I rifiuti edilizi lasciati nella soffitta comune responsabilizzano chi ha eseguito i lavori, non il condominio. Ma il condominio come detentore deve comunque provvedere alla rimozione.
Dopo la fine dei lavori in due appartamenti, la soffitta condominiale si ritrova piena di sacchi di cemento, calce e vernici. I condomini che hanno ristrutturato negano ogni responsabilità. La ditta pure. Nessuno è stato visto depositare quei materiali. L’azienda comunale rifiuta di ritirarli perché pericolosi. L’amministratore si trova con un problema concreto: chi paga e chi agisce?
In molti si chiedono chi è responsabile dello smaltimento dei rifiuti edilizi abbandonati in una parte comune del condominio quando nessuno ammette di averli lasciati lì. La risposta, che emerge dall’analisi del d.lgs. n. 152 del 2006 — il Codice dell’Ambiente — è che la responsabilità principale grava su chi ha prodotto quei rifiuti: i condomini che hanno fatto eseguire i lavori e le imprese che li hanno materialmente svolti. Ma il condominio, in quanto detentore dell’area, non può restare inerte: ha l’obbligo di gestire la rimozione, anche se non è il responsabile dell’abbandono. E se si tratta di rifiuti pericolosi — come le vernici classificate con codice Cer — il quadro si complica ulteriormente, perché entrano in gioco sanzioni penali.
Il divieto di abbandono e la responsabilità solidale
L’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 vieta espressamente l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti. Il comma 3 della stessa norma stabilisce che chi viola questo divieto è tenuto alla rimozione, al corretto smaltimento e al ripristino dei luoghi. Fin qui, nulla di sorprendente.
Il punto interessante è la responsabilità solidale: la norma coinvolge anche il proprietario dell’area o chi ne abbia la disponibilità, ma solo se a questi ultimi la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Non esiste, quindi, una responsabilità automatica del proprietario — in questo caso il condominio — per il solo fatto che i rifiuti si trovino su un bene di sua proprietà.
Questa precisazione è importante. Il condominio non risponde automaticamente dell’abbandono altrui. Risponde solo se si dimostra che aveva colpa nella gestione o nella vigilanza dello spazio — per esempio, se aveva lasciato la soffitta aperta e accessibile a chiunque senza alcun controllo.
Chi è il produttore dei rifiuti: la responsabilità dei condomini che hanno ristrutturato
L’art. 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006 definisce “produttore iniziale di rifiuti” il soggetto la cui attività produce rifiuti, e anche il soggetto al quale tale produzione sia giuridicamente riferibile. Questa seconda parte della definizione è decisiva nel caso concreto.
I rifiuti presenti nella soffitta — sacchi di cemento, calce, vernici — sono materiali compatibili con interventi edilizi. La loro presenza nella soffitta in prossimità temporale con i lavori effettuati nei due appartamenti crea un quadro indiziario significativo. La normativa ambientale non richiede la prova “in flagranza” per attribuire la responsabilità: è sufficiente un quadro indiziario coerente, serio e concordante.
Chi ha fatto eseguire i lavori — i condomini — è giuridicamente qualificabile come produttore dei rifiuti derivanti da quegli interventi. Lo stesso vale per le imprese che li hanno materialmente eseguiti. Entrambi i soggetti hanno la responsabilità principale per la rimozione e il corretto smaltimento.
Il fatto che nessuno ammetta di aver lasciato i rifiuti non elimina questa responsabilità: la vicinanza temporale tra i lavori e il ritrovamento, la natura dei materiali e il luogo di rinvenimento sono elementi che i giudici e le autorità amministrative possono valutare per attribuire la responsabilità anche senza una confessione o una testimonianza diretta.
Il ruolo del condominio come detentore: obblighi pratici
Anche se il condominio non è il responsabile dell’abbandono, non può restare inerte. L’art. 188, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che in assenza del produttore iniziale, il detentore — cioè chi ha la disponibilità materiale dell’area dove si trovano i rifiuti — deve occuparsi di affidarli a un soggetto autorizzato per la raccolta e il trasporto.
