La gestione dei danni causati dall’acqua rappresenta una delle questioni più dibattute all’interno degli stabili condivisi. In particolare, quando si affronta il tema delle infiltrazioni da un giardino privato in condominio, non è sempre così immediato riconoscerne le responsabilità. Per quanto si possa pensare che le opere di riparazione e il risarcimento siano a carico del condomino proprietario dell’area verde, in realtà vi possono essere situazioni in cui a rispondere è direttamente il condominio. È il caso di impianti comuni o, ancora, dell’accumulo di acqua nel terreno per questioni del tutto naturali.

Cosa si intende per infiltrazioni da giardino privato in condominio

In primo luogo, è indispensabile comprendere cosa si intenda per infiltrazioni da giardino privato in condominio, anche perché la definizione è utile per comprenderne le relative responsabilità.

In generale, si tratta di flussi idrici che permeano attraverso il terreno di un’area verde di proprietà esclusiva, finendo per coinvolgere e danneggiare le strutture sottostanti. Si pensi, ad esempio, al giardino di un’unità abitativa al piano terra che, per via del passaggio dell’acqua, comporta problemi alle cantine o ai box. 

Riconoscere una possibile infiltrazione d’acqua è mediamente semplice, anche perché si caratterizza per alcuni evidenti segni:

  • macchie scure sulle pareti e sui soffitti di seminterrati, spesso accompagnate da muffe;
  • sgocciolamenti continui, soprattutto dal soffitto, che possono coinvolgere garage, parcheggi e cantine;
  • distacchi di calcinacci e rigonfiamenti delle pitture, segno di un accumulo d’acqua non correttamente smaltito.

Nei casi più gravi, si possono anche verificare infiltrazioni alle fondamenta del condominio, che richiedono interventi tempestivi per garantire la stabilità strutturale dell’edificio. In ogni caso, prestare attenzione a questi segnali è indispensabile per capire l’origine del fenomeno e, conseguentemente, per attribuire le eventuali colpe.

Quali sono le cause delle infiltrazioni che provengono dal giardino

Per poter individuare il responsabile, serve innanzitutto comprendere con esattezza l’origine del passaggio dei liquidi. Le cause delle infiltrazioni d’acqua dal giardino privato possono essere molteplici, anche se nella maggior parte dei casi determinate da:

  • l’usura o la rottura di impianti relativi al giardino di proprietà esclusiva, come nel caso di sistemi di irrigazione malfunzionanti, che scaricano troppa acqua direttamente nel terreno;
  • il deterioramento o la lacerazione delle guaine impermeabilizzanti poste sotto il terriccio, originariamente applicate per isolare il giardino dalle strutture sottostanti;
  • la modifica delle pendenze originarie del terreno, sia per ragioni del tutto naturali che per interventi arbitrari condotti dal proprietario del giardino, tali da alterare il deflusso dell’acqua dopo fenomeni meteorologici.

Per individuare correttamente l’origine del fenomeno, si renderà spesso necessaria una perizia tecnica, che permetterà di distinguere tra cause del tutto naturali e inevitabili e negligenze dovute a una manutenzione errata.

Chi è il responsabile per le infiltrazioni nei box da giardino privato

Stabilire a chi spetti l’onere economico della riparazione non è semplice, perché richiede un’attenta analisi dei ruoli dei soggetti eventualmente implicati, nonché la proprietà delle pertinenze colpite.

Per sapere chi paga per le infiltrazioni da giardino privato che danneggiano i box, è innanzitutto necessario rifarsi all’articolo 2051 del Codice Civile: quest’ultimo disciplina infatti la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia. In linea generale:

  • se la perdita deriva da un bene privato, come un tubo di irrigazione difettoso, risponde il proprietario del giardino, in qualità di custode sia dell’impianto che dell’area verde;
  • se la perdita dipende da una parte comune o strutturale, come nel caso di una guaina impermeabilizzante usurata, risponde il condominio. Lo stabile, attraverso la figura dell’amministratore, ha infatti l’obbligo di custodire e mantenere le parti comuni dell’edificio.

In caso le responsabilità siano attribuibili al condominio, la suddivisione della spesa dipende dalla natura delle aree coinvolte:

  • se il giardino non funge da copertura per i locali inferiori, e il danno è relativo a parti comuni, i costi sono generalmente divisi fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, ai sensi dell’articolo 1123 del Codice Civile;
  • se il giardino funge da copertura per i locali sottostanti – si pensi al caso delle infiltrazioni ai box da un giardino pensile privato – la giurisprudenza in alcune pronunce ha applicato per analogia l’articolo 1125 del Codice Civile, con una ripartizione dei costi tra il proprietario del giardino e quelli del box, mentre in altre ha fatto riferimento all’articolo 1126, similmente ai lastrici solari.

