Lazio, 1,25 milioni per le Strade del vino e dell’olio


Il voto dell’Aula chiude l’esame legislativo. Le domande di contributo richiedono la pubblicazione sul Bollettino ufficiale e il regolamento attuativo. Il testo approvato fissa già importi e percentuali. I compiti sono distribuiti fra Giunta e comitati.

Sommario dei contenuti

Dal disegno di Giunta al voto del 17 giugno

La Giunta adottò il disegno con la deliberazione n. 593 del 10 luglio 2025. Il giorno seguente il testo entrò in Consiglio come proposta n. 219 e fu assegnato alle commissioni competenti. L’VIII Commissione trasmise il testo emendato il 24 febbraio 2026. Dopo il parere finanziario la commissione agricoltura chiuse la votazione finale il 28 maggio. L’Aula votò il 17 giugno.

Il conteggio pubblicato sul portale consiliare coincide con la cronaca ANSA. Agenzia Nova ha registrato la medesima unanimità nella seduta del 17 giugno.

Un milione in spesa corrente e 250.000 euro per investimenti

Il fondo corrente riceve 400.000 euro nel 2026 e 600.000 euro nel 2027. Il fondo in conto capitale dispone di 100.000 euro nel 2026 e 150.000 nel 2027. Le quattro componenti compaiono anche nelle schede di Terra e Vita e Latina Tu.

La collocazione contabile separa il finanziamento delle attività correnti dalle spese d’investimento. Per gli anni successivi al 2027 gli importi saranno stabiliti dalle leggi regionali di bilancio.

Le spese ammesse e il divieto di cumulo

L’aliquota ordinaria finanzia la segnaletica e l’informazione digitale dedicata alle Strade. Comprende anche la partecipazione a manifestazioni fieristiche.

L’aliquota maggiorata è riservata ai progetti sulle produzioni vitivinicole o olivicole ottenute da varietà autoctone. Le spese per fiere e varietà autoctone non sono cumulabili con i contributi della legge regionale 14/2023. Ogni erogazione richiede la rendicontazione della spesa ammessa. La direzione agricoltura è autorizzata ad avvalersi di ARSIAL per le attività collegate alla concessione.

I termini decorrono da atti diversi

Il termine assegnato alla Giunta parte dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL e comprende il passaggio nella commissione agricoltura. Quello riservato alle Strade già riconosciute decorre dall’entrata in vigore del regolamento e riguarda l’adeguamento del disciplinare.

Una domanda completa per una nuova Strada apre un altro termine di 90 giorni entro il quale la Giunta approva il disciplinare e concede il riconoscimento. Dopo il riconoscimento il comitato promotore ha 60 giorni per avviare il comitato di gestione. Il mancato avvio determina la decadenza.

La Strada comprende cammini e percorsi ciclabili

La definizione supera il solo tracciato automobilistico. Comprende cammini e percorsi ciclabili. Include anche i sentieri equestri. I percorsi devono attraversare zone con produzioni vitivinicole o olearie DO o IG e beni di interesse ambientale o culturale.

La segnaletica è ammessa in formato fisico o digitale e comprende anche i QR Code. Ogni itinerario adotta segni distinti per ciascun prodotto. La corrispondenza fra produzioni certificate e turismo rurale compare con identico perimetro su Agorà Regione Lazio e Mondo Reale.

Enoturismo e oleoturismo entrano nello stesso circuito

Gli operatori delle Strade devono rispettare gli standard minimi fissati dalla legge regionale 14/2023 per le attività enoturistiche e oleoturistiche. L’abbinamento con le attività di diversificazione agricola della legge regionale 14/2006 è ammesso secondo le regole che saranno fissate dal regolamento.

La disciplina estende al portale istituito nel 2023 la diffusione dei servizi e dei prodotti delle Strade. Sono ammesse convenzioni con amministrazioni locali e gestori delle aree protette. Università e altri soggetti pubblici o privati possono partecipare alle collaborazioni.

Almeno due terzi del comitato promotore devono possedere gli standard minimi della legge regionale 14/2023 e operare nella zona della Strada. La quota comprende i soggetti abilitati alle attività enoturistiche o oleoturistiche e gli operatori indicati dalla stessa legge anche quando non esercitano tali attività.

Possono aderire le Camere di commercio e gli imprenditori agricoli. Il testo ammette anche imprese di trasformazione e consorzi di tutela. Le organizzazioni professionali agricole completano la platea.

