cuore del documento analizzato risiede nella dichiarazione dell’aspirante compratore di impegnarsi in modo unilaterale ed irrevocabile. Giuridicamente (art. 1329 del Codice civile), questo significa che chi firma la proposta si “blocca” da solo per un determinato periodo di tempo, indicato chiaramente nel testo con una data di scadenza. Durante questo lasso di tempo, il proponente non può cambiare idea: se decide di ritirarsi prima che il venditore abbia risposto, la sua revoca è senza effetto.
Dall’altra parte, il venditore resta libero di valutare l’offerta o di riceverne altre, finché non decide di accettare. La proposta ha una data di scadenza: se si supera il termine indicato (ad esempio 15 giorni) senza che il venditore abbia accettato, l’impegno dell’acquirente decade automaticamente e la proposta perde ogni efficacia giuridica, liberando entrambe le parti senza penali.
A cosa serve l’assegno lasciato all’agente immobiliare?
A garanzia della serietà dell’impegno, il testo prevede che l’acquirente consegni all’agente immobiliare una somma di denaro tramite assegno. Questo deposito ha una funzione specifica: funge da caparra confirmatoria (art. 1385 del Codice civile). Attenzione però: in questa fase l’assegno non viene incassato subito dal venditore. L’agente immobiliare lo prende in custodia (deposito fiduciario) e rilascia una ricevuta.
Il destino di questo assegno dipende dall’esito della trattativa. Se il venditore rifiuta la proposta o lascia scadere il termine, l’agente deve restituire immediatamente l’assegno all’acquirente. Se invece il venditore accetta la proposta, l’assegno viene consegnato al proprietario e diventa caparra a tutti gli effetti: verrà scalato dal prezzo finale. Se dopo l’accettazione l’acquirente si tira indietro ingiustificatamente, perderà quella somma; se a tirarsi indietro è il venditore dopo aver accettato, dovrà restituire il doppio della caparra.
Come si stabilisce il prezzo e quando si paga?
Nella proposta esaminata, il prezzo viene stabilito «a corpo» e non «a misura» (art. 1538 del Codice civile). Questo è un dettaglio importante: significa che la cifra pattuita si riferisce all’immobile nella sua interezza e globalità, non al singolo metro quadro. Se dopo l’acquisto si scopre che la casa è leggermente più piccola o più grande rispetto alla metratura catastale, il prezzo non cambia, salvo differenze enormi previste dalla legge.
Il testo scandisce anche i tempi dei pagamenti, che devono essere indicati con precisione millimetrica per evitare liti:
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una parte viene versata al momento del contratto preliminare (il cosiddetto compromesso);
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una parte può essere prevista come acconto intermedio;
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il saldo finale deve avvenire tassativamente al momento del rogito notarile, contestualmente alla consegna delle chiavi.
Quando matura il diritto alla provvigione dell’agenzia?
Un punto che genera spesso discussioni è il pagamento dell’agente immobiliare. Il testo specifica che l’acquirente si impegna a pagare la provvigione (una percentuale sul prezzo più Iva) nel caso di accettazione da parte del venditore. La legge (art. 1755 del Codice civile) prevede che il mediatore abbia diritto alla provvigione quando l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
Nella prassi contrattuale esaminata, il pagamento è fissato contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare. Tuttavia, è fondamentale sapere che giuridicamente il diritto al compenso scatta nel momento in cui chi ha fatto la proposta (l’acquirente) viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’agente ha infatti l’obbligo espresso di comunicare per iscritto se il venditore ha accettato o meno. Senza questa comunicazione scritta, l’affare non si conclude e nulla è dovuto.
Perché è obbligatoria la forma scritta?
La proposta si chiude con una clausola di stile ma di vitale importanza: qualsiasi modifica ai patti deve avvenire per iscritto. Nel mondo immobiliare, le parole volano via («verba volant»). Accordi verbali su uno sconto, su un mobile da lasciare in casa o su una data diversa per il rogito sono nulli e privi di qualsiasi efficacia giuridica. La compravendita immobiliare richiede la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 del Codice civile).