Relativamente all’ultimo punto, quando si applica l’articolo 1125 del Codice Civile, i costi si suddividono in base alla componente interessata: la struttura portante a metà tra proprietario del giardino e titolari dei box, il rivestimento superiore a carico di chi ne ha l’uso esclusivo e l’intonaco del soffitto dei garage a carico dei rispettivi proprietari. 

Quando si applica l’articolo 1126, invece, la spesa è per un terzo di responsabilità del proprietario del giardino e per due terzi dei condomini che si servono della copertura.

Quando è rilevante lo scolo naturale delle acque

Nella suddivisione delle spese, non bisogna però dimenticare un principio normativo fondamentale, spesso trascurato. L’articolo 913 del Codice Civile regola lo scolo naturale delle acque, stabilendo che il fondo inferiore deve ricevere il flusso che scende naturalmente dal fondo superiore, purché non ci siano state opere che ne abbiano peggiorato la portata o la velocità. Come ribadito anche dalla Cassazione, con l’ordinanza 17509/2024, questa ipotesi è da distinguere dalla responsabilità per mancata custodia o impermeabilizzazione, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile.

In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Napoli, con la sentenza 9434/2026, relativa proprio a un caso di infiltrazioni da un giardino a quota superiore. La porzione verde ancorata al suolo non può essere sempre paragonata a una copertura edilizia e, pertanto, si deve riconoscere l’estraneità del proprietario, quando l’acqua segue percorsi naturali e i sistemi di raccolta e deflusso funzionano regolarmente.

In quali casi il proprietario non è responsabile

Proprio in virtù della componente naturale dello scolo dell’acqua, appare evidente che non sempre il proprietario debba farsi carico dei disagi lamentati da chi possiede i locali sottostanti al giardino. Più specificatamente, chi si trova a fronteggiare delle infiltrazioni d’acqua in garage da un giardino privato sovrastante, potrebbe non ottenere un risarcimento dal proprietario se:

  • l’impianto originario per la raccolta idrica si rivela pienamente funzionante, dimensionato e manutenuto;
  • non sono state eseguite canalizzazioni anomale, scarichi abusivi o modifiche artificiali al livello del suolo;
  • mancano convenzioni specifiche o accordi contrattuali fra i residenti, che obbligano a specifiche manutenzioni e responsabilità straordinarie su quella specifica porzione di verde.

Quando il condominio risarcisce le infiltrazioni

In molti frangenti, è lo stesso condominio a dover rispondere dei danni causati dal passaggio dell’acqua da un giardino privato. Ciò accade quando, attraverso le opportune perizie, si evidenzia l’assenza di negligenze da parte del proprietario, bensì fenomeni del tutto naturali o, ancora, legati a impianti comuni.

Ad esempio, anche in presenza di infiltrazioni da un giardino a uso esclusivo, la responsabilità condominiale può sorgere se si dimostra che il danno dipende da parti comuni, come l’usura della soletta originaria o di strati isolanti. 

Non sempre, però, il condominio è tenuto a risarcire il danno subito dal singolo condomino: 

  • la ripartizione delle spese di riparazione della parte comune segue i millesimi, in base all’articolo 1123 del Codice Civile, o i criteri sopraelencati per le coperture;
  • la responsabilità per il danno causato al condomino dipende invece da chi, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, aveva in custodia la cosa da cui è derivato il danno stesso.

Quali sono le tutele per le infiltrazioni da un giardino a uso esclusivo

Ma come si può tutelare dal danno chi si trova i locali allagati a causa di un giardino privato? Il primo passaggio è quello dell’accertamento tecnico, fondamentale per individuare la causa dell’infiltrazione e fornire elementi utili a sostenere la richiesta di intervento e di risarcimento. Dopodiché, si potrà procedere con:

  • la messa in mora, ovvero la formale contestazione scritta – e inoltrata tramite raccomandata o PEC – al responsabile per intimare il ripristino dell’area e richiedere il risarcimento;
  • l’azione giudiziale, con il ricorso al giudice – anche con un provvedimento cautelare ai sensi dell’articolo 700 del Codice di Procedura Civile – per ottenere un intervento volto a impedire l’aggravarsi del danno.

È bene ricordare che, quando la controversia rientra nella materia condominiale, prima di poter instaurare il giudizio è necessario compiere il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010.


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 Marco Grigis

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