Inclusione scolastica, ecco i nuovi GIT: selezioni per 375 docenti esperti. Ecco chi può candidarsi. DECRETO e REQUISITI


Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso lo schema di Decreto Interministeriale con il quale viene modificato l’allegato 1 del decreto n. 355 del 20 dicembre 2021, dedicato alle unità di personale docente che compone i Gruppi per l’Inclusione Territoriale in ciascuna Regione, per un totale di 375 unità.

Con il provvedimento di cinque anni fa, infatti, vengono istituiti i Gruppi per l’Inclusione Territoriale presso ogni provincia e città metropolitana.

L’obiettivo dichiarato è quello di garantire supporto alle scuole nella gestione dei Percorsi Educativi Individualizzati e nell’uso ottimale dei sostegni disponibili, in un’ottica bio-psico-sociale ispirata alla classificazione ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Con l’entrata in vigore del Decreto, ora gli Uffici scolastici regionali dovranno attivarsi per pubblicare gli avvisi pubblici per la selezione.

Come stabilito dall’articolo 7, comma 4, “mediante apposita procedura selettiva, con avviso pubblico procedono alla selezione per coprire un numero di posti pari a quello riportato nell’Allegato 1”.

I docenti interessati dovranno quindi tenere d’occhio le comunicazioni dei propri Uffici scolastici regionali per presentare domanda e partecipare alla valutazione dei titoli e al colloquio.

Requisiti

L’accesso alla selezione per diventare componenti dei GIT, come previsto dall’articolo 7 del Decreto, è riservato esclusivamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato con specializzazione sul sostegno didattico che abbiano superato il periodo di prova. Non sono ammessi altri titoli di accesso.

La procedura selettiva si articola in due fasi: una valutazione curriculare dei titoli presentati e un colloquio obbligatorio. Come si legge nel decreto, il colloquio “è volto ad accertare i requisiti previsti all’articolo 9 del d.lgs. n. 66 del 2017” e sarà condotto da un’apposita commissione istituita presso l’Ufficio scolastico regionale, presieduta da un Dirigente tecnico o amministrativo.

Per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, il Decreto ha reso obbligatori i criteri di valutazione e i punteggi riportati nell’Allegato 2. Il punteggio massimo attribuibile è di 70 punti, suddiviso in due aree: titoli culturali (fino a 30 punti) e titoli professionali (fino a 40 punti).

Valutazione dei titoli

Nell’area dei titoli culturali, il legislatore ha voluto premiare il percorso formativo avanzato dei candidati. La forbice va dai 3 punti per una seconda laurea “ulteriore rispetto a quella necessaria per il conseguimento dell’abilitazione” fino ai 3 punti per il Dottorato di ricerca con tesi inerente la pedagogia speciale per l’inclusione. Stesso punteggio per l’Assegno di ricerca, sempre inerente le stesse tematiche, usufruito per almeno un biennio.

Un capitolo a parte riguarda i Master e i corsi di perfezionamento. I Master di II livello inerenti l’inclusione scolastica valgono 2 punti ciascuno, fino a un massimo di 4. Quelli di I livello valgono 1,5 punti ciascuno, fino a un massimo di 3. I corsi di perfezionamento organizzati dal MIUR in collaborazione con i Dipartimenti di Scienze della formazione possono arrivare fino a 3 punti per titolo, con un tetto massimo di 9. Anche i corsi di perfezionamento sull’organizzazione scolastica o le metodologie didattiche danno diritto a 1 punto per titolo, fino a un massimo di 2.

Titoli professionali

Il secondo capitolo della valutazione, quello che può portare fino a 40 punti, premia l’esperienza maturata sul campo. L’incarico di docente specializzato sul sostegno fa guadagnare 1 punto per ogni anno, fino a un massimo di 7. L’incarico di funzione strumentale o referente scolastico sull’inclusione vale 1 punto per anno scolastico, fino a un massimo di 4 punti.

Più elevato il punteggio per i ruoli di coordinamento territoriale: il Referente per l’inclusione a livello provinciale ottiene 3 punti, mentre quello a livello regionale arriva a 5 punti. Gli operatori presso i Centri Territoriali di Supporto possono accumulare 2 punti per ogni anno scolastico, fino a un massimo di 8.

Il Decreto premia anche l’attività formativa: essere formatori sul modello bio-psico-sociale dà diritto a 1 punto per corso, fino a un massimo di 4 punti. La stessa valutazione vale per i formatori in corsi del Piano Triennale della Formazione su tematiche inclusive (massimo 3 punti) e per quelli sull’innovazione didattica e tecnologica nell’inclusione (massimo 2 punti).

La mappa dei posti

L’Allegato 1 del Decreto, aggiornato con i dati della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, fornisce il dettaglio provinciale del numero di docenti esperti assegnati a ciascun GIT. In totale, su scala nazionale, i posti disponibili sono 375.

Il criterio di ripartizione, come si legge all’articolo 2, tiene conto del numero di istituzioni scolastiche statali presenti in ogni provincia: fino a 23 scuole si ha diritto a 1 docente esperto; da 24 a 46 istituti se ne assegnano 2; da 47 a 69 si sale a 3; e così via fino a un massimo di 23 docenti per le province con oltre 507 istituzioni scolastiche. Il dato viene poi riparametrato al 50% in proporzione al numero di alunni con disabilità nell’ultimo triennio.

Tra le province con il maggior numero di docenti assegnati spicca Roma, con 24 posti, seguita da Milano con 19, Napoli con 22, Torino con 12 e Bari con 8. In molte province più piccole il GIT sarà composto da una sola unità: è il caso di Rieti, Sondrio, Biella, Isernia, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

Cosa farà

L’articolo 4 del Decreto definisce le funzioni principali del GIT: “conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno, ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme”. Ma il GIT agisce anche come supporto alle scuole “nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS, nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione della singola istituzione scolastica”.

Il Decreto prevede inoltre compiti di consultazione e programmazione (articolo 5) e un ruolo di coordinamento con i Centri Territoriali di Supporto  e le scuole polo per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie inclusive.

Durata e rinnovo

Il GIT, come stabilito all’articolo 3, dura in carica tre anni dalla data della sua costituzione. Le graduatorie elaborate a seguito della procedura selettiva avranno validità triennale e potranno essere utilizzate “a scorrimento in caso di rinuncia o cessazione a vario titolo dei componenti del GIT”.

Per i componenti dei GIT il Decreto chiarisce un punto importante: non saranno esonerati dalle attività didattiche. L’articolo 8, infatti, stabilisce che “ai predetti componenti, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2017, spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, definito con apposita sessione contrattuale nazionale”.

Le modifiche non accolte

Il testo finale del Decreto è frutto anche di una serie di valutazioni espresse dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e dall’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.

Il Ministero ha accolto alcune richieste e rigettato altre. In particolare, è stata respinta la proposta di “disciplinare, nel presente decreto, anche le modalità di funzionamento dei CTS, eventualmente incardinandoli presso i GIT”, con la motivazione che si tratta di “organismi distinti, con diverse competenze e ambiti di intervento, la cui disciplina è demandata, dalla norma di riferimento, a distinti provvedimenti”.

Respinte anche le richieste di modifica dell’articolo 3, comma 4, “dovendosi garantire la terzietà del GIT rispetto alle istituzioni scolastiche”, dell’articolo 4, comma 2, “trattandosi di compiti non riferibili ai CTS sulla base della normativa di riferimento”, e dell’articolo 7, comma 1, “trattandosi di requisito difficilmente comprovabile e caratterizzato da discrezionalità”.


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 Andrea Carlino

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