Il condominio è il detentore della soffitta comune. Questo significa che, anche se non ha prodotto i rifiuti e non è responsabile del loro abbandono, ha comunque l’obbligo operativo di provvedere alla rimozione — salvo poi rivalersi sui responsabili per il rimborso dei costi.
Prima di procedere alla rimozione, specialmente quando si sospetta la presenza di rifiuti pericolosi, il condominio dovrebbe fare eseguire un’analisi tecnica da un laboratorio accreditato per verificare la classificazione dei materiali presenti. Questo accertamento è necessario per sapere con quale procedura smaltirli e a quali soggetti affidarli.
Il problema specifico dei rifiuti pericolosi
Le vernici presenti nella soffitta sono classificate come rifiuti pericolosi secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti — il codice Cer. Questa classificazione cambia significativamente il quadro.
Sul piano pratico, non tutte le aziende di raccolta rifiuti sono autorizzate a gestire rifiuti pericolosi. L’azienda comunale che ha rifiutato di ritirarli potrebbe non avere l’iscrizione nella categoria 5 dell’Albo dei gestori ambientali, che è quella necessaria per raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi. Il condominio dovrà quindi rivolgersi ad aziende private o pubbliche debitamente autorizzate per questa categoria.
Sul piano penale, l’abbandono di rifiuti pericolosi non è un semplice illecito amministrativo. L’art. 255-ter del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede la reclusione per chi abbandona o deposita rifiuti pericolosi. Questo trasforma la questione da una disputa condominiale a un potenziale procedimento penale.
Vale la pena fare una denuncia alla polizia locale?
La risposta è sì, con alcune precisazioni. La presentazione di una denuncia all’autorità di polizia — sia locale che giudiziaria — può essere opportuna per due ragioni distinte.
La prima è l’accertamento tecnico: la denuncia può attivare un intervento delle autorità competenti che include la verifica della natura dei materiali abbandonati, documentando ufficialmente la presenza dei rifiuti e la loro classificazione come pericolosi.
La seconda è l’individuazione dei responsabili: anche se nessuno è stato visto in flagranza, gli inquirenti possono raccogliere elementi — testimonianze, documentazione sui lavori, fatture delle imprese, tracce degli spostamenti — che consentono di attribuire la responsabilità.
Il condominio dovrà comunque essere in grado di dimostrare, in caso di denuncia, che non era in condizione di accorgersi degli accumuli che si stavano producendo durante i lavori — per esempio documentando che la soffitta era chiusa e accessibile solo con autorizzazione, o che non vi era stato alcun segnale che indicasse il deposito di materiali non autorizzati.
Il percorso pratico per l’amministratore
La situazione richiede un intervento su più fronti.
Il primo passo è la documentazione: fotografare i rifiuti, annotare le date dei lavori nei due appartamenti, raccogliere eventuali informazioni sulle imprese incaricate. Questa documentazione è la base sia per l’eventuale denuncia sia per la rivalsa sui responsabili.
Il secondo passo è l’accertamento tecnico: affidare a un laboratorio accreditato l’analisi dei materiali per verificare la classificazione Cer e identificare la presenza di sostanze pericolose. Questo è necessario prima di procedere alla rimozione, perché determina le modalità di smaltimento e il tipo di operatore autorizzato da contattare.
Il terzo passo è la ricerca di un operatore autorizzato: condurre un’indagine di mercato per identificare aziende iscritte alla categoria 5 dell’Albo dei gestori ambientali, che possano procedere alla raccolta e al trasporto dei rifiuti pericolosi.
Il quarto passo è la rivalsa: una volta sostenuti i costi della rimozione, il condominio può agire nei confronti dei condomini che hanno fatto eseguire i lavori — e delle imprese incaricate — per il rimborso di quanto speso, facendo leva sulle norme del Codice dell’Ambiente che individuano in loro i produttori responsabili.
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Angelo Greco
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