Un nostro lettore qualche giorno fa ci ha inviato i dispositivi e le motivazioni di due sentenze recenti di Cassazione riguardanti la vicenda della celeberrima frode fiscale dell’avvocato Oreste Morcavallo, uno dei legali civilisti più importanti se non il più importante per mole di affari della città di Cosenza. Dalle stesse si evince che il Morcavallo è stato condannato per occultamento delle scritture contabili mentre come da scontato copione è scattata la prescrizione per il reato di frode fiscale. Attualmente la Corte di Appello di Catanzaro deve solo sentenziare sul trattamento sanzionatorio nei confronti dell’avvocato e poi questa vicenda, ormai quasi decennale, si concluderà.

Pertanto possiamo affermare senza tema di smentita che il Morcavallo ufficialmente è un “condannato definitivo”. Il nostro lettore che, al pari di noi, non sopporta la supponenza, la presunzione e l’arroganza dell’avvocato Morcavallo ci ha tenuto a precisare che la città di Cosenza deve sapere di questa notizia che vogliono che rimanga segreta. E noi, come sempre e come al solito, siamo pronti a recitare il nostro ruolo di verità sia perché non sopportiamo Morcavallo ma soprattutto perché godiamo come ricci quando i nostri colleghi cercano di nascondere qualche notizia e non ci riescono.

Riassumeremo pertanto la lunghissima vicenda giudiziaria in due parti distinte, anche per non tediare troppo i nostri lettori, partendo da quando la notizia – obtorto collo – si è diffusa come un lampo in città nel corso del mese di settembre del 2016.

PRIMA PARTE


Settembre 2016. La procura di Cosenza dopo aver notificato il sequestro preventivo per equivalente di 210 mila euro all’avvocato del foro di Cosenza Oreste Morcavallo, autosospesosi dalla carica di presidente dell’Ordine, anche se formalmente non previsto dal codice, ha chiuso le indagini sullo studio legale di cui il noto amministrativista è rappresentante legale. Secondo le indagini della Guardia di finanza, Morcavallo avrebbe eluso il fisco non versando allo Stato una cifra di poco inferiore ai 3 milioni di euro che in buona parte è stata già versata nelle casse dell’Erario. Ma l’inchiesta avrebbe appurato anche che i soldi che lo studio legale riceveva per gli incarichi assunti sarebbero stati destinati a un conto corrente diverso da quello intestato allo studio stesso. In tal senso, i magistrati Giuseppe Cava, Donatella Donato e Giuseppe Visconti hanno iscritto nel registro degli indagati anche la moglie dell’avvocato, titolare del conto corrente incriminato.

Infatti la Guardia di finanza ritiene che attraverso l’incrocio di dati ottenuti da interrogazioni alle banche dati e l’effettuazione di controlli incrociati presso i clienti e relative indagini finanziarie sia stata dimostrata l’evasione fiscale milionaria. Le indagini finanziarie inoltre avrebbero confermato ulteriormente l’evasione fiscale con l’individuazione di pagamenti eseguiti da clienti senza emissione di fatture o con emissione di semplici preavvisi di parcella o proforma privi di valore fiscale. E qui le Fiamme Gialle individuano il conto corrente intestato a un altro soggetto, destinato ad accogliere gli incassi di molte delle operazioni non contabilizzate.

Oreste Morcavallo

Ottobre 2021, processo di primo grado – Oreste Morcavallo viene assolto per non aver commesso il fatto. Si concludeva così dopo quasi cinque anni, tra indagini e processo, il capitolo giudiziario relativo alla posizione dell’avvocato, accusato nel 2016 dalla procura di Cosenza di aver frodato il fisco.
Il giudice monocratico Francesca Familiari aveva emesso la sentenza nel primo pomeriggio di lunedì 11 ottobre 2021, ritenendo insussistenti anche le accuse nei confronti della moglie di Morcavallo, Rosella Boccassile. Insomma, la linea difensiva aveva “pagato” su tutta la linea sia pure al cospetto di gravi contestazioni, partite da un accertamento investigativo condotto dal 2014 al 2016 dalla Guardia di finanza di Cosenza. E non è certo un mistero che nel famigerato “porto delle nebbie” quando c’è di mezzo qualche “pezzo grosso” come Morcavallo, i processi finiscono sempre in quel modo…
Per l’accusa, che nel corso della requisitoria aveva chiesto tre anni (!) di carcere per Oreste Morcavallo e l’assoluzione per la moglie, l’imputato avrebbe eluso il fisco non versando allo Stato – come accennato prima – una cifra di poco inferiore ai 3 milioni di euro.
I magistrati della procura di Cosenza, inoltre, erano convinti di aver appurato anche che i soldi che lo studio legale riceveva per gli incarichi assunti sarebbero stati destinati a un conto corrente diverso da quello intestato allo studio stesso. Ma anche in questo caso… se la sono presa in quel posto, non sappiamo se consapevoli di aver lavorato seriamente o se invece hanno recitato il solito triste gioco della parti che non ha mai incantato e continua a non incantare proprio nessuno. In ogni caso, la procura di Cosenza presenta appello contro la sentenza.

Febbraio 2025 processo di secondo grado – La terza sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, presieduta dal giudice Antonio Giglio (a latere il consigliere Carlo Fontanazza e il consigliere relatore Barbara Saccà), ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Cosenza, condannando a due anni e sei mesi di reclusione l’avvocato Oreste Morcavallo: un clamoroso ribaltone che evidentemente smascherava i soliti giochi di potere all’interno del porto delle nebbie cosentino.

