Le somme sul conto del defunto entrano nell’asse ereditario e appartengono a tutti gli eredi. Chi preleva senza il consenso degli altri coeredi rischia una condanna penale, l’accettazione irrevocabile dell’eredità e l’obbligo di restituire tutto alla massa ereditaria. L’unica eccezione riguarda le spese funerarie documentate.
Il giorno dopo il funerale, un figlio accede al conto corrente del padre defunto e preleva 20.000 euro. Pensa di averlo sempre aiutato economicamente e di avere quindi una sorta di diritto su quei soldi. Gli altri fratelli non sanno niente — almeno per ora.
La risposta alla domanda su se prelevare dal conto del parente morto sia reato è sì, in molti casi. Le somme depositate sul conto di una persona al momento del decesso non appartengono più a lei, né al singolo erede che per primo riesce ad accedervi: entrano nell’asse ereditario e appartengono collettivamente a tutti gli eredi. Chi le preleva per sé rischia una condanna penale per appropriazione indebita, perde la possibilità di rinunciare all’eredità e deve restituire tutto.
Il reato di appropriazione indebita: quando scatta
L’art. 646 cod. pen. punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri del denaro o di una cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Questo reato può configurarsi anche quando chi preleva è un erede — anzi, proprio in quel contesto si verificano le condizioni tipiche.
Perché il reato sussista devono ricorrere quattro elementi.
Il possesso del denaro: l’erede che era cointestatario del conto, aveva una delega ad operare su di esso, o è entrato in possesso della carta di debito o degli assegni del defunto, ha la disponibilità materiale delle somme. Questo basta per il possesso rilevante ai fini dell’appropriazione indebita.
L’altruità delle somme: dopo il decesso, i soldi sul conto non appartengono più al defunto né al singolo erede, ma all’intera comunione ereditaria. Il coerede che preleva si appropria di qualcosa che è in parte degli altri.
L’appropriazione: chi preleva e usa i soldi per sé si comporta come se fosse il proprietario esclusivo — in termini tecnici, agisce uti dominus — senza averne il diritto.
Il dolo specifico: deve agire con la consapevolezza di appropriarsi di denaro altrui per procurare a sé un profitto, sapendo di non averne diritto e di danneggiare gli altri eredi.
La Cassazione ha chiarito che anche il denaro, nonostante la sua fungibilità, può essere oggetto di appropriazione indebita quando il possesso è vincolato a una destinazione specifica. Nel contesto ereditario, chi accede al conto del defunto detiene quelle somme con un vincolo implicito: la conservazione del patrimonio nell’interesse di tutti gli eredi (Cass. pen. n. 29518/2023).
L’autoriciclaggio: escluso se si spendono i soldi per uso personale
Chi si chiede se, oltre all’appropriazione indebita, possa anche configurarsi il reato di autoriciclaggio — previsto dall’art. 648-ter.1 cod. pen. — può stare relativamente tranquillo su questo punto specifico. La norma prevede esplicitamente una clausola di non punibilità: non sono punibili le condotte per cui il denaro viene destinato alla mera utilizzazione o al godimento personale.
Se l’erede preleva e spende i soldi per sé — viaggi, acquisti, vita quotidiana — non commette autoriciclaggio. Rimane però ferma la sua responsabilità per appropriazione indebita.
La conseguenza civile più insidiosa: l’accettazione tacita dell’eredità
Oltre al rischio penale, chi preleva dal conto del defunto incorre in una conseguenza civile che molti sottovalutano: l’accettazione tacita dell’eredità.
L’art. 476 cod. civ. stabilisce che l’eredità si accetta tacitamente quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare — un atto che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Il prelievo dal conto del defunto è esattamente questo tipo di atto: è un atto di disposizione di beni ereditari, incompatibile con la rinuncia. I tribunali lo confermano in modo costante: il Tribunale di Torre Annunziata ha affermato che l’utilizzo del conto intestato al solo defunto “costituisce senza dubbio accettazione tacita dell’eredità in quanto atto di disposizione di beni ereditari” (Trib. Torre Annunziata n. 1/2023). Lo stesso vale per l’emissione di assegni o l’esecuzione di bonifici dal conto del defunto (Trib. Ivrea n. 13/2019).
L’accettazione tacita è irrevocabile: vale il principio semel heres, semper heres — una volta erede, sempre erede. Chi ha prelevato dal conto del defunto non può più rinunciare all’eredità. Se il defunto aveva debiti, quell’erede dovrà rispondere di quei debiti con il proprio patrimonio personale, senza limiti (Cass. n. 22178/2020).
L’obbligo di restituire tutto alla massa ereditaria
Le somme prelevate illegittimamente devono essere restituite — non agli altri eredi direttamente, ma alla massa ereditaria, per poi essere divise tra tutti secondo le rispettive quote. Questo è il principio affermato dalla giurisprudenza in modo costante.
Gli altri coeredi possono agire con la petizione di eredità ex art. 533 cod. civ. per ottenere la reintegrazione della massa. Il Tribunale di Roma ha condannato un erede a restituire alla massa ereditaria 232.000 euro illegittimamente prelevati dal conto del defunto (Trib. Roma n. 16048/2024). Il Tribunale di Ivrea, con la sentenza n. 378 del 16 marzo 2026, ha confermato la stessa impostazione.
Le somme da restituire comprendono gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati nel tempo.
L’eccezione: le spese funerarie
La giurisprudenza riconosce un’eccezione consolidata. Il prelievo di somme strettamente necessarie per far fronte alle spese funerarie — in misura ragionevole e documentata — non integra accettazione tacita dell’eredità e non costituisce appropriazione indebita.
La Corte d’Appello di Bari ha ritenuto che un prelievo di 1.600 euro per pagare il rito funebre non integri accettazione tacita, perché privo di finalità egoistica e compiuto nell’interesse di tutti i chiamati all’eredità (C. App. Bari n. 1523/2021). Le spese funerarie sono considerate “pesi ereditari” che gravano sull’intera massa (art. 752 cod. civ.; Cass. n. 28955/2023).
La condizione essenziale è che il prelievo sia proporzionato al costo effettivo dei funerali e che vi sia documentazione delle spese sostenute.
Il conto cointestato: regole diverse
Se il defunto e l’erede erano cointestatari del conto, la situazione è parzialmente diversa. In questo caso, il prelievo del superstite non costituisce automaticamente accettazione tacita dell’eredità — perché il cointestatario ha un diritto autonomo sulle somme del conto, indipendentemente dalla successione.
Ma attenzione: se le somme presenti sul conto derivavano esclusivamente dai versamenti del defunto, il prelievo del superstite può comunque essere contestato dagli altri eredi. La presunzione di parità delle quote — ciascuno è proprietario del 50% — può essere superata se si dimostra che il denaro apparteneva interamente al defunto.
I prelievi fatti prima della morte: non è la stessa cosa
Una distinzione importante riguarda i prelievi effettuati prima del decesso. Se l’erede, quando il titolare del conto era ancora in vita, prelevava con delega o accedeva al conto per far fronte alle spese del genitore malato, quelle somme non fanno parte dell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione.
Gli altri eredi che vogliono contestare quei prelievi non possono usare la petizione ereditaria: devono agire con altri strumenti — l’azione di rendiconto del mandatario se l’erede operava con delega, o l’azione di nullità se il trasferimento era qualificabile come donazione informale (Trib. Ivrea n. 13/2019; Trib. Prato n. 345/2024).
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Angelo Greco
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