Il voto sul registro non è una punizione per le assenze


Il Tribunale di Modena stabilisce che i professori non possono usare i voti bassi come sanzione disciplinare per le assenze strategiche degli studenti.

I professori non possono utilizzare il voto di profitto come una sanzione disciplinare per punire le assenze strategichedegli alunni. Questo principio generale emerge con chiarezza dall’ordinamento giuridico e tutela i diritti degli studenticontro l’uso distorto della valutazione scolastica. La condotta dello studente influisce solo sulla nota di comportamento, mentre la valutazione delle materie richiede prove reali. Il voto non ha mai una funzione ritorsiva o afflittiva.

Il divieto di usare i voti come clava disciplinare

La giustizia stabilisce una regola fissa, valida sempre e per ciascun istituto. Il voto sul registro elettronico misura solo l’apprendimento e le competenze reali. Non può trasformarsi in uno strumento di vendetta o di coercizione psicologica se l’alunno salta una verifica.

Il Tribunale di Modena, con la sentenza del 27 aprile 2026, dà ragione alla linea della correttezza amministrativa. Il comportamento scorretto richiede sanzioni adatte, non l’alterazione dei voti ministeriali. La valutazione deve documentare lo sviluppo dell’identità personale e promuovere l’autovalutazione, non reprimere le mancanze di condotta.

La cronaca della nostra protesta contro il tre d’ufficio

La vicenda nasce direttamente tra i banchi di scuola. In occasione di un compito in classe di matematica, un gruppo numeroso di noi decide di non presentarsi. Il giorno precedente e quello successivo i ragazzi occupano regolarmente i propri posti. La reazione dell’insegnante scavalca le regole scritte. La docente assegna a tutti gli assenti un voto pari a tre.

Sul registro elettronico scrive una nota esplicita: “assenza strategica per non fare la verifica”. Promette la cancellazione del brutto voto solo dopo un futuro recupero dell’argomento nelle prove successive. Questa condotta spinge noi studenti alla segnalazione formale dell’accaduto. L’amministrazione scolastica interviene subito, contesta il fatto e, dopo aver ricevuto le giustificazioni di rito, punisce l’insegnante con un avvertimento scritto per atti non conformi ai doveri della funzione docente e per gravi negligenze in servizio.

Il tentativo di difendere l’autonomia didattica davanti al giudice

La docente non accetta la sanzione conservativa e si rivolge al giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Modena. Il quadro dei fatti è pacifico, tanto che il magistrato decide la causa sulla base delle sole difese, senza alcun atto istruttorio. L’insegnante rivendica la piena legittimità del suo operato e invoca la propria autonomia didattica costituzionalmente garantita.

Secondo la sua tesi, quel tre possiede una funzione allo stesso tempo disciplinare, rieducativa e motivazionale. La professoressa accusa i discenti di aver violato il Regolamento d’Istituto sul dovere di regolare frequenza delle lezioni. L’amministrazione scolastica resiste in giudizio e chiede il rigetto del ricorso. L’istituto ribadisce l’errore della docente, che reprime un’infrazione collettiva attraverso un registro valutativo del tutto improprio.

I riferimenti di legge che proteggono la dignità degli alunni

Il verdetto del giudice emiliano demolisce la tesi della professoressa e conferma la sanzione, che l’amministrazione ha saggiamente contenuto nel minimo edittale. Il magistrato applica una normativa trasparente che separa il rendimento dai comportamenti. Le norme principali a tutela degli studenti indicano che:

  • nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline;

  • l’infrazione disciplinare influisce esclusivamente sul voto di comportamento;

  • la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, concorre al miglioramento degli studi e non ha natura ritorsiva;

  • la semplice promessa di una successiva revisione del voto negativo non cancella l’illecito amministrativo del docente.

Questi paletti derivano dall’articolo 4, comma 3, del d.p.r. numero 134/2025, che modifica il vecchio Statuto delle studentesse e degli studenti (d.p.r. 249/1998 e d.p.r. 235/2007). Si aggiunge anche l’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo numero 62/2017. Perfino il Regolamento interno di quell’istituto specifica all’articolo 1 lo stesso identico divieto.

La differenza tra il giudizio didattico e il voto in condotta

Il voto di una specifica materia esprime un giudizio didattico oggettivo, legato alle nozioni previste dai programmi formativi. La giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali conferma questa totale separazione attraverso una linea solida:

  • la sentenza numero 629 del 7 ottobre 2009 del Tar Calabria distingue il giudizio didattico dalla valutazione della maturità personale;

  • la sentenza numero 7347 del 24 novembre 2010 del Tar Lombardia esige una motivazione riferibile solo all’acquisizione reale delle nozioni;

  • la decisione numero 3480 del 29 giugno 2011 del Tar Campania separa la verifica dei saperi dal comportamento sociale;

  • la sentenza numero 477 del 21 maggio 2015 del Tar Emilia Romagna esclude l’uso dei voti per punire la scorrettezza dei discenti;

  • la pronuncia numero 2577 del 15 maggio 2019 del Tar Campania isola il profitto dalle valutazioni sulla capacità di interazione con l’ambiente;

  • la sentenza numero 22526 del 12 dicembre 2025 del Tar Lazio esclude la violazione del principio del divieto di doppia sanzione tra sospensione e voto di condotta basso.

Assegnare un’insufficienza grave in matematica senza una reale prestazione didattica altera la funzione pedagogica della scuola e si trasforma in un provvedimento coercitivo che esula dalle competenze del docente.

La vera strada per gestire le assenze ingiustificate

Noi studenti che evitiamo le verifiche commettiamo una scorrettezza, ma la risposta della scuola deve rimanere nei binari della legalità. Se gli alunni mettono in atto una condotta ostruzionistica collettiva, l’istituto ha gli strumenti adatti per intervenire senza violare la legge.

La soluzione corretta prevede l’avvio di un procedimento di natura autenticamente disciplinare, che si riflette poi nel voto di condotta. Le scorciatoie dei professori che usano i voti insufficienti sul registro come sanzioni immediate violano i diritti dei discenti e incrinano il patto educativo. Ogni atto valutativo deve fondarsi su prove concrete e non può prescindere dalla reale verifica degli apprendimenti.




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 Angelo Greco

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