Novembre 2025 Cassazione – Morcavallo ovviamente corre ai ripari. Secondo il ricorrente, la nuova numerazione delle fatture (pensate voi che genio, sic!) si era resa necessaria per la mancata registrazione di alcune fatture, circostanza in sé non insidiosa; in ogni caso, si trattava di fatture nei confronti di enti pubblici per cui era stata pagata la ritenuta d’acconto; i versamenti sul conto della moglie poi – sempre secondo il genio (doppio sic!) – non avevano reso più difficoltoso l’accertamento e francamente si fa fatica a capirlo… ma tant’è… E poi quei “cattivoni” della Corte d’Appello non avevano spiegato il dolo a dispetto dei pagamenti tracciati e della collaborazione prestata alle indagini… Insomma, poiché non era riuscito a metterci una pezza, Morcavallo andava pure premiato!

Nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione ampia ed esaustiva nonché in linea con i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha osservato che la condotta dell’imputato non si era limitata a una mera violazione degli obblighi di fatturazione e annotazione, perché l’omessa registrazione delle fatture nelle scritture contabili rappresentava solo un passaggio del complesso e macchinoso sistema messo in piedi dall’imputato. Il Morcavallo, infatti, non solo aveva omesso di registrare diverse fatture tra quelle emesse nel periodo d’imposta 2012, ma aveva anche rinumerato le fatture effettivamente registrate, attribuendo alle stesse, in contabilità, dei numeri non corrispondenti a quelli reali, al fine di simulare il rispetto della progressiva numerazione delle fatture obbligatoriamente imposta per legge.

Tale nuova numerazione non si era resa necessaria, dunque, per rimediare a errori formali, come argomentato dalla difesa e sostenuto dal Tribunale, ma era stata effettuata per occultare diverse fatture tra quelle materialmente emesse, così da esporre in dichiarazione di elementi attivi inferiori, sottraendoli al pagamento delle imposte dirette e all’IVA. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto i versamenti di contanti sul conto della moglie o la richiesta ai clienti di pagare direttamente a questa dei mezzi del pari insidiosi e fraudolenti, perché idonei a rendere più difficoltosi e a ostacolare i controlli e gli accertamenti dei finanzieri sulla corrispondenza tra il fatturato e il percepito.

Di qui anche il dolo specifico di evasione. Dalla lettura complessiva, e non atomistica, dei numerosi elementi di accusa, la Corte territoriale ha tratto la conclusione logica e razionale che la reiterazione negli anni delle suddette condotte fraudolente era finalizzata proprio all’evasione fiscale. Epperò, grazie al… tempo perso e ai processi celebrati a ritmo di… lumaca, si è arrivati anche alla prescrizione del reato, che è stato commesso il 22 settembre 2013 ed era prescritto al 7 febbraio 2025, data di deliberazione della sentenza della Corte di appello. Nel corso del processo si sono avuti, infatti, i seguenti periodi di sospensione specificamente riportati nella sentenza di primo grado e non contestati dal ricorrente: dal 14 aprile 2017 al 18 settembre 2017 per adesione dei difensori all’astensione (157 giorni), dall’8 novembre 2019 al 24 febbraio 2020 per richiesta dei difensori (108 giorni), dal 12 novembre 2020 al 28 gennaio 2021 per legittimo impedimento dell’imputato (60 giorni).

A questo termine di 325 giorni, così calcolato anche dalla Corte di appello, va aggiunto un ulteriore termine di 140 giorni, dal 13 marzo 2020 al 31 luglio 2020. All’udienza del 24 febbraio 2020, infatti, il Giudice, dopo aver espletato l’attività istruttoria, ha rinviato all’udienza dell’8 giugno 2020 siccome il difensore aveva rappresentato un impedimento a comparire alla già calendarizzata udienza del 13 marzo 2020. A causa delle sopraggiunte misure emergenziali per la pandemia, poi, con ordinanza fuori udienza comunicata alle parti in data 29 maggio 2020, ha effettuato un rinvio all’udienza del 12 novembre 2020 dichiarando la sospensione dei termini di prescrizione fino al 31 luglio 2020, ordinanza, questa, mai impugnata dal ricorrente.

La Cassazione impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 4), commesso il 22 settembre 2023, perché estinto per prescrizione al più tardi alla data del 30 dicembre 2024.

Non risultano invece prescritti i reati di cui ai capi 5) e 6) perché la Corte di appello ha accertato l’occultamento, e non la distruzione delle scritture contabili, reato quindi permanente (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898 – 01), con conseguente decorrenza della prescrizione dal giorno 22 dicembre 2014, secondo la contestazione, e maturazione della stessa al 1° aprile 2026, in data successiva alla deliberazione della presente sentenza di legittimità.

E’ fondato invece l’ottavo motivo sul trattamento sanzionatorio perché la Corte territoriale ha ritenuto di dover applicare la pena nel minimo edittale per il reato più grave dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, da ritenersi allo stato prescritto per le ragioni sopra indicate al par. 2.5., avuto riguardo al pagamento delle imposte evase tramite accertamento con adesione e alla personalità positiva per l’assenza di precedenti penali. Sennonché, nel partire da anni 3 di reclusione, la Corte territoriale ha considerato erroneamente la pena vigente al momento della decisione non quella vigente al momento della commissione del fatto che era di anni 1 e mesi 6 di reclusione. In ogni caso, la dichiarazione di prescrizione del reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, che è stato considerato il reato più grave ai fini del calcolo della pena, impone comunque l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio che riguarderà i due episodi di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, il cui accertamento penale è da ritenersi irrevocabile ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. E qui ci fermiamo perchè la storia è ancora lunga… A domani…

 


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