Fra i prodotti ammessi figurano DOP, IGP, STG e prodotti di montagna. Il testo comprende le indicazioni geografiche delle bevande spiritose e i PAT. Sono inclusi i sistemi regionali di certificazione riconosciuti dall’Unione europea e i prodotti biologici. De.Co. e marchi delle aree protette completano l’ambito.

Il disciplinare decide il riconoscimento

Il comitato promotore presenta alla Giunta la domanda con il disciplinare di realizzazione e gestione. Quando due domande insistono sulla stessa zona la precedenza va al comitato con più imprese aderenti. La parità si risolve a favore della domanda collegata alla maggiore quota di produzione DO o IG.

La denominazione della Strada riporta il prodotto oppure il nome geografico della zona. Una Strada già riconosciuta che amplia itinerari o prodotti può modificare il nome. Il regolamento fisserà le linee del disciplinare e le regole per i servizi integrati. Disciplinerà anche la domanda e i casi di revoca.

Le Strade esistenti ampliano itinerari e prodotti

Le nuove Strade sono ammesse nei territori privi di Strade già riconosciute alla data di entrata in vigore. Nelle aree già coperte opera l’integrazione. Il comitato di gestione presenta un nuovo disciplinare quando entrano altri prodotti o tratti aggiuntivi. L’unità del tracciato originario deve essere conservata.

Le Strade riconosciute hanno la facoltà di associarsi su scala regionale per le attività riferite al sistema comune.

I contributi passano dal comitato di gestione

Il comitato di gestione opera senza scopo di lucro e si finanzia con risorse proprie. Gestisce la Strada e presenta le domande di contributo. Riceve nuove adesioni. Segue anche i rapporti con le istituzioni e le iniziative formative.

Le imprese aderenti non ricevono un accredito automatico in seguito al voto. L’accesso alle risorse passa da un progetto del comitato e dalla rendicontazione. Il disciplinare approvato regola la realizzazione e la gestione dell’itinerario.

Elenco regionale e Tavolo senza compensi

La direzione agricoltura istituisce un Elenco regionale pubblicato sul sito della Regione. Per ogni Strada sarà indicata la composizione dei comitati. L’Elenco comprende i nuovi itinerari e quelli già esistenti dopo l’adeguamento o l’integrazione.

Il Tavolo è presieduto dall’assessore all’agricoltura e comprende il direttore regionale competente. Vi siedono i presidenti dei comitati di gestione e il direttore ARSIAL. Ogni organizzazione agricola tra le più rappresentative su scala nazionale designa un rappresentante. La partecipazione è gratuita. Non sono dovuti compensi né rimborsi. La delega assessorile è oggi di Giancarlo Righini che ha illustrato il testo in Aula.

Gli aiuti seguono le regole europee

L’articolo 12 separa gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica da quelli soggetti alla notifica prevista dall’articolo 108 del TFUE. I primi seguono i regolamenti europei applicabili durante il loro periodo di validità.

Per gli aiuti soggetti a notifica la concessione richiede l’autorizzazione della Commissione europea. Il testo contempla anche l’autorizzazione implicita disciplinata dal regolamento UE 2015/1589. Un avviso sul BURL fissa la data dalla quale tali contributi sono concessi.

Il riordino abroga la legge regionale del 2001

L’articolo 11 abroga la legge regionale 21 del 3 agosto 2001 dedicata alle Strade del vino e dell’olio d’oliva insieme ai prodotti agroalimentari e artigianali tipici. Rimangono i riferimenti nazionali della legge 268/1999 e del decreto ministeriale 12 luglio 2000 sugli standard minimi dei percorsi.

Il nuovo titolo concentra la disciplina su vino e olio extravergine. L’articolo 5 ammette imprese e consorzi legati ad altre produzioni certificate quando ricadono nella zona della Strada. L’asse turistico rimane ancorato ai soggetti disciplinati dalla legge regionale 14/2023.

Controllo consiliare su attività e spesa

Dopo un anno dall’entrata in vigore la Giunta deve presentare una relazione al comitato consiliare incaricato del monitoraggio e alla commissione competente. La cadenza diventa biennale. Il documento deve esaminare i beneficiari e gli effetti sul territorio. Una sezione riguarda i prodotti di qualità e l’offerta turistica.

Una relazione separata arriva ogni anno alla commissione bilancio. Riporta le risorse impiegate e quelle disponibili. Registra anche il numero dei beneficiari collegato alle somme utilizzate. La legge crea così una doppia cadenza di controllo su attività e spesa.


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 Junior Cristarella

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