La Corte Costituzionale con la sentenza 108/2026 dichiara incostituzionale la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. per violazione del principio di proporzionalità: sommata a confisca, risarcimento del danno d’immagine e pena detentiva, genera un cumulo sanzionatorio sproporzionato e non modulabile dal giudice.
Un pubblico ufficiale viene condannato per corruzione. Oltre alla pena detentiva, scattano automaticamente: la confisca obbligatoria di una somma equivalente al vantaggio ottenuto dall’illecito; la riparazione pecuniaria — un ulteriore pagamento dello stesso importo alla pubblica amministrazione danneggiata; il risarcimento del danno d’immagine, pari al doppio di quello stesso importo. Il risultato è che il condannato è obbligato a versare alle pubbliche amministrazioni il quadruplo dell’importo determinato dalla norma penale — a cui si aggiungono poi l’eventuale danno erariale, i danni riconosciuti a terzi parti civili, e le perdite conseguenti alle sanzioni disciplinari.
A questo punto la domanda riguarda il sistema sanzionatorio dei reati contro la pubblica amministrazione nella sua interezza: la riparazione pecuniaria per corruzione è incostituzionale: cosa cambia? La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 108 depositata ieri e redatta dal giudice Francesco Viganò, ha risposto che quel meccanismo sanzionatorio — nella parte relativa alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen. — viola il principio di proporzionalità della pena e deve essere dichiarato incostituzionale.
Cos’è la riparazione pecuniaria dell’art. 322-quater c.p. e quando si applica?
L’art. 322-quater cod. pen. — introdotto dalla cosiddetta legge Spazzacorrotti e successivamente modificato — prevede che il condannato per reati contro la pubblica amministrazione sia obbligato a pagare una somma pari al vantaggio patrimoniale ricavato dall’illecito alla pubblica amministrazione danneggiata dalla condotta.
La norma si affianca a una serie di altre misure patrimoniali già previste dall’ordinamento per la stessa categoria di reati:
La confisca obbligatoria — prevista dall’art. 322-ter cod. pen. — impone che venga sottratto al condannato il profitto del reato o, se non è possibile individuarlo direttamente, una somma di denaro o beni di pari valore. L’importo coincide con quello della riparazione pecuniaria.
Il risarcimento del danno d’immagine — previsto dall’art. 17, comma 30-ter, del D.L. 78/2009 — obbliga il pubblico agente condannato a corrispondere alla stessa amministrazione una somma pari al doppio dell’importo della tangente o del vantaggio illecito.
La pena detentiva principale, quella detentiva accessoria, l’eventuale danno erariale accertato dalla Corte dei Conti, i danni ulteriori riconosciuti a parti civili, e le perdite patrimoniali conseguenti a sanzioni disciplinari completano il quadro sanzionatorio complessivo.
Qual è la natura giuridica della riparazione pecuniaria secondo la Corte?
La Corte Costituzionale ha affrontato con precisione la questione della qualificazione giuridica della riparazione pecuniaria, escludendo le due qualificazioni che avrebbero potuto renderla immune dal test di proporzionalità penale.
Non è una misura risarcitoria o restitutoria nei confronti della pubblica amministrazione danneggiata: produce effetti ultracompensativi, che vanno ben al di là del ristoro del danno effettivamente subito. La Corte rileva che questo eccesso vale anche con riferimento alle voci di danno non patrimoniale, incluso il danno all’immagine — voci che trovano già una loro compensazione nelle altre misure concorrenti.
Non è nemmeno una misura ripristinatoria dello status quo ante rispetto all’autore del reato: questa funzione è già assicurata dalla concorrente applicazione della confisca, oppure dalle restituzioni e dal risarcimento spontaneamente corrisposto all’amministrazione.
Escluse entrambe queste qualificazioni, la Corte conclude che la riparazione pecuniaria — pur non costituendo una “pena” nel senso tecnico utilizzato nel codice penale — è stata introdotta dal legislatore in chiave di ulteriore deterrenza e di più energica sanzione delle condotte criminose, rispetto a quanto già le pene detentive siano in grado di assicurare. Ha, in sostanza, natura punitiva.
Questa qualificazione è decisiva: una misura di natura punitiva deve superare il test di proporzionalità imposto sia dall’art. 3 della Costituzione sia dall’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea— e la riparazione pecuniaria, secondo la Corte, non lo supera.
Come si costruisce il cumulo sanzionatorio e perché è sproporzionato?
