Il lavoro straordinario deve essere sempre retribuito con maggiorazioni o compensato con riposi. Il datore non può imporre ore extra senza corrispettivo, e il lavoratore può rifiutarsi senza rischiare sanzioni. Esistono forme lecite di organizzazione dello straordinario, ma nessuna consente il lavoro gratuito.
Il capo dice che “bisogna restare un’ora in più” ma non prevede nessun compenso aggiuntivo. O pretende che le ore di straordinario siano già incluse nello stipendio mensile senza alcun accordo scritto. È una richiesta lecita?
La risposta alla domanda su se il datore di lavoro possa obbligare a fare straordinari non pagati è no.
Il D.Lgs. n. 66/2003 — che recepisce le direttive europee sull’orario di lavoro — e i contratti collettivi nazionali stabiliscono regole precise: lo straordinario va retribuito con maggiorazioni o compensato con riposi.
Non esiste spazio legale per ore di lavoro aggiuntive totalmente gratuite.
Cos’è lo straordinario e quando scatta
L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Tutto ciò che va oltre è straordinario. I contratti collettivi possono fissare un orario contrattuale inferiore — 36 o 38 ore — e in quel caso lo straordinario scatta prima.
La durata media dell’orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non può comunque superare le 48 ore settimanali calcolate come media su un periodo di riferimento. Questo limite massimo è inderogabile.
Il limite annuo di straordinario, in assenza di disciplina collettiva, è di 250 ore per lavoratore. I contratti collettivi possono modificare questo limite in aumento o in diminuzione.
Quando il datore può chiedere lo straordinario
La disciplina distingue tre situazioni con regole diverse sul consenso del lavoratore.
In assenza di disciplina collettiva, serve un accordo espresso tra datore e lavoratore per ogni richiesta di straordinario. Il datore non può imporlo unilateralmente.
Se il contratto collettivo prevede che lo straordinario sia obbligatorio entro certi limiti, il consenso non è necessario volta per volta: il lavoratore ha già accettato quella condizione aderendo al rapporto di lavoro regolato da quel CCNL.
In caso di eventi eccezionali — forza maggiore, pericolo grave e immediato, esigenze tecnico-produttive straordinarie — il datore può chiedere lo straordinario senza consenso, nei limiti previsti.
In ogni caso, il lavoratore può rifiutare lo straordinario quando ha giustificati motivi di rilevante gravità: ragioni di salute, impegni familiari non prorogabili, qualità del lavoratore-studente.
Come deve essere retribuito lo straordinario
Le ore di straordinario devono essere computate separatamente dalla retribuzione ordinaria e retribuite con una maggiorazione percentuale rispetto alla paga oraria normale. Le percentuali variano a seconda del contratto collettivo e del tipo di straordinario: diurno, notturno, festivo, domenicale. Le maggiorazioni tipiche vanno dal 30% all’80% della retribuzione oraria.
In alternativa alle maggiorazioni economiche, i contratti collettivi possono prevedere la banca ore: le ore straordinarie vengono accantonate e restituite come riposi compensativi in altri periodi, nel rispetto della media oraria di legge.
Le somme per straordinario devono essere indicate specificamente in busta paga. Il pagamento “fuori busta” — senza traccia nella documentazione retributiva — è sanzionato.
La forfettizzazione: quando è lecita e quando no
Esiste una figura lecita — la forfettizzazione dello straordinario — che può creare confusione. Quando un lavoratore presta straordinario con regolarità e continuità, le parti possono accordarsi per un compenso mensile fisso che remunera un determinato numero di ore extra.
Questa forfettizzazione è valida solo a precise condizioni: deve esserci un accordo tra le parti; il compenso forfettario deve essere indicato separatamente in busta paga; l’accordo deve specificare il numero massimo di ore coperte.
Quello che non è mai lecito è la clausola che prevede la retribuzione forfettaria a prescindere dal numero di ore effettivamente svolte — che si tradurrebbe in una rinuncia preventiva al compenso per le ore eccedenti il limite concordato. Se il lavoratore dimostra di aver fatto più ore di quelle coperte dalla forfettizzazione, ha diritto alla maggiorazione per l’eccedenza.
Facciamo un esempio pratico. Marco ha in contratto una clausola di “forfettizzazione straordinario” per 10 ore mensili extra, retribuite con 150 euro aggiuntivi al mese. Un mese lavora 20 ore extra. Ha diritto alle 10 ore retribuite forfettariamente e alla maggiorazione per le altre 10 ore non coperte dall’accordo.
Il lavoratore può rifiutarsi
Se il datore pretende straordinario senza alcuna retribuzione aggiuntiva — non un centesimo di maggiorazione, nessuna banca ore, nessun accordo di forfettizzazione — il lavoratore può rifiutare la prestazione. La richiesta è contraria alla disciplina legale e contrattuale.
Il rifiuto è legittimo anche quando la richiesta eccede i limiti quantitativi annui, viola i diritti di riposo, o è arbitraria e non giustificata da reali esigenze aziendali.
Il licenziamento per rifiuto di straordinari non pagati è nullo
Se il datore sanziona disciplinarmente o licenzia il lavoratore che ha rifiutato di fare straordinari non retribuiti, quel provvedimento è illegittimo — potenzialmente nullo come atto ritorsivo. Il lavoratore stava esercitando un diritto riconosciuto dalla legge: non può essere punito per questo.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che i provvedimenti disciplinari fondati sull’esercizio di diritti protetti sono contrari alla buona fede e alla correttezza del rapporto di lavoro.
Come recuperare lo straordinario già svolto e non pagato
Chi ha già svolto ore di straordinario senza ricevere il compenso dovuto può agire per recuperare le differenze retributive. Ha diritto a: le maggiorazioni non pagate per tutte le ore di straordinario svolte; i riflessi su ferie, tredicesima, TFR e altri istituti calcolati sulla retribuzione; la regolarizzazione dei contributi previdenziali sulle somme dovute.
I termini di prescrizione per le differenze retributive sono cinque anni dalla cessazione del rapporto per i crediti di lavoro in genere, con alcune eccezioni che rendono utile agire prima possibile.
A chi rivolgersi
Ispettorato Nazionale del Lavoro: può effettuare ispezioni, verificare buste paga, libro unico del lavoro e orari effettivi, e contestare le violazioni in materia di orario e retribuzione. La segnalazione è gratuita e può essere anonima.
Organizzazioni sindacali: possono assistere nella lettura del contratto collettivo, nella negoziazione con il datore e nel supporto in sede ispettiva o giudiziaria.
Giudice del lavoro: competente per le cause relative a differenze retributive, accertamento dell’orario effettivo, nullità di clausole contrattuali e di licenziamenti ritorsivi, condanna al pagamento delle somme dovute.
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Angelo Greco
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