Inoltre, la proposta prevede la possibilità per l’acquirente di riservarsi la nomina di un’altra persona (“per sé o persona/ente da nominare”) fino al rogito. Questo è molto utile per i genitori che comprano per i figli o per i soci che comprano per la società, permettendo di firmare la proposta personalmente e poi intestare l’immobile al soggetto definitivo senza dover fare due passaggi di proprietà.
Cosa succede quando il venditore accetta la proposta?
L’accettazione da parte del venditore determina la conclusione del contratto. Con l’incontro di proposta e accettazione sorge il vincolo: nessuna delle parti può più rinunciarvi se non con un nuovo accordo specifico.
L’atto di accettazione deve giungere all’indirizzo del proponente entro il termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare. Il proponente può comunque ritenere efficace l’accettazione tardiva, ma in tal caso deve darne immediato avviso all’altra parte.
Essendo la compravendita immobiliare un contratto formale, cioè da stipularsi per iscritto a pena di nullità, anche la proposta e l’accettazione devono avere la medesima forma scritta. Le parti sono libere di individuare lo strumento di trasmissione più idoneo, purché garantisca la prova che la dichiarazione di accettazione sia pervenuta all’indirizzo del proponente.
Se il venditore chiede modifiche, l’affare è concluso?
L’accettazione, per essere valida, deve essere conforme alla proposta in tutti i suoi elementi. Se l’accettazione differisce, essa equivale a una nuova proposta (articolo 1326, ultimo comma, Codice civile). L’affare, in questo caso, non è concluso.
La perfetta congruenza deve sussistere sia per le clausole principali che per quelle accessorie. Anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione sono di valore secondario, l’accettazione non conforme rompe il vincolo e genera una nuova proposta. Nei contratti a formazione progressiva, il perfezionamento finale avviene solo con l’accordo su tutti gli elementi, salvo che le parti si siano vincolate solo sui punti principali, riservando la disciplina degli elementi secondari a un momento successivo.
Si può revocare l’accettazione dopo averla spedita?
In tema di conclusione del contratto, la revoca dell’accettazione è un atto unilaterale recettizio. Essa spiega efficacia soltanto se giunge a destinazione prima dell’accettazione stessa.
Per il combinato disposto degli articoli 1326, 1328, 1334 e 1335 del Codice civile, la revoca della proposta di contratto non produce effetto quando sia pervenuta all’accettante dopo la conclusione del contratto, ossia dopo l’arrivo all’indirizzo del proponente dell’accettazione della controparte. Poiché l’accettazione conclude il contratto, la possibilità di revoca successiva è di fatto annullata.
Quali garanzie deve dare il venditore sulla casa?
Non basta accordarsi sul prezzo; l’immobile deve essere “vendibile”. La proposta impone al venditore obblighi severi e precisi garanzie che tutelano l’acquirente da brutte sorprese:
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libertà da pesi: la casa deve essere venduta libera da ipoteche, pignoramenti o trascrizioni pregiudizievoli al momento del rogito;
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regolarità urbanistica: l’immobile e i relativi impianti devono essere conformi alle leggi. Se c’è un abuso edilizio non sanato, il venditore è inadempiente;
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regolarità condominiale: il testo prevede che il venditore garantisca l’assenza di debiti verso il condominio per oneri pregressi. Chi compra, infatti, rischia di dover pagare i debiti dell’anno in corso e di quello precedente (art. 63 disp. att. Codice civile), ma con questa clausola il venditore si obbliga a saldare tutto prima del rogito.
PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILIARE
Il sottoscritto ____________________________________, nato a __________________ il ____________
e residente in ______________________, Via/Piazza __________________ n. ___, C.F. ____________________
(di seguito, acquirente)
a favore del Sig. ____________________________________, nato a __________________ il ____________
e residente in ______________________, Via/Piazza __________________ n. ___, C.F. ____________________
(di seguito, venditore), quale unico proprietario della porzione immobiliare facente parte del fabbricato urbano sito in ______________________, Via/Piazza __________________ n. ___, e precisamente:
– appartamento ad uso abitazione, posto al piano ______, interno _____, composto da n. ____ vani, confinante con ___________________________, distinto in NCEU al foglio n. ____, particella n. ____, sub. ____, zona cens. ____, microzona ____, categoria ____, classe ____, consistenza ____ vani, superficie catastale __________ mq, rendita € ____________;
nonché nell’interesse del Sig. ____________________________________, in qualità di agente immobiliare, titolare dell’agenzia con sede in ______________________, Via/Piazza __________________ n. ___, iscritto al REA/Registro Imprese della CCIAA di __________ al n. _________, P. IVA _____________
(di seguito, agente immobiliare),
dichiara
di impegnarsi unilateralmente ed irrevocabilmente ad acquistare il suddetto immobile, che dichiara di aver visionato e di conoscere, alle seguenti condizioni:
1. Soggetto acquirente
L’acquisto potrà essere effettuato dall’acquirente per sé o per persona/ente/società da nominare al momento della stipula del rogito notarile definitivo.
2. Prezzo
Il prezzo di acquisto, stabilito a corpo e non a misura, è pari a € __________ (in lettere: ______________________).
3. Modalità di pagamento
Il pagamento del prezzo avverrà come segue:
- € __________ alla sottoscrizione del contratto preliminare;
- € __________ entro e non oltre 60 giorni dalla data del preliminare;
- saldo di € __________ alla stipula del rogito notarile definitivo.
4. Consegna dell’immobile
La consegna dovrà avvenire contestualmente al rogito notarile, da stipularsi entro e non oltre il __________ (in lettere: __________________).
5. Garanzie sul bene
Il venditore dovrà trasferire l’immobile:
- libero da pesi, vincoli, oneri, servitù attive o passive, trascrizioni pregiudizievoli e ipoteche;
- conforme alla normativa urbanistica e con impianti conformi alle prescrizioni di legge;
- fiscalmente regolare e senza debiti condominiali pregressi, incluse eventuali spese derivanti da delibere già approvate ma non ancora eseguite.
6. Durata della proposta
La presente dichiarazione unilaterale ed irrevocabile è valida fino al __________________ (in lettere: ____________________).
Decorso tale termine, sarà priva di effetti senza necessità di ulteriori comunicazioni.
7. Comunicazione dell’esito
L’agente immobiliare è tenuto a comunicare all’acquirente per iscritto la decisione del venditore in ordine all’accettazione della proposta.
8. Provvigione
In caso di accettazione, l’acquirente si impegna a corrispondere all’agente immobiliare una provvigione pari al ____ %del prezzo di vendita, oltre IVA, da pagarsi alla firma del preliminare.
9. Caparra confirmatoria
A garanzia dell’impegno, l’acquirente consegna all’agente immobiliare la somma di € __________ (in lettere: ___________________), tramite assegno n. _________ intestato a ____________________, emesso da ______________________, Filiale/Agenzia di ____________________, a titolo di caparra confirmatoria.
L’assegno sarà restituito in caso di mancata accettazione della proposta da parte del venditore.
10. Spese notarili
L’acquirente dichiara che tutte le spese (tasse, imposte, onorari notarili) relative al trasferimento sono a suo carico, come previsto dalla legge.
11. Modifiche
Qualsiasi modifica alla presente proposta dovrà risultare per iscritto.
Sono esclusi sin d’ora accordi verbali.
12. Norme di rinvio
Per quanto non previsto, si applicano le norme vigenti in materia di mediazione immobiliare.
Luogo e data __________________________
Firma dell’Acquirente ________________________________
L’Agente Immobiliare ________________________________
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Angelo Greco
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