Il ragionamento della Corte sull’effetto cumulativo è particolarmente articolato e merita un’analisi attenta, perché illustra concretamente il meccanismo che produce la sproporzione.
Si prenda come base di riferimento l’importo determinato dalla norma dell’art. 322-quater — pari al vantaggio ricavato dall’illecito. Su quella stessa base vengono calcolate tre distinte obbligazioni patrimoniali:
La confisca obbligatoria sottrae al condannato una somma equivalente a quell’importo: uno.
La riparazione pecuniaria impone il versamento dello stesso importo alla pubblica amministrazione: due.
Il risarcimento del danno d’immagine impone il versamento del doppio di quell’importo alla stessa amministrazione: quattro.
Sommando confisca e riparazione pecuniaria a titolo di misure patrimoniali direttamente conseguenti alla condanna, il condannato si trova a dover versare ad amministrazioni pubbliche il quadruplo dell’importo base. A questa cifra si aggiungono: l’eventuale danno erariale accertato dalla Corte dei Conti; i danni ulteriori eventualmente riconosciuti all’amministrazione danneggiata e a terzi costituitisi parti civili; le perdite patrimoniali derivanti da sanzioni disciplinari. Tutto questo, in aggiunta alla pena detentiva.
La Corte non afferma che ciascuna di queste misure sia di per sé sproporzionata: afferma che il loro cumulo produce un effetto sanzionatorio complessivo che eccede la misura necessaria e proporzionata rispetto agli obiettivi legittimamente perseguiti dall’ordinamento — anche considerando la gravità dei reati contro la pubblica amministrazione e la giusta esigenza di contrasto alla corruzione.
Quali sono i due profili specifici di incostituzionalità individuati dalla Corte?
La Corte individua due distinti profili di incompatibilità con il principio di proporzionalità, che operano in modo indipendente e concorrente.
Il primo profilo riguarda l’assenza di discrezionalità del giudice nella determinazione dell’importo. La riparazione pecuniaria è fissata automaticamente in misura pari al vantaggio ricavato dall’illecito, senza che il giudice possa modularne l’entità in base alla concreta gravità oggettiva del fatto, al grado di colpevolezza dell’autore, o all’entità del contributo individuale nel caso di concorso di più persone. Questo meccanismo automatico è incompatibile con l’esigenza che ogni sanzione punitiva sia calibrata alle specificità del caso concreto: lo stesso importo si applica a chi ha avuto un ruolo marginale in una corruzione e a chi ne è stato il promotore principale, a chi ha agito con dolo intenzionale e a chi ha agito con dolo eventuale.
Il secondo profilo riguarda la mancata considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento della condanna. Una sanzione pecuniaria che non tenga conto della capacità economica del soggetto sanzionato non assicura un impatto soggettivamente uguale tra persone con differenti disponibilità economiche: è proporzionalmente più gravosa per chi ha meno, e proporzionalmente meno gravosa per chi ha di più. Questa asimmetria è incompatibile con il principio di proporzionalità inteso anche nella sua dimensione soggettiva — la necessità che la sanzione incida in modo equivalente sulla situazione individuale del condannato, non solo in termini nominali.
Cosa rimane dopo la sentenza e cosa deve cambiare?
La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 322-quater cod. pen. — nella parte in cui prevede la riparazione pecuniaria come misura automatica e non modulabile — non elimina il sistema sanzionatorio complessivo dei reati contro la pubblica amministrazione: lascia in piedi la pena detentiva, la confisca obbligatoria, il risarcimento del danno d’immagine, e tutte le altre conseguenze patrimoniali e disciplinari della condanna.
Elimina uno degli strati sanzionatori che contribuivano a costruire il cumulo ritenuto sproporzionato, e impone al legislatore di ripensare la norma in modo tale da introdurre la discrezionalità giudiziale che la Corte ritiene necessaria e da garantire la considerazione delle condizioni economiche del condannato nella determinazione della sanzione.
Il segnale sistematico della sentenza è però più ampio del singolo articolo dichiarato incostituzionale: la Corte afferma che il cumulo di misure sanzionatorie — anche se ciascuna è individualmente legittima — può produrre un effetto complessivo sproporzionato che il principio di proporzionalità non tollera. Questo principio varrà come parametro di riferimento anche nella valutazione di altri sistemi sanzionatori cumulativi, non solo nell’ambito dei reati contro la pubblica amministrazione.
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Angelo